Page 17 - Rassegna 2023-2
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LA NUOVA DOCUMENTAZIONE DELLE (SOMMARIE) INFORMAZIONI TESTIMONIALI




               considerazione - concettualmente sempre più centrale nella riflessione dei pro-
               cessualisti - secondo cui queste ultime vengono utilizzate come prove per tutte
               le decisioni prese durante ed all’esito delle indagini : gli atti compiuti in quella
                                                                (7)
               fase continuano a risultare sguarniti di una soddisfacente tutela dell’integralità
               della documentazione ; questa, per contro, sarebbe risultata indispensabile per
                                    (8)
               proteggere le ricordate esigenze costituzionali, così profondamente collegate
               alla necessità di garantire prima, e verificare poi, la genuinità delle dichiarazioni,
               specialmente in un momento processuale di solito privo di contraddittorio e di
               controlli giurisdizionali.
                    Come se non bastasse, il presupposto concettuale da cui trae origine il
               nuovo ordito normativo trascura anche la rilevanza delle ipotesi in cui attraver-
               so le dinamiche delle letture e delle contestazioni, sia pure in via eventuale, gli
               atti di indagine divengono “prove dichiarative” tout-court (direttamente utilizza-
               bili per la decisione finale) .
                                         (9)
                    Insomma, ancora una volta, pare si sia persa l’occasione, almeno rispetto
               alla materia in esame, di dar vita ad una riforma finalmente calibrata sul sistema
               e sulla rilevanza dei valori da cui esso trae origine: emerge con fin troppa evi-
               denza come la novella sconti il vizio genetico di alcune peculiarità “tematiche”
               che hanno portato a modulare la disciplina sulla base di specifiche rationes e di
               alcuni motivi contingenti, il più evidente tra i quali è il dibattito relativo all’at-
               tuazione del principio di immediatezza in caso di mutamento del giudice duran-
               te il dibattimento .
                                (10)
                    Per quanto quest’ultimo profilo si collochi al di fuori del perimetro tema-
               tico che racchiude l’oggetto del presente contributo, dovendosi qui prendere in
               considerazione  le  sole  disposizioni  che  incidono  sulla  documentazione  delle

               (7)   La questione è destinata ad assumere un peso ancora più significativo nel nuovo sistema in
                    cui  l’udienza  preliminare  (come,  specularmente,  l’archiviazione)  -  in  assenza  di  pervicaci
                    disapplicazioni dell’ormai inequivoco dato normativo - dovrà divenire finalmente sede di un
                    “vero” e rigoroso filtro per l’accesso al dibattimento, onde intervenire sulla conviction rate.
               (8)   Davvero emblematica, in questo contesto, la sorprendente stravaganza che caratterizza la
                    disciplina della assunzione delle (anche sommarie) informazioni: con un’opzione apparsa ex
                    abrupto nel decreto-delegato, si è finito addirittura col rimettere le modalità di documentazione
                    all’insindacabile arbitrio del dichiarante, così trascurando la portata dei valori in gioco ed
                    ulteriormente svilendo la necessaria (e indisponibile) salvaguardia degli stessi.
               (9)   Da notare, invece, l’incidentale utilizzata dalla Relazione allo schema di decreto legislativo, ove
                    - nel fare riferimento alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - si richiama-
                    no «i noti limiti di utilizzabilità fisiologica».
               (10)  In proposito, la Relazione allo schema di decreto legislativo precisa di aver preso atto della
                    «diversa scansione stabilita in base alla funzione ed alle caratteristiche dei diversi adempimenti»,
                    attribuendo massimo livello per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza
                    (quindi senza compresenza delle parti in contraddittorio) e facendo tuttavia salva la possibile
                    indisponibilità di strumenti di riproduzione quale ipotesi in cui si può derogare a tale modalità.

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