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LA NUOVA DOCUMENTAZIONE DELLE (SOMMARIE) INFORMAZIONI TESTIMONIALI
nelle ipotesi in cui è stato omesso l’avviso, ovvero il dichiarante, ritualmente
avvisato, ha chiesto la registrazione e l’autorità inquirente non l’ha disposta - la
violazione avrebbe ad oggetto un interesse che l’estro del legislatore delegato
ha costruito come facente capo alla persona informata sui fatti e non all’inda-
gato, con le evidenti conseguenze che ne derivano in termini di riconducibilità
alle ipotesi di nullità generale.
4. I correttivi applicativi: le (auspicabili) buone prassi degli inquirenti
Avendo riguardo allo specifico ambito ora in esame, dunque, siamo dinan-
zi ad una riforma quasi vuota di contenuti e rimessa in definitiva alla “buona
volontà” degli inquirenti. Ne deriva il rischio concreto che le dichiarazioni rese
da possibili testimoni continuino a vivere nel procedimento con una discutibile
“morfologia”. Questo vale a fortiori in ragione della mancata prescrizione della
verbalizzazione integrale, giacché i verbali riassuntivi si presentano spesso les-
sicalmente rimodulati da chi li redige e distanti dal tenore originario delle dichia-
razioni; al contempo, con troppa frequenza essi non danno conto della doman-
da formulata dall’inquirente, né delle fisiologiche interlocuzioni ; infine, quan-
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do più soggetti vengono chiamati a riferire sui medesimi fatti, i relativi verbali
si presentano non di rado affetti da una “sospetta” sovrapponibilità di forma e
di contenuto, così conclamando la inidoneità di quello strumento ad assolvere
la funzione cui è deputato. Fin qui, ovviamente, volendo avere esclusivo riguar-
do alla dimensione fisiologica del fenomeno ed evitando, quindi, di evocare
quelle patologiche deviazioni dallo schema legale pure non sconosciute alla
casistica giudiziaria.
Non v’è chi non veda, allora, come l’inadeguatezza del dato normativo
debba essere colmata con prassi virtuose: l’audioregistrazione delle sommarie
informazioni - agevolmente praticabile da chiunque (senza che siano richieste
peculiari abilità tecniche) e con strumenti tanto economici e diffusi che sarebbe
lunare immaginarne una indisponibilità anche solo occasionale - deve costituire
la regola nella quotidiana operatività. D’altronde, oltre ad offrire una più affida-
bile portata dimostrativa, lo strumento finisce col garantire sia il dichiarante, sia
l’inquirente: il primo vedrà drasticamente ridotti (se non addirittura azzerati) i
(15) L’omessa indicazione, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, delle domande rivolte
al dichiarante dalla polizia giudiziaria non costituisce né causa di nullità, né causa di inutilizza-
bilità delle dichiarazioni contenute (Cass. Pen., Sez. Terza, 6 novembre 2018, n. 11450, in CED,
275156; Cass. Pen., Sez. Terza, 24 novembre 2010, DR, in CED, 239131; Cass. Pen., Sez. Terza,
6 novembre 2018, in CED, 275156). Per la Cassazione, il verbale è affetto da nullità relativa, ai
sensi dell’art. 142 c.p.p., soltanto in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute.
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