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DOTTRINA
(sommarie) informazioni testimoniali, non può farsi a meno di rilevare come -
ancora una volta - si sia badato a trovare strumenti non immediatamente fun-
zionali ad assicurare il rispetto dei canoni fondamentali del rito penale, ma
(miseramente) sottesi ad evitare che la dilagante frustrazione delle garanzie
attuata da sempre più disinvolte prassi praeter legem potesse essere arginata con
il ripristino di diritti (come quello alla rinnovazione) ritenuti non in linea con
l’efficientismo cui molti sembrano ambire. Sarà un caso, ma la documentazione
integrale mediante registrazione audiovisiva è assicurata solo quando (in occa-
sione delle prove dichiarative in dibattimento) la sua assenza esporrebbe al
“rischio” di vedere imposta la rinnovazione per mano di qualche fanatico del
(“fastidioso”, deve ritenersi) principio di immediatezza. Ecco il simulacro che
mancava: quella registrazione audiovisiva della prova dichiarativa scongiura il
rischio della rinnovazione e così esaurisce il proprio compito .
(11)
Come se non bastasse, la strumentazione per procedere alla registrazione
non può mancare in dibattimento, in quanto ci si esporrebbe altrimenti alle
“lungaggini” di una rinnovazione. Di contro, in barba all’efficientismo della giu-
stizia del terzo millennio, nel corso delle indagini basta imbattersi in un inqui-
rente che non disponga di uno qualsiasi degli infiniti (ed assai economici) stru-
menti oggi esistenti per procedere a quella forma di documentazione: dalla tec-
nofobìa di chi indaga non discende alcuna sanzione processuale, giacché ne
deriva “soltanto” la rinunzia tout-court a tutti gli indubbi vantaggi che la registra-
zione avrebbe prodotto sul piano della efficacia dell’accertamento processuale
(oltre che delle trascurate garanzie).
3. Un irragionevole inedito: la registrazione “a richiesta” del dichiarante
Venendo alle modifiche in materia di informazioni (anche sommarie) da
possibili testimoni, occorre subito rilevare come la delega sia stata attuata in un
modo a dir poco peregrino: inopinatamente, la documentazione garantita è
stata rimessa al potere dispositivo del dichiarante, al quale è riconosciuto un
vero e proprio diritto potestativo; la (sola) audioregistrazione è stata prevista
come necessaria esclusivamente per i delitti di criminalità organizzata di cui
all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., per i quali da sempre sono previsti termini
più ampi per le indagini preliminari.
(11) L’immediatezza, quindi, si traduce in un atto di fede delle parti, le quali possono solo confi-
dare di essere al cospetto di un giudice tanto zelante da procedere in proprio alla riproduzio-
ne ed al riascolto di quella prova dichiarativa alla cui assunzione egli non aveva partecipato
direttamente: sul punto, ovviamente, occorre fare ricorso a letture ortopediche capaci di
rimediare alla zoppìa del dato positivo.
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