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LA NUOVA DOCUMENTAZIONE DELLE (SOMMARIE) INFORMAZIONI TESTIMONIALI




               loro portata sistematica e, quindi, della diretta incidenza sul ragionamento che
               si intende sviluppare - occorre comunque dar conto.
                    Innanzitutto - senza voler indugiare sull’ovvio rilievo per cui un atto, una
               volta compiuto, resta successivamente conoscibile e fruibile all’interno del pro-
               cedimento proprio attraverso la documentazione - non v’è chi non veda come,
               soprattutto se l’atto si inserisce in un procedimento plurifasico (come accade per
               le “prove” nella più ampia accezione) può sovente verificarsi che esso produca i
               propri effetti in un momento successivo rispetto a quello in cui è stato compiuto
               e che debba essere percepito da un soggetto diverso rispetto a colui il quale ha
               partecipato al compimento. È proprio in questi frangenti, dunque, che emerge
               in  tutta  la  sua  pregnanza  il  problema  delle  modalità  di  documentazione:  più
               “completa” (e, quindi, fedele) è quest’ultima, più l’atto resta vivo nel tempo.
                    Le rapide considerazioni fin qui svolte valgono ovviamente per tutte le
               prove, ma è fin troppo evidente come esse assumano rilevanza assoluta con
               precipuo riguardo alla prova dichiarativa: viene in gioco la delicatezza di una per-
               formance umana in cui l’interazione con l’interlocutore può influire profonda-
               mente sull’elemento che scaturisce dalla fonte ed in cui il comportamento non
               verbale può rilevare assai nella valutazione sulla credibilità e attendibilità.
                    Non v’è chi non veda, allora, come - in linea di principio - quella integrale
               mediante videoregistrazione debba considerarsi in assoluto la modalità di docu-
               mentazione più adeguata per qualunque dichiarazione .
                                                                   (2)
                    Al contempo - e siamo al secondo dei rilievi preliminari dei quali s’intende
               dar conto - una volta collocata su tale sfondo, la videoregistrazione integrale si
               collega direttamente ad istanze costituzionali di tipo oggettivo e soggettivo. Sul
               primo fronte, la possibilità, da un lato, di apprezzare la dichiarazione nella sua
               integralità ed originalità e, dall’altro lato, di controllare che la stessa sia sponta-
               nea (e, dunque, immune da pressioni psicologiche dirette, indirette o “ambien-
               tali”) risponde indubbiamente al fine accertativo del processo penale di diretta
               derivazione costituzionale .
                                        (3)

               (2)   Essa permette di poter più volte apprezzare nel tempo sia la narrazione nel suo originario
                    tenore (comprensivo di toni di voce, pause, intonazione e quant’altro riconducibile ai cosid-
                    detti tratti prosodici), sia l’atteggiamento del dichiarante (con tutte le sfaccettature che la
                    fisiognomica porta con sé), come pure, infine, l’interazione tra domanda e risposta alla luce
                    delle indicazioni ormai assodate della psicologia giuridica. Si tratta, all’evidenza, di profili
                    indispensabili per una corretta valutazione della prova dichiarativa.
               (3)   Come noto, le relative ascendenze costituzionali si rinvengono innanzitutto nel contraddit-
                    torio nella formazione della prova, consacrato nella Carta fondamentale proprio in ragione
                    della funzione accertativa cui tale principio è preordinato (art. 111, comma 4, Cost.); ma
                    anche nell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.); oltre che nell’interesse della col-
                    lettività e della vittima alla repressione dei reati (art. 2 Cost.).

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