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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
vi è condanna, nonché tra il bene e il soggetto condannato, la confisca per equi-
valente, operando quando non è possibile ricorrere alla forma diretta, prescinde
dall’esistenza e dalla prova di tali nessi, e si configura come meramente obbli-
gatoria. Orbene, nel caso di confisca allargata, già per la forma diretta di cui al
primo comma si prescinde dalla prova del nesso di pertinenza del bene al reato
e da una pericolosità del soggetto detentore del bene e condannato per il delitto
presupposto, per cui la confisca allargata cosidetta diretta si configura come
sempre obbligatoria, richiedendo solo la prova della sproporzione tra la titola-
rità e/o disponibilità del bene e il reddito o attività economica dichiarati.
Per quanto attiene la confisca per equivalente, considerato l’ampio spettro
di applicazione del primo comma, e la presenza già nella forma diretta delle
caratteristiche tipiche invece della forma per equivalente, non è chiaro quale sia
l’ambito operativo di quest’ultima .
(11)
In merito alla natura giuridica, la dottrina è più incline a qualificare la con-
fisca allargata come una vera e propria pena, poiché non ha solo una finalità
preventiva, come le misure di sicurezza, ma persegue lo scopo di punire reati
che non si riuscirebbe a punire altrimenti, o comunque di impedire che il sog-
getto condannato per gli stessi possa trarne beneficio economico, a danno della
(12)
concorrenza e dell’intero sistema economico .
La giurisprudenza, invero, è di diverso avviso , poiché rinviene nella con-
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fisca allargata una misura di sicurezza, per quanto atipica, deducendone l’appli-
cabilità retroattiva, ovvero anche a beni e utilità acquisiti in epoca anteriore alla
sua entrata in vigore , ed anche in caso di sentenza di estinzione del reato per
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prescrizione, purché la stessa contenga implicitamente o presupponga altra sen-
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tenza di accertamento del reato e della responsabilità penale del soggetto .
(11) Cfr. A. M. Maugeri, Confisca “allargata”, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività
e garanzie, Milano, 2016. Per le riflessioni sulle forme di confisca diretta e per equivalente e le
differenze in merito tra confisca ordinaria e confisca allargata, cfr. D. Guidi, Presunzioni e auto-
matismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240-bis c.p., op. cit.
(12) Cfr. A. M. Maugeri, Confisca “allargata”, op. cit.
(13) Prima tra tutte la pronuncia a sezioni Unite Cass. Pen. n. 920 del 2004, caso Montella, per la
quale cfr. A. M. Maugeri, La confisca di prevenzione dinanzi alla Corte Costituzionale: ritorna la con-
fisca ex art. 12-sexies d.l. 30671992 come tertium comparationis. L’irragionevolezza del ricorso in
Cassazione solo per violazione di legge diventa l’occasione per pronunciarsi sulla natura giuridica?, in Diritto
penale contemporaneo, 2015, 7-14.
(14) L’applicabilità retroattiva attiene la possibilità di disporre la confisca allargata anche nei con-
fronti di soggetti condannati per delitti commessi prima della sua entrata in vigore, e poi
annoverati tra i reati presupposto della stessa. Tale retroattività è stata ritenuta conforme ai
dettami anche dell’art. 7 CEDU, in quanto la stessa Corte Europea ricorda come il reo debba
avere sempre gli occhi aperti sulle conseguenze delle sue condotte illecite. Cfr. F. Di Vizio,
Confische di sproporzione: allargata e di prevenzione, www.odcec.pistoia.it.
(15) Cfr. per tutte Cass. pen. sez. Quinta, n. 1012 del 2017, in CED Cass., 2018, rv. 271923.
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