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DOTTRINA
1. Cenni introduttivi
Come noto, tra i plurimi ed eterogenei ambiti del rito penale sui quali la
riforma Cartabia ha inteso intervenire figura anche la documentazione degli
atti, le cui modifiche ambiscono evidentemente a modernizzarne le modalità
esecutive ed ottimizzarne la portata dimostrativa .
(1)
Al riguardo, conviene subito chiarire che - per quanto debba riconoscersi
al legislatore il merito di essersi dovuto confrontare con una drammatica e lar-
vata contrapposizione tra tutela dei cardini del processo e soddisfacimento di
esigenze contingenti (sempre più improntate all’efficientismo) - permangono
diversi luoghi di disequilibrio sistematico: il caso più eclatante è senz’altro quello
delle (sommarie) informazioni testimoniali, in relazione alle quali - con un’opzio-
ne stravagante apparsa ex abrupto nel decreto-delegato - si è finito addirittura col
rimettere le modalità di documentazione al potere dispositivo del dichiarante,
con ciò ulteriormente svilendo le garanzie contestualmente introdotte.
Al contempo, guardando in termini più ampi all’intera gamma delle modi-
fiche in tema di documentazione delle dichiarazioni, ci si avvede immediata-
mente di come un simile assetto normativo finisca col produrre effetti ai limiti
del paradosso: dove la previsione di una videoregistrazione con trascrizione
sarebbe risultata addirittura indispensabile in ragione della natura e delle proie-
zioni probatorie dell’atto (id est, in caso di ascolto del possibile testimone nel
corso delle indagini), essa risulta quasi sempre rimessa alla disponibilità del nar-
ratore (salve le ipotesi in cui si proceda per reati di particolare gravità), con
deroghe e senza alcuna sanzione in caso di omissione; per di più, è la riforma
stessa a prevedere che a frustrare la propria effettività possa essere una anacro-
nistica ed incontrollabile indisponibilità degli strumenti di registrazione.
Sta di fatto che prima di cimentarsi nella disamina delle nuove disposizioni
in tema di documentazione delle informazioni testimoniali (anche sommarie),
vi sono almeno due rilievi di ordine generale dei quali - anche in ragione della
(1) Per un verso, intervenendo su singole disposizioni, è stata prevista la videoregistrazione o
quanto meno l’audioregistrazione per gli atti a contenuto dichiarativo; per un altro verso,
come regola generale, è stato stabilito che, quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o
quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto
si procede mediante riproduzione audiovisiva o fonografica (art. 134, comma 3, c.p.p.). È
stato contestualmente abrogato il comma 4 dello stesso art. 134 c.p.p. (già introdotto dal
D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in attuazione della Dir. 2012/29/UE) che consentiva la
videoregistrazione soltanto in caso di assoluta indispensabilità, salve le ipotesi in cui si trat-
tasse di dichiarazioni rese dalla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. Sul
punto, si veda amplius infra. Per una prima disamina delle novità normative in tema di docu-
mentazione delle dichiarazioni, sia consentito rinviare a C. Bonzano, La documentazione delle
dichiarazioni: ancora incompiuto l’incerto cammino verso il sinolo aristotelico di sostanza e forma, in
AA.VV., La riforma Cartabia, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, pp. 115 ss.
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