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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




               vi è condanna, nonché tra il bene e il soggetto condannato, la confisca per equi-
               valente, operando quando non è possibile ricorrere alla forma diretta, prescinde
               dall’esistenza e dalla prova di tali nessi, e si configura come meramente obbli-
               gatoria. Orbene, nel caso di confisca allargata, già per la forma diretta di cui al
               primo comma si prescinde dalla prova del nesso di pertinenza del bene al reato
               e da una pericolosità del soggetto detentore del bene e condannato per il delitto
               presupposto, per cui la confisca allargata cosidetta diretta si configura come
               sempre obbligatoria, richiedendo solo la prova della sproporzione tra la titola-
               rità e/o disponibilità del bene e il reddito o attività economica dichiarati.
                    Per quanto attiene la confisca per equivalente, considerato l’ampio spettro
               di applicazione del primo comma, e la presenza già nella forma diretta delle
               caratteristiche tipiche invece della forma per equivalente, non è chiaro quale sia
               l’ambito operativo di quest’ultima .
                                                (11)
                    In merito alla natura giuridica, la dottrina è più incline a qualificare la con-
               fisca allargata come una vera e propria pena, poiché non ha solo una finalità
               preventiva, come le misure di sicurezza, ma persegue lo scopo di punire reati
               che non si riuscirebbe a punire altrimenti, o comunque di impedire che il sog-
               getto condannato per gli stessi possa trarne beneficio economico, a danno della
                                                           (12)
               concorrenza e dell’intero sistema economico .
                    La giurisprudenza, invero, è di diverso avviso , poiché rinviene nella con-
                                                               (13)
               fisca allargata una misura di sicurezza, per quanto atipica, deducendone l’appli-
               cabilità retroattiva, ovvero anche a beni e utilità acquisiti in epoca anteriore alla
               sua entrata in vigore , ed anche in caso di sentenza di estinzione del reato per
                                   (14)
               prescrizione, purché la stessa contenga implicitamente o presupponga altra sen-
                                                                                      (15)
               tenza di accertamento del reato e della responsabilità penale del soggetto .
               (11)  Cfr. A. M. Maugeri, Confisca “allargata”, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività
                    e garanzie, Milano, 2016. Per le riflessioni sulle forme di confisca diretta e per equivalente e le
                    differenze in merito tra confisca ordinaria e confisca allargata, cfr. D. Guidi, Presunzioni e auto-
                    matismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240-bis c.p., op. cit.
               (12)  Cfr. A. M. Maugeri, Confisca “allargata”, op. cit.
               (13)  Prima tra tutte la pronuncia a sezioni Unite Cass. Pen. n. 920 del 2004, caso Montella, per la
                    quale cfr. A. M. Maugeri, La confisca di prevenzione dinanzi alla Corte Costituzionale: ritorna la con-
                    fisca  ex  art.  12-sexies  d.l.  30671992  come  tertium  comparationis.  L’irragionevolezza  del  ricorso  in
                    Cassazione solo per violazione di legge diventa l’occasione per pronunciarsi sulla natura giuridica?, in Diritto
                    penale contemporaneo, 2015, 7-14.
               (14)  L’applicabilità retroattiva attiene la possibilità di disporre la confisca allargata anche nei con-
                    fronti di soggetti condannati per delitti commessi prima della sua entrata in vigore, e poi
                    annoverati tra i reati presupposto della stessa. Tale retroattività è stata ritenuta conforme ai
                    dettami anche dell’art. 7 CEDU, in quanto la stessa Corte Europea ricorda come il reo debba
                    avere sempre gli occhi aperti sulle conseguenze delle sue condotte illecite. Cfr. F. Di Vizio,
                    Confische di sproporzione: allargata e di prevenzione, www.odcec.pistoia.it.
               (15)  Cfr. per tutte Cass. pen. sez. Quinta, n. 1012 del 2017, in CED Cass., 2018, rv. 271923.

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