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DOTTRINA




             (sommarie) informazioni testimoniali, non può farsi a meno di rilevare come -
             ancora una volta - si sia badato a trovare strumenti non immediatamente fun-
             zionali  ad  assicurare  il  rispetto  dei  canoni  fondamentali  del  rito  penale,  ma
             (miseramente)  sottesi  ad  evitare  che  la  dilagante  frustrazione  delle  garanzie
             attuata da sempre più disinvolte prassi praeter legem potesse essere arginata con
             il ripristino di diritti (come quello alla rinnovazione) ritenuti non in linea con
             l’efficientismo cui molti sembrano ambire. Sarà un caso, ma la documentazione
             integrale mediante registrazione audiovisiva è assicurata solo quando (in occa-
             sione  delle  prove  dichiarative  in  dibattimento)  la  sua  assenza  esporrebbe  al
             “rischio” di vedere imposta la rinnovazione per mano di qualche fanatico del
             (“fastidioso”, deve ritenersi) principio di immediatezza. Ecco il simulacro che
             mancava: quella registrazione audiovisiva della prova dichiarativa scongiura il
             rischio della rinnovazione e così esaurisce il proprio compito .
                                                                        (11)
                  Come se non bastasse, la strumentazione per procedere alla registrazione
             non può mancare in dibattimento, in quanto ci si esporrebbe altrimenti alle
             “lungaggini” di una rinnovazione. Di contro, in barba all’efficientismo della giu-
             stizia del terzo millennio, nel corso delle indagini basta imbattersi in un inqui-
             rente che non disponga di uno qualsiasi degli infiniti (ed assai economici) stru-
             menti oggi esistenti per procedere a quella forma di documentazione: dalla tec-
             nofobìa di chi indaga non discende alcuna sanzione processuale, giacché ne
             deriva “soltanto” la rinunzia tout-court a tutti gli indubbi vantaggi che la registra-
             zione avrebbe prodotto sul piano della efficacia dell’accertamento processuale
             (oltre che delle trascurate garanzie).


             3.  Un irragionevole inedito: la registrazione “a richiesta” del dichiarante
                  Venendo alle modifiche in materia di informazioni (anche sommarie) da
             possibili testimoni, occorre subito rilevare come la delega sia stata attuata in un
             modo  a  dir  poco  peregrino:  inopinatamente,  la  documentazione  garantita  è
             stata rimessa al potere dispositivo del dichiarante, al quale è riconosciuto un
             vero e proprio diritto potestativo; la (sola) audioregistrazione è stata prevista
             come necessaria esclusivamente per i delitti di criminalità organizzata di cui
             all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., per i quali da sempre sono previsti termini
             più ampi per le indagini preliminari.

             (11)  L’immediatezza, quindi, si traduce in un atto di fede delle parti, le quali possono solo confi-
                  dare di essere al cospetto di un giudice tanto zelante da procedere in proprio alla riproduzio-
                  ne ed al riascolto di quella prova dichiarativa alla cui assunzione egli non aveva partecipato
                  direttamente: sul punto, ovviamente, occorre fare ricorso a letture ortopediche capaci di
                  rimediare alla zoppìa del dato positivo.

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