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DOTTRINA
Sul versante delle istanze soggettive, poi, viene in questione il diritto di
difesa inteso come accessibilità e “controllabilità” della versione integrale del-
l’atto, anche ai fini della verifica della “conformità” (tema ben noto alla pur
diversa materia delle intercettazioni, dove da sempre si pone il problema della
presunzione di conformità dei brogliacci rispetto alla registrazione), oltre che di
una più piena argomentazione sulla credibilità e attendibilità della prova .
(4)
2. Monodie settoriali e disarmonie sistemiche
Orbene, le premesse sistematiche sin qui poste a fondamento logico del
ragionamento che si intende sviluppare nell’esaminare i tratti caratteristici delle
novità normative in commento valgono, per loro stessa natura, con riferimento
alla dichiarazione intesa come “prova dichiarativa” in una nozione ontologica-
mente ampia e destinata a ricomprendere ogni narrazione orale resa nel proce-
dimento penale, dalle indagini preliminari al dibattimento .
(5)
Spiace dover rilevare, invece, come la riforma - fin dalla legge-delega -
abbia prospettato una pluralità di partizioni (divenute addirittura quattro a livel-
lo di legislazione delegata), così dando vita ad una frammentazione che mal si
concilia con la natura unitaria della materia de qua e con la rilevanza assoluta dei
valori su cui essa incide .
(6)
Senza pretesa di completezza (purtroppo), deve innanzitutto stigmatizzar-
si il fatto che la nuova disciplina muove chiaramente dalla differenza tra “prova
dichiarativa” e informazioni rese da possibili testimoni, così trascurando la
(4) Va da sé che la valorizzazione del diritto di difesa - per quanto si esalti in maniera più evi-
dente quand’è calibrata sull’imputato - conserva la propria rilevanza anche rispetto alle altre
parti private. D’altronde, nella medesima ottica viene in rilievo pure l’interesse della vittima
del reato a che il processo penale persegua il proprio fine (di nuovo riconducibile all’art. 2
Cost., da leggersi stavolta in un’accezione squisitamente soggettiva).
(5) Nel senso che la disciplina del codice di procedura penale andava allora adeguata all’evoluzio-
ne tecnologica degli ultimi anni, non tanto per ragioni di speditezza, quanto per assicurare una
rappresentazione più accurata dell’atto di quel che avviene con la scrittura, M. Gialuz, Per un
processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, in
www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, 25. Ad avviso dell’Autore l’obiettivo è duplice: per un
verso, quello di garantire il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti
nell’atto (soprattutto laddove si tratti di atti compiuti durante le indagini e di interrogatori fuori
udienza); per altro verso, quello di consentire di ri-ascoltare o di ri-vedere proprio quell’atto
processuale in tutti i casi nei quali non sia possibile una ripetizione (ciò che rileva sia per gli
atti di indagine, sia per gli atti istruttori compiuti in incidente probatorio o in dibattimento).
(6) In particolare, la citata quadripartizione ha ad oggetto:
1) gli “interrogatori” che non si svolgano in udienza;
2) la “prova dichiarativa”;
3) le “informazioni” rese dai possibili testimoni nel corso delle indagini;
4) le informazioni rese da fonti “deboli”.
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