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LA NUOVA DOCUMENTAZIONE DELLE (SOMMARIE) INFORMAZIONI TESTIMONIALI
Più nel dettaglio, il nuovo art. 357, comma 3-bis c.p.p. stabilisce che, quan-
do le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)
c.p.p., oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia
richiesta, alla documentazione delle sommarie informazioni da possibili testi-
moni o imputati connessi, si procede altresì mediante riproduzione fonografica
a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la
contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
Analogamente a quanto previsto per gli altri atti dichiarativi a documentazione
rafforzata, si stabilisce che la trascrizione della riproduzione è disposta solo se
assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria
(art. 357, comma 3-quater c.p.p.).
Com’è evidente, siamo al cospetto di una “documentazione garantita sem-
plificata” (senza ricorso alla videoregistrazione e di regola senza trascrizione),
prevista probabilmente in ragione di una tutela dell’urgenza operativa connessa
alle indagini, che tuttavia va a discapito della garanzia assicurata dalla successiva
fruibilità integrale dell’atto.
A completamento della regolamentazione, l’art. 351, comma 1-quater c.p.p.
stabilisce che la polizia giudiziaria deve sempre dare avviso alla persona infor-
mata sui fatti che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riprodu-
zione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che
le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.
Il riconoscimento di un potere di richiesta in capo al dichiarante rappre-
senta una scelta tanto inedita quanto priva di giustificazione: come si è cercato
di evidenziare nelle note introduttive di questo lavoro, infatti, la verbalizzazione
garantita tutela l’interesse oggettivo all’accertamento del fatto e quello sogget-
tivo connesso al diritto di difesa, entrambi del tutto al di fuori del potere dispo-
sitivo della persona informata sui fatti; quest’ultima può avere soltanto un inte-
resse riflesso alla documentazione garantita, onde tutelarsi in un eventuale pro-
cesso per falsa testimonianza, o al fine di usare la registrazione come deterrente
contro eventuali pressioni dell’inquirente nel corso della escussione .
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D’altronde, quanto appena osservato trova puntuale conferma nella disci-
plina dell’audizione della fonte debole: si tratta dell’unica sede in cui - proprio
in ragione della delicatezza della situazione - il dichiarante potrebbe avere un
controinteresse ad essere videoripreso, derivante proprio dalla peculiarità del
(12) Secondo l’Unione delle Camere penali, la norma, così congegnata, si palesa di difficile attua-
zione poiché disegna un meccanismo nell’esclusiva disponibilità di un soggetto portatore dei
più disparati interessi o di nessun interesse rispetto all’oggetto della causa, e non assolve al
ruolo di garanzia di genuinità del materiale probatorio previsto dalla delega (cfr. Comunicato
dell’8 settembre 2022, in www.camerepenali.it).
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