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DOTTRINA
È necessario, tuttavia, distinguere l’istituto in esame dalla confisca di preven-
zione, introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965,
e oggi disciplinata dall’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, cosiddetto Codice
Antimafia, a seguito di abrogazione della previgente normativa.
La distinzione fondamentale tra i due istituti, entrambi rientranti nella c.d.
confisca per sproporzione, attiene certamente il momento temporale di appli-
cazione, posto che la confisca allargata presuppone una sentenza di condanna
del soggetto, o di applicazione di pena su richiesta delle parti, per uno dei reati
tassativamente indicati dal disposto normativo, laddove la confisca di preven-
zione, come emerge già dalla sua qualifica di misura preventiva, prescinde da
una sentenza di condanna, sebbene patteggiata, fondandosi piuttosto sulla peri-
colosità generale o qualificata del soggetto.
Tuttavia, non può non rilevarsi una notevole assonanza normativa tra i
due istituti, ed una tendenza recente ad avvicinare sempre più le due discipline.
Entrambe infatti richiedono la titolarità e/o disponibilità di beni e altre utilità,
anche per interposta persona, la sproporzione tra la loro acquisizione e il red-
dito o attività economica dichiarati, il mancato assolvimento dell’onere di alle-
gazione circa la loro detenzione lecita da parte del soggetto, la corrispondenza
quasi totale tra i reati presupposto della confisca allargata e quelli a fondamento
della pericolosità qualificata nella confisca di prevenzione.
Entrambe le discipline sono state poi oggetto di riforma ad opera della
legge n. 161 del 2017, che ha sottoposto entrambi gli istituti alla disciplina di
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati di cui al Codice Antimafia
(4)
e ad una trattazione processuale preferenziale, nonché al divieto di giustificare
la provenienza dei beni con denaro frutto di evasione fiscale, salvo che l’obbli-
gazione tributaria sia stata adempiuta in modo lecito; riguardo a quest’ultimo
divieto, solo pochi anni prima, la giurisprudenza si era invece mostrata ostile a
ritenere applicabile il divieto anche alla confisca allargata .
(5)
Nel frattempo, la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento e del Consiglio
(6)
Europeo del 3 Aprile 2014, il cui art. 5 disciplina la confisca dei beni di una
(4) A norma dell’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.
(5) La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale n. 33451 del 2014, pur rico-
noscendo il principio per la confisca di prevenzione, non lo ritenne estensibile anche alla
confisca allargata. Cfr. T. Trinchera, La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non
dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione, www.penalecontemporaneo.it, 23 settembre
2014.
(6) “Articolo 5, poteri di confisca.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o
parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di pro-
durre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria,
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