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DOTTRINA
proprio status; eppure, si è scelto di non riconoscergli alcun potere dispositivo
in tal senso, in ossequio alla tanto evidente quanto insopprimibile necessità di
assicurare il diritto di difesa dell’imputato e l’esigenza accertativa.
A rendere ancora più sorprendente la soluzione proposta dalla riforma
concorre l’assenza di qualsivoglia previsione di analogo tenore nella legge-dele-
ga, sicché si tratta di un frutto (evidentemente avvelenato) maturato spontanea-
mente nel giardino creativo del decreto-delegato.
Sta di fatto che un’identica disciplina è prevista per l’assunzione di infor-
mazioni da parte del pubblico ministero (si vedano le disposizioni di cui all’art.
373, commi 2-ter e 2-quinquies, c.p.p. e all’art. 362, comma 1-quater, c.p.p.).
Differente, invece, risulta l’interpolazione delle norme sull’intervista difensiva:
l’art. 391-ter, comma 3-bis, c.p.p. stabilisce tout-court che le informazioni da pos-
sibili testimoni sono documentate anche mediante riproduzione fonografica,
salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico .
(13)
In ambito di informazioni testimoniali al pubblico ministero, la riforma è
in grado di produrre un rafforzamento della garanzia dell’integralità della docu-
mentazione quasi impercettibile:
a)non è prevista in alcun caso la videoregistrazione;
b)la fonoregistrazione sarà disposta soltanto nelle indagini per gravi reati
di criminalità organizzata e assimilati;
c)in tutti gli altri casi, essa sarà incredibilmente rimessa alle scelte insinda-
cabili del dichiarante, oltre che alla (fortuita, anacronistica ed incontrollabile)
non indisponibilità degli strumenti di registrazione.
A rabbuiare definitivamente un quadro del quale si sono già descritte le
tinte fosche contribuisce - neanche a dirlo - l’ennesima rinuncia alla previsione
di sanzioni espresse sia per l’omesso avviso alla persona informata sui fatti, sia
per l’omessa fonoregistrazione .
(14)
Si badi bene: se non si accede alla configurazione dell’inutilizzabilità gene-
rale per violazione di un divieto probatorio, non resterebbe che tentare di ricor-
rere ad una nullità generale ex art. 178, lett. c), c.p.p.; tuttavia, a ben vedere -
(13) Il comma 3-quater della medesima norma prevede che la trascrizione è disposta solo se asso-
lutamente indispensabile.
(14) Nello stesso senso, in dottrina si registrano posizioni opportunamente critiche sia sulla scelta
di delimitare l’obbligo di documentazione rafforzata in relazione a una serie soltanto di reati,
sia sull’opzione consistente nell’attribuire rilievo alla volontà della persona informata sui fatti;
come pure, infine, sulla volontà di far salva la contingente indisponibilità di strumenti di
riproduzione in ragione del fatto che i costi e le tecnologie nella società dell’informazione
non lo rendono un limite accettabile nell’ambito del procedimento penale (M. Gialuz, Per un
processo penale più efficiente e giusto, cit., 26).
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