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DOTTRINA




             proprio status; eppure, si è scelto di non riconoscergli alcun potere dispositivo
             in tal senso, in ossequio alla tanto evidente quanto insopprimibile necessità di
             assicurare il diritto di difesa dell’imputato e l’esigenza accertativa.
                  A rendere ancora più sorprendente la soluzione proposta dalla riforma
             concorre l’assenza di qualsivoglia previsione di analogo tenore nella legge-dele-
             ga, sicché si tratta di un frutto (evidentemente avvelenato) maturato spontanea-
             mente nel giardino creativo del decreto-delegato.
                  Sta di fatto che un’identica disciplina è prevista per l’assunzione di infor-
             mazioni da parte del pubblico ministero (si vedano le disposizioni di cui all’art.
             373,  commi  2-ter  e  2-quinquies,  c.p.p.  e  all’art.  362,  comma  1-quater,  c.p.p.).
             Differente, invece, risulta l’interpolazione delle norme sull’intervista difensiva:
             l’art. 391-ter, comma 3-bis, c.p.p. stabilisce tout-court che le informazioni da pos-
             sibili testimoni sono documentate anche mediante riproduzione fonografica,
             salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
             tecnico .
                    (13)
                  In ambito di informazioni testimoniali al pubblico ministero, la riforma è
             in grado di produrre un rafforzamento della garanzia dell’integralità della docu-
             mentazione quasi impercettibile:
                  a)non è prevista in alcun caso la videoregistrazione;
                  b)la fonoregistrazione sarà disposta soltanto nelle indagini per gravi reati
             di criminalità organizzata e assimilati;
                  c)in tutti gli altri casi, essa sarà incredibilmente rimessa alle scelte insinda-
             cabili del dichiarante, oltre che alla (fortuita, anacronistica ed incontrollabile)
             non indisponibilità degli strumenti di registrazione.
                  A rabbuiare definitivamente un quadro del quale si sono già descritte le
             tinte fosche contribuisce - neanche a dirlo - l’ennesima rinuncia alla previsione
             di sanzioni espresse sia per l’omesso avviso alla persona informata sui fatti, sia
             per l’omessa fonoregistrazione .
                                          (14)
                  Si badi bene: se non si accede alla configurazione dell’inutilizzabilità gene-
             rale per violazione di un divieto probatorio, non resterebbe che tentare di ricor-
             rere ad una nullità generale ex art. 178, lett. c), c.p.p.; tuttavia, a ben vedere -

             (13)  Il comma 3-quater della medesima norma prevede che la trascrizione è disposta solo se asso-
                  lutamente indispensabile.
             (14)  Nello stesso senso, in dottrina si registrano posizioni opportunamente critiche sia sulla scelta
                  di delimitare l’obbligo di documentazione rafforzata in relazione a una serie soltanto di reati,
                  sia sull’opzione consistente nell’attribuire rilievo alla volontà della persona informata sui fatti;
                  come pure, infine, sulla volontà di far salva la contingente indisponibilità di strumenti di
                  riproduzione in ragione del fatto che i costi e le tecnologie nella società dell’informazione
                  non lo rendono un limite accettabile nell’ambito del procedimento penale (M. Gialuz, Per un
                  processo penale più efficiente e giusto, cit., 26).

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