Page 21 - Rassegna 2023-2
P. 21

LA NUOVA DOCUMENTAZIONE DELLE (SOMMARIE) INFORMAZIONI TESTIMONIALI




               nelle ipotesi in cui è stato omesso l’avviso, ovvero il dichiarante, ritualmente
               avvisato, ha chiesto la registrazione e l’autorità inquirente non l’ha disposta - la
               violazione avrebbe ad oggetto un interesse che l’estro del legislatore delegato
               ha costruito come facente capo alla persona informata sui fatti e non all’inda-
               gato, con le evidenti conseguenze che ne derivano in termini di riconducibilità
               alle ipotesi di nullità generale.


               4.  I correttivi applicativi: le (auspicabili) buone prassi degli inquirenti
                    Avendo riguardo allo specifico ambito ora in esame, dunque, siamo dinan-
               zi ad una riforma quasi vuota di contenuti e rimessa in definitiva alla “buona
               volontà” degli inquirenti. Ne deriva il rischio concreto che le dichiarazioni rese
               da possibili testimoni continuino a vivere nel procedimento con una discutibile
               “morfologia”. Questo vale a fortiori in ragione della mancata prescrizione della
               verbalizzazione integrale, giacché i verbali riassuntivi si presentano spesso les-
               sicalmente rimodulati da chi li redige e distanti dal tenore originario delle dichia-
               razioni; al contempo, con troppa frequenza essi non danno conto della doman-
               da formulata dall’inquirente, né delle fisiologiche interlocuzioni ; infine, quan-
                                                                            (15)
               do più soggetti vengono chiamati a riferire sui medesimi fatti, i relativi verbali
               si presentano non di rado affetti da una “sospetta” sovrapponibilità di forma e
               di contenuto, così conclamando la inidoneità di quello strumento ad assolvere
               la funzione cui è deputato. Fin qui, ovviamente, volendo avere esclusivo riguar-
               do alla dimensione fisiologica del fenomeno ed evitando, quindi, di evocare
               quelle  patologiche  deviazioni  dallo  schema  legale  pure  non  sconosciute  alla
               casistica giudiziaria.
                    Non v’è chi non veda, allora, come l’inadeguatezza del dato normativo
               debba essere colmata con prassi virtuose: l’audioregistrazione delle sommarie
               informazioni - agevolmente praticabile da chiunque (senza che siano richieste
               peculiari abilità tecniche) e con strumenti tanto economici e diffusi che sarebbe
               lunare immaginarne una indisponibilità anche solo occasionale - deve costituire
               la regola nella quotidiana operatività. D’altronde, oltre ad offrire una più affida-
               bile portata dimostrativa, lo strumento finisce col garantire sia il dichiarante, sia
               l’inquirente: il primo vedrà drasticamente ridotti (se non addirittura azzerati) i


               (15)  L’omessa indicazione, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, delle domande rivolte
                    al dichiarante dalla polizia giudiziaria non costituisce né causa di nullità, né causa di inutilizza-
                    bilità delle dichiarazioni contenute (Cass. Pen., Sez. Terza, 6 novembre 2018, n. 11450, in CED,
                    275156; Cass. Pen., Sez. Terza, 24 novembre 2010, DR, in CED, 239131; Cass. Pen., Sez. Terza,
                    6 novembre 2018, in CED, 275156). Per la Cassazione, il verbale è affetto da nullità relativa, ai
                    sensi dell’art. 142 c.p.p., soltanto in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute.

                                                                                         19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26