Page 34 - Rassegna 2023-2
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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Istituti a confronto: artt. 240-bis c.p. e 24 d.lgs n. 159/2011.
- 3. La confisca allargata. - 4. La confisca di prevenzione. - 5. Conclusioni.
1. Premessa
“Il disegno di Pio La Torre è la presa d’atto della realtà della mafia […] La mafia
ormai sta nelle maggiori città italiane dove ha fatto grossi investimenti edilizi, o commerciali
e magari industriali. A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale
mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, storte che architetti o
grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne o alberghi e ristoranti a la page.
Ma mi interessa ancor di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle
imprese, a quei commerci magari passati a nomi insospettabili, corrette, sta nei punti chiave,
assicura i rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere”.
Con queste parole, durante l’intervista resa al giornalista Giorgio Bocca di
Repubblica dell’11 agosto 1982, il Generale dalla Chiesa caldeggiava l’approvazio-
ne del disegno di Legge del Deputato Pio La Torre. Fu proprio l’omicidio
dell’Alto Ufficiale l’atto estremo che portò il Parlamento ad approvare il disegno
di Legge che introdusse l’articolo 416-bis del codice penale e le misure di preven-
zione patrimoniali: era il 13 settembre 1982, le misure di prevenzione patrimoniali
diventano la punta di diamante della nuova strategia di lotta alle organizzazioni
mafiose, quando esattamente dieci giorni prima era stato ucciso il Generale e il 30
aprile precedente era stato ucciso il deputato promotore della novella legislativa.
I patrimoni delle organizzazioni mafiose erano inattaccabili sino ad allora
e i mafiosi percepirono immediatamente l’incidenza della novella legislativa rea-
gendo con la massima crudeltà; dopo anni il mafioso Francesco Inzerillo,
avrebbe commentato “Cosa più brutta della confisca dei beni non c’è […]. Quindi la
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cosa migliore è quella di andarsene ”.
La mafia è capace di invadere e conquistare il corpo sociale, condizionan-
done i rapporti economici, amministrativi e politici. L’elemento caratterizzante
di questo fenomeno criminale associativo, rispetto (ad esempio) all’associazione
a delinquere “semplice” o all’associazione dedita al narcotraffico, è che il
“metodo mafioso” è proiettato “sull’imposizione di una sfera di dominio in cui si inse-
riscono la commissione di delitti, l’acquisizione della gestione di attività economiche, di con-
cessioni, appalti e servizi pubblici, l’impedimento o l’ostacolo al libero esercizio di voto, il pro-
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cacciamento del voto in consultazioni elettorali ”: per l’associato mafioso l’attività
(1) Sono le parole del boss siculo-americano Francesco Inzerillo intercettato nel febbraio 2008
nell’ambito dell’operazione “Old Bridge”, vds. https://www.poliziadistato.it/articolo/duro-
colpo-alla-mafia-tra-palermo-e-new-york.
(2) Sez. Sesta, Sentenza n. 563 del 29 ottobre 2015, dep. 8 gennaio 2016, Viscido, Rv. 265762.
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