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DOTTRINA
bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento
giuridico o comunque a far sì che venga neutralizzato quell’arricchimento di cui il soggetto, se
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non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere” .
Pur non avendo natura penale - per cui sono svincolate dai limiti costituzio-
nali e convenzionali rivolti al reato ed alla pena - le misure di prevenzione patri-
moniali sono certamente idonee ad incidere pesantemente sui diritti di proprietà
e di iniziativa economica tutelati sia dalla Costituzione che dalla CEDU, per cui
non possono non risentire dei limiti che le Carte Fondamentali impongono.
In particolare, l’applicabilità delle misure di prevenzione (e della confisca
“allargata”), secondo la Corte Costituzionale deve sottostare ai seguenti limiti:
“a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri
destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qua-
lità della «base legale» della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali
misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l’essere la restrizione «necessaria» rispetto ai legit-
timi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali
obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell’ordinamento costituzionale ita-
liano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell’individuo, alla luce
dell’art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un pro-
cedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione
e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale - deve tuttavia rispettare
i canoni generali di ogni «giusto» processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e
sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo «volet civil»), assicurando in particolare la piena
tutela al diritto di difesa ( art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta” .
(28)
Ciò posto, a livello di diritto comunitario non c’è alcuna limitazione per la
materia delle misure di prevenzione patrimoniali, vigendo disposizioni che tol-
lerano, e anzi, favoriscono misure ablative dei proventi da reato, a prescindere
dalla natura penale o meno delle stesse: in via esemplificativa si rimanda all’art.
2 della Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005,
alla Direttiva del Parlamento Europeo 2014/42/UE e al Regolamento
UE/2018/1805. Dello stesso orientamento la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea che ha affermato che gli Stati membri sono liberi di adottare modelli
di confisca di beni di illecita provenienza che esulino dall’accertamento proces-
suale (penale) della responsabilità penale del proposto .
(29)
Di pari avviso, sembra anche la recente giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, secondo la quale la confisca di prevenzione «is not of a punitive but of
(27) Corte Cost. n. 24 del 24 gennaio 2019.
(28) Sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019.
(29) Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. Terza, sent. 19 marzo 2020, C-234/18.
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