Page 32 - Rassegna 2023-2
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DOTTRINA




                  Ora, lo stesso art. 98, al comma 6, nell’indicare i mezzi di prova adeguati
             in  relazione  agli  elementi  dell’illecito  professionale  (comma  3),  proprio  con
             riguardo ai reati tributari (e ai reati che rientrano nei 5 numeri della lett. h) del
             comma 3) indica come mezzi adeguati ai fini della valutazione di affidabilità del-
             l’operatore economico le sentenze di condanna (se definitive, per il reato che coin-
             cide con quelli del comma 1 dell’art. 94 opererebbe quest’ultimo: è il caso del
             falso in bilancio, che è richiamato pure assieme ai reati tributari nell’art. 98); le
             condanne non definitive, i provvedimenti cautelari emessi dal giudice penale .
                                                                              (8)
                  In quest’ultimo caso, l’eventuale interdizione emessa nei confronti dell’im-
             presa ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 231/2001 per reati tributari, determinereb-
             be quindi già un’esclusione automatica e non sarebbe possibile alcuna valuta-
             zione discrezionale da parte della stazione appaltante (contrariamente a quanto
             invece ricostruito dal quadro novello composto, nell’art. 98, comma 3, lett. h)
             n. 3) e comma 6, lett. h) ultimo periodo). Nemmeno sembra potersi affermare
             che non essendo richiamato l’art. 45 del d.lgs. n. 231/2001 nel comma 5 lett. a)
             dell’art. 94 del Codice, così come invece è stato fatto per l’art. 9 del decreto 231,
             allora troverebbe applicazione la causa non automatica d’esclusione (art. 98, per
             l’appunto) nel caso fosse disposta la misura cautelare all’impresa per l’ipotesi
             dei  reati  tributari.  Sostenere  questo  sarebbe  obiettivamente  assurdo,  se  non
             altro perché opererebbe comunque nei confronti dell’impresa la misura caute-
             lare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
                  A valle di questo ‘slalom’ fra norme e normative appare forse chiaramente
             come, nonostante il nuovo Codice e la missione per cui è nato, occorra ancora
             rimodulare alcuni passaggi della sua ‘narrazione’ per meglio aiutare non l’ascol-
             tatore,  ma  l’operatore  (amministrazioni  e  imprese)  a  comprendere  meglio  la
             ‘storia’ e a ‘viverne’ gli insegnamenti.
















             (8)   Non compare il rinvio a giudizio, che invece vale (comma 6, lett. g) per l’eventuale ipotesi di
                  contestazione (non definitiva) dei reati elencati nel comma 1 dell’art. 94.

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