Page 22 - Rassegna 2023-2
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DOTTRINA
rischi tanto di escussioni troppo “incalzanti”, quanto di verbalizzazioni frutto
di ardite reinterpretazioni lessicali; il verbalizzante, al contempo, potrà giovarsi
della documentata legittimità del proprio operato, precludendo fin da subito
sgradevoli e pretestuose doglianze da parte di chi volesse spingersi a lamentare
indebite pressioni (magari da addurre quale causa di una “ritrattazione” dibat-
timentale di quanto dichiarato durante le indagini).
Ancora un rilievo: nessun raccordo è previsto tra la disciplina della docu-
mentazione degli atti di indagine e quella della fruibilità degli stessi nel futuro
dibattimento attraverso i canali delle contestazioni e delle letture. Eppure, le
significative implicazioni che l’acquisizione dibattimentale produce rendono fin
troppo evidente l’estrema utilità di uno snodo normativo e sistematico sul
punto. Basti considerare, a mero titolo esemplificativo, l’ipotesi in cui debba
procedersi alla contestazione probatoria: sarebbe stato necessario vietare la
contestazione effettuata attraverso la lettura del verbale in forma riassuntiva e
consentirla soltanto attraverso l’utilizzo della documentazione integrale .
(16)
Inoltre, se si tratta di dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimen-
to, dovrebbe potersi disporre la trascrizione a richiesta di parte, giacché si è
dinanzi a “prove dichiarative” (almeno sotto il profilo effettuale); infine, onde
garantire una migliore valutazione dell’attendibilità dei relata, magari in ipotesi
particolarmente delicate o complesse, sarebbe stato opportuno prevedere
espressamente la riproduzione in aula della registrazione (quanto meno nella
parte che deve essere acquisita), ipotesi allo stato senz’altro praticabile da quanti
- assordati dal silenzio della nuova disciplina - non intendano rinunziare pure ai
rimedi di un’esegesi virtuosa.
(16) In tal senso, si veda anche M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto, cit., 26: «per
sgombrare il campo da qualsiasi equivoco o dubbio forse avrebbe avuto senso adeguare la
disciplina degli artt. 500 ss. e contemplare espressamente la possibilità di un ascolto dell’au-
dioregistrazione o di una riproduzione del video».
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