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INTERDIZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
comunque tener conto per consentire l’armonizzazione di sistema e soprattutto
per dare attuazione alla mirata funzione di ‘narrazione’ che il novello decreto n.
36 ha inteso offrire ai suoi fruitori (amministrazioni pubbliche e operatori eco-
nomici).
Sul piano specifico e prismatico delle interdizioni il nuovo codice non
sembra esserci sempre riuscito. Occorre allora verificarne empiricamente i risul-
tati, caso per caso, ipotesi per ipotesi.
2. Le interdizioni amministrative
Le interdizioni possono riguardare le persone fisiche e gli operatori eco-
nomici; per gli apicali dell’impresa (l’elenco figura nel comma 3 dell’art. 94 del
nuovo Codice) colpiti dal divieto di contrarre in forza della pena accessoria alla
condanna definitiva (artt. 19 e ss. del c.p.) opererebbe l’esclusione automatica
prevista nel comma 1 dello stesso art. 94.
Per le imprese il quadro si fa più complesso e per questo, talvolta, dal
novello Codice occorreva un aiuto più efficace. Dividiamo i provvedimenti che
rendono l’operatore economico incapace di contrarre con la pubblica ammini-
strazione in due categorie, relative alla possibile loro diversa natura amministra-
tiva o giurisdizionale. Le prime compongono il seguente scenario.
2.1. Art. 14 del T.U. n. 81 del 2008 (normativa in tema di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e nei cantieri). È una disposizione destinataria di una duplice recen-
te modifica: dapprima, ha rivisitato l’articolo la legge n. 215 del 2021, eppoi la
legge n. 51 del 2022 ha operato un intervento circoscritto al comma 1. Due sono
le ipotesi che, pur alternativamente, possono condurre verso un provvedimento
amministrativo di sospensione dell’attività in cantiere dell’impresa: la presenza
accertata di lavoratori irregolari per almeno il dieci per cento dei presenti (non
più la soglia minima del venti per cento come nella precedente versione dell’art.
14); la violazione ritenuta grave (non è più chiesta la reiterazione) perché rientra
in una di quelle elencate nell’Allegato I del Testo Unico (riformato anch’esso).
Prima della riforma della norma era previsto che del provvedimento di sospen-
sione, il quale investe l’attività in cantiere, venisse data comunicazione all’ANAC
per l’eventuale e parallelo (anche nella durata) provvedimento di interdizione
(che invece colpirebbe l’intera attività dell’operatore economico). Attualmente,
invece è previsto nel comma 2 dell’art. 14 che «Per tutto il periodo di sospen-
sione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici».
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