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DOTTRINA




             effetti interdittivi voluti dallo stesso comma 2 dell’art. 94 del Codice ed elencati
             nel comma 1 dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 , fra i quali l’impossibilità di
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             ottenere o di mantenere l’attestazione di qualificazione nei lavori pubblici.
                  Al di là di questa ricostruzione, un altro effetto dinamico dell’art. 67 del
             Codice antimafia (escludente in automatico) ha una forza centripeta convergen-
             te nel Codice appalti: si tratta del comma 8 dell’art. 67 (comma rivisitato, ma non
             circa gli effetti di cui si dirà a breve, dalla legge n. 132/2018) per il quale si appli-
             cano gli effetti interdittivi propri delle misure di prevenzione anche nei confronti
             delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,
             confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis,
             del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’art. 640, secondo
             comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
             ente pubblico, e all’art. 640-bis del codice penale. Si tratta di reati che in parte
             coincidono con quelli indicati nel comma 1 dell’art. 94 del d.lgs n. 36/2023 (rile-
             verebbero come cause escludenti tout court laddove gli apicali fossero condannati
             in via definitiva), ma che in altra parte si aggiungono a quell’elenco; inoltre, per
             gli effetti escludenti dalle gare d’appalto generati dalla condizione descritta nel
             comma 8 dell’art. 67, non occorre una condanna passata in giudicato, ma baste-
             rebbe una condanna in appello anche se impugnata in Cassazione, per uno dei
             delitti indicati nel detto comma 8. In tali casi, la condanna anche non definitiva
             opererebbe gli effetti ostativi propri delle misure di prevenzione e quindi anche
             gli effetti escludenti dalle gare in virtù del richiamo all’art. 67 del Codice antima-
             fia operato nel comma 2 dell’art. 94 del Codice appalti.
                  Questo quadro opera sin dalla vigenza della legge n. 575 del 1965 e suc-
             cessive modificazioni e integrazioni, dunque un richiamo esplicito nel nuovo
             Codice avrebbe di certo aiutato le amministrazioni e gli operatori concorrenti a
             unire i punti che compongono questo florilegio di prescrizioni. Anche qui la
             ‘narrazione’ è passata al fianco di uno dei protagonisti della storia, guardando
             oltre.

                  3.2. Naturalmente, rileva l’interdizione che consegue all’Informazione
             prefettizia antimafia (art. 84 del Codice antimafia); si tratta di un provvedimen-
             to che presuppone la valutazione discrezionale compiuta dal Prefetto in ordine
             al possibile condizionamento all’impresa per l’infiltrazione in essa della crimi-
             nalità organizzata. L’Informazione interdittiva, come è noto, è il risultato di un
             giudizio probabilistico, fondato su una logica induttiva che non richiede il rag-
             giungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio; anzi, è proprio il
             (5)   Il giudice può anche disporne un’anticipazione in corso di pendenza del procedimento.

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