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INTERDIZIONI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI




               entro i successivi sei mesi) la relazione di genere sulla situazione del personale
               maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle
               assunzioni, della formazione e della promozione professionale (il riferimento è
               al Codice della pari opportunità, d.lgs. n. 198 del 2006). La mancata osservanza
               del precetto comporterebbe, oltre alla penale contrattuale di cui al comma 6
               dell’art.  47,  anche  l’interdizione  dalle  future  gare  «per  un  periodo  di  dodici
               mesi», (così il comma 6, ultimo periodo).
                    Quest’obbligo è stato esteso dal terzo Codice per tutti i tipi di appalto, a
               prescindere dalla fonte del finanziamento: lo prevede l’Allegato II.13, richiama-
               to dall’art. 61 comma 4 del Codice; nell’Allegato, l’art. 1, ai commi 2 e 6 ripro-
               duce la medesima interdizione, sempre di competenza della stazione appaltante
               per il tramite (solo informativo) dell’ANAC.


               3.  Interdizioni giudiziarie
                    Sono quelle, ovviamente previste dalla legge secondo i principi di legalità
               e di tassatività, che rientrano nella competenza dell’autorità giudiziaria e che di
               conseguenza comportano anche degli effetti amministrativi, validi ed efficaci
               nell’ambito della contrattualistica pubblica.

                    3.1. Le misure di prevenzione richiamate dall’art. 94, comma 2 del nuovo
               Codice sono in primis quelle descritte nell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 -
               Codice antimafia. Tali misure vanno distinte assolutamente dalle sanzioni penali;
               non presuppongono infatti né la commissione di un fatto reato, né quindi la
               conclusione di un procedimento penale. Esse sono applicabili a soggetti che,
               pur non essendo condannati, imputati, indagati per uno specifico reato, risulta-
               no però pericolosi secondo diversi ambiti. Tant’è che l’art. 67 del Codice anti-
               mafia non si riferisce propriamente a situazioni indiziarie connesse solo alla cri-
               minalità  organizzata,  ma  considera  destinatari  delle  misure  di  prevenzione  i
               ‘pericolosi comuni’ (coloro che sulla base di elementi di fatto e del loro compor-
               tamento risultano: essere abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivere, anche in
               parte, con i proventi delle attività delittuose; essere dediti alla commissione di
               reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei mino-
               renni, la sanità, la sicurezza, la pubblica tranquillità), i ‘pericolosi politici’ (era
               l’art. 18, legge n. 152/75), i ‘pericolosi mafiosi’ (era l’art. 1, legge n. 575/65). La
               misura di prevenzione personale applicata (a cui si rivolge la causa escludente
               automatica  indicata  nel  Codice  appalti  con  riferimento  agli  apicali  di  cui  al
               comma 3, in cui non compare più il ‘cessato dalla carica’) dispiega gli automatici


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