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DOTTRINA




                  Sul versante delle istanze soggettive, poi, viene in questione il diritto di
             difesa inteso come accessibilità e “controllabilità” della versione integrale del-
             l’atto, anche ai fini della verifica della “conformità” (tema ben noto alla pur
             diversa materia delle intercettazioni, dove da sempre si pone il problema della
             presunzione di conformità dei brogliacci rispetto alla registrazione), oltre che di
             una più piena argomentazione sulla credibilità e attendibilità della prova .
                                                                                  (4)


             2.  Monodie settoriali e disarmonie sistemiche
                  Orbene, le premesse sistematiche sin qui poste a fondamento logico del
             ragionamento che si intende sviluppare nell’esaminare i tratti caratteristici delle
             novità normative in commento valgono, per loro stessa natura, con riferimento
             alla dichiarazione intesa come “prova dichiarativa” in una nozione ontologica-
             mente ampia e destinata a ricomprendere ogni narrazione orale resa nel proce-
             dimento penale, dalle indagini preliminari al dibattimento .
                                                                    (5)
                  Spiace dover rilevare, invece, come la riforma - fin dalla legge-delega -
             abbia prospettato una pluralità di partizioni (divenute addirittura quattro a livel-
             lo di legislazione delegata), così dando vita ad una frammentazione che mal si
             concilia con la natura unitaria della materia de qua e con la rilevanza assoluta dei
             valori su cui essa incide .
                                   (6)
                  Senza pretesa di completezza (purtroppo), deve innanzitutto stigmatizzar-
             si il fatto che la nuova disciplina muove chiaramente dalla differenza tra “prova
             dichiarativa”  e  informazioni  rese  da  possibili  testimoni,  così  trascurando  la


             (4)   Va da sé che la valorizzazione del diritto di difesa - per quanto si esalti in maniera più evi-
                  dente quand’è calibrata sull’imputato - conserva la propria rilevanza anche rispetto alle altre
                  parti private. D’altronde, nella medesima ottica viene in rilievo pure l’interesse della vittima
                  del reato a che il processo penale persegua il proprio fine (di nuovo riconducibile all’art. 2
                  Cost., da leggersi stavolta in un’accezione squisitamente soggettiva).
             (5)   Nel senso che la disciplina del codice di procedura penale andava allora adeguata all’evoluzio-
                  ne tecnologica degli ultimi anni, non tanto per ragioni di speditezza, quanto per assicurare una
                  rappresentazione più accurata dell’atto di quel che avviene con la scrittura, M. Gialuz, Per un
                  processo  penale  più  efficiente  e  giusto.  Guida  alla  lettura  della  riforma  Cartabia.  Profili  processuali,  in
                  www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, 25. Ad avviso dell’Autore l’obiettivo è duplice: per un
                  verso, quello di garantire il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti
                  nell’atto (soprattutto laddove si tratti di atti compiuti durante le indagini e di interrogatori fuori
                  udienza); per altro verso, quello di consentire di ri-ascoltare o di ri-vedere proprio quell’atto
                  processuale in tutti i casi nei quali non sia possibile una ripetizione (ciò che rileva sia per gli
                  atti di indagine, sia per gli atti istruttori compiuti in incidente probatorio o in dibattimento).
             (6)   In particolare, la citata quadripartizione ha ad oggetto:
                  1) gli “interrogatori” che non si svolgano in udienza;
                  2) la “prova dichiarativa”;
                  3) le “informazioni” rese dai possibili testimoni nel corso delle indagini;
                  4) le informazioni rese da fonti “deboli”.

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