Page 19 - Rassegna 2023-2
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LA NUOVA DOCUMENTAZIONE DELLE (SOMMARIE) INFORMAZIONI TESTIMONIALI




                    Più nel dettaglio, il nuovo art. 357, comma 3-bis c.p.p. stabilisce che, quan-
               do le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)
               c.p.p., oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia
               richiesta, alla documentazione delle sommarie informazioni da possibili testi-
               moni o imputati connessi, si procede altresì mediante riproduzione fonografica
               a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la
               contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
               Analogamente a quanto previsto per gli altri atti dichiarativi a documentazione
               rafforzata, si stabilisce che la trascrizione della riproduzione è disposta solo se
               assolutamente  indispensabile  e  può  essere  effettuata  dalla  polizia  giudiziaria
               (art. 357, comma 3-quater c.p.p.).
                    Com’è evidente, siamo al cospetto di una “documentazione garantita sem-
               plificata” (senza ricorso alla videoregistrazione e di regola senza trascrizione),
               prevista probabilmente in ragione di una tutela dell’urgenza operativa connessa
               alle indagini, che tuttavia va a discapito della garanzia assicurata dalla successiva
               fruibilità integrale dell’atto.
                    A completamento della regolamentazione, l’art. 351, comma 1-quater c.p.p.
               stabilisce che la polizia giudiziaria deve sempre dare avviso alla persona infor-
               mata sui fatti che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riprodu-
               zione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che
               le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.
                    Il riconoscimento di un potere di richiesta in capo al dichiarante rappre-
               senta una scelta tanto inedita quanto priva di giustificazione: come si è cercato
               di evidenziare nelle note introduttive di questo lavoro, infatti, la verbalizzazione
               garantita tutela l’interesse oggettivo all’accertamento del fatto e quello sogget-
               tivo connesso al diritto di difesa, entrambi del tutto al di fuori del potere dispo-
               sitivo della persona informata sui fatti; quest’ultima può avere soltanto un inte-
               resse riflesso alla documentazione garantita, onde tutelarsi in un eventuale pro-
               cesso per falsa testimonianza, o al fine di usare la registrazione come deterrente
               contro eventuali pressioni dell’inquirente nel corso della escussione .
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                    D’altronde, quanto appena osservato trova puntuale conferma nella disci-
               plina dell’audizione della fonte debole: si tratta dell’unica sede in cui - proprio
               in ragione della delicatezza della situazione - il dichiarante potrebbe avere un
               controinteresse ad essere videoripreso, derivante proprio dalla peculiarità del

               (12)  Secondo l’Unione delle Camere penali, la norma, così congegnata, si palesa di difficile attua-
                    zione poiché disegna un meccanismo nell’esclusiva disponibilità di un soggetto portatore dei
                    più disparati interessi o di nessun interesse rispetto all’oggetto della causa, e non assolve al
                    ruolo di garanzia di genuinità del materiale probatorio previsto dalla delega (cfr. Comunicato
                    dell’8 settembre 2022, in www.camerepenali.it).

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