Page 22 - Rassegna 2023-2
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DOTTRINA




             rischi tanto di escussioni troppo “incalzanti”, quanto di verbalizzazioni frutto
             di ardite reinterpretazioni lessicali; il verbalizzante, al contempo, potrà giovarsi
             della documentata legittimità del proprio operato, precludendo fin da subito
             sgradevoli e pretestuose doglianze da parte di chi volesse spingersi a lamentare
             indebite pressioni (magari da addurre quale causa di una “ritrattazione” dibat-
             timentale di quanto dichiarato durante le indagini).
                  Ancora un rilievo: nessun raccordo è previsto tra la disciplina della docu-
             mentazione degli atti di indagine e quella della fruibilità degli stessi nel futuro
             dibattimento attraverso i canali delle contestazioni e delle letture. Eppure, le
             significative implicazioni che l’acquisizione dibattimentale produce rendono fin
             troppo  evidente  l’estrema  utilità  di  uno  snodo  normativo  e  sistematico  sul
             punto. Basti considerare, a mero titolo esemplificativo, l’ipotesi in cui debba
             procedersi  alla  contestazione  probatoria:  sarebbe  stato  necessario  vietare  la
             contestazione effettuata attraverso la lettura del verbale in forma riassuntiva e
             consentirla soltanto attraverso l’utilizzo della documentazione integrale .
                                                                                 (16)
                  Inoltre, se si tratta di dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimen-
             to, dovrebbe potersi disporre la trascrizione a richiesta di parte, giacché si è
             dinanzi a “prove dichiarative” (almeno sotto il profilo effettuale); infine, onde
             garantire una migliore valutazione dell’attendibilità dei relata, magari in ipotesi
             particolarmente  delicate  o  complesse,  sarebbe  stato  opportuno  prevedere
             espressamente la riproduzione in aula della registrazione (quanto meno nella
             parte che deve essere acquisita), ipotesi allo stato senz’altro praticabile da quanti
             - assordati dal silenzio della nuova disciplina - non intendano rinunziare pure ai
             rimedi di un’esegesi virtuosa.


















             (16)  In tal senso, si veda anche M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto, cit., 26: «per
                  sgombrare il campo da qualsiasi equivoco o dubbio forse avrebbe avuto senso adeguare la
                  disciplina degli artt. 500 ss. e contemplare espressamente la possibilità di un ascolto dell’au-
                  dioregistrazione o di una riproduzione del video».

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