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DOTTRINA
Ora, lo stesso art. 98, al comma 6, nell’indicare i mezzi di prova adeguati
in relazione agli elementi dell’illecito professionale (comma 3), proprio con
riguardo ai reati tributari (e ai reati che rientrano nei 5 numeri della lett. h) del
comma 3) indica come mezzi adeguati ai fini della valutazione di affidabilità del-
l’operatore economico le sentenze di condanna (se definitive, per il reato che coin-
cide con quelli del comma 1 dell’art. 94 opererebbe quest’ultimo: è il caso del
falso in bilancio, che è richiamato pure assieme ai reati tributari nell’art. 98); le
condanne non definitive, i provvedimenti cautelari emessi dal giudice penale .
(8)
In quest’ultimo caso, l’eventuale interdizione emessa nei confronti dell’im-
presa ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 231/2001 per reati tributari, determinereb-
be quindi già un’esclusione automatica e non sarebbe possibile alcuna valuta-
zione discrezionale da parte della stazione appaltante (contrariamente a quanto
invece ricostruito dal quadro novello composto, nell’art. 98, comma 3, lett. h)
n. 3) e comma 6, lett. h) ultimo periodo). Nemmeno sembra potersi affermare
che non essendo richiamato l’art. 45 del d.lgs. n. 231/2001 nel comma 5 lett. a)
dell’art. 94 del Codice, così come invece è stato fatto per l’art. 9 del decreto 231,
allora troverebbe applicazione la causa non automatica d’esclusione (art. 98, per
l’appunto) nel caso fosse disposta la misura cautelare all’impresa per l’ipotesi
dei reati tributari. Sostenere questo sarebbe obiettivamente assurdo, se non
altro perché opererebbe comunque nei confronti dell’impresa la misura caute-
lare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
A valle di questo ‘slalom’ fra norme e normative appare forse chiaramente
come, nonostante il nuovo Codice e la missione per cui è nato, occorra ancora
rimodulare alcuni passaggi della sua ‘narrazione’ per meglio aiutare non l’ascol-
tatore, ma l’operatore (amministrazioni e imprese) a comprendere meglio la
‘storia’ e a ‘viverne’ gli insegnamenti.
(8) Non compare il rinvio a giudizio, che invece vale (comma 6, lett. g) per l’eventuale ipotesi di
contestazione (non definitiva) dei reati elencati nel comma 1 dell’art. 94.
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