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INTERDIZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
entro i successivi sei mesi) la relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e della promozione professionale (il riferimento è
al Codice della pari opportunità, d.lgs. n. 198 del 2006). La mancata osservanza
del precetto comporterebbe, oltre alla penale contrattuale di cui al comma 6
dell’art. 47, anche l’interdizione dalle future gare «per un periodo di dodici
mesi», (così il comma 6, ultimo periodo).
Quest’obbligo è stato esteso dal terzo Codice per tutti i tipi di appalto, a
prescindere dalla fonte del finanziamento: lo prevede l’Allegato II.13, richiama-
to dall’art. 61 comma 4 del Codice; nell’Allegato, l’art. 1, ai commi 2 e 6 ripro-
duce la medesima interdizione, sempre di competenza della stazione appaltante
per il tramite (solo informativo) dell’ANAC.
3. Interdizioni giudiziarie
Sono quelle, ovviamente previste dalla legge secondo i principi di legalità
e di tassatività, che rientrano nella competenza dell’autorità giudiziaria e che di
conseguenza comportano anche degli effetti amministrativi, validi ed efficaci
nell’ambito della contrattualistica pubblica.
3.1. Le misure di prevenzione richiamate dall’art. 94, comma 2 del nuovo
Codice sono in primis quelle descritte nell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 -
Codice antimafia. Tali misure vanno distinte assolutamente dalle sanzioni penali;
non presuppongono infatti né la commissione di un fatto reato, né quindi la
conclusione di un procedimento penale. Esse sono applicabili a soggetti che,
pur non essendo condannati, imputati, indagati per uno specifico reato, risulta-
no però pericolosi secondo diversi ambiti. Tant’è che l’art. 67 del Codice anti-
mafia non si riferisce propriamente a situazioni indiziarie connesse solo alla cri-
minalità organizzata, ma considera destinatari delle misure di prevenzione i
‘pericolosi comuni’ (coloro che sulla base di elementi di fatto e del loro compor-
tamento risultano: essere abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivere, anche in
parte, con i proventi delle attività delittuose; essere dediti alla commissione di
reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei mino-
renni, la sanità, la sicurezza, la pubblica tranquillità), i ‘pericolosi politici’ (era
l’art. 18, legge n. 152/75), i ‘pericolosi mafiosi’ (era l’art. 1, legge n. 575/65). La
misura di prevenzione personale applicata (a cui si rivolge la causa escludente
automatica indicata nel Codice appalti con riferimento agli apicali di cui al
comma 3, in cui non compare più il ‘cessato dalla carica’) dispiega gli automatici
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