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DOTTRINA




                  Del resto storicamente, ma anche da un punto di vista politico-criminale, la
             pericolosità mafiosa è quella qualitativamente e quantitativamente più significativa;
             rispetto ad altre fattispecie di pericolosità qualificata ha avuto, infatti, una più vasta
             applicazione, che nel tempo ha dato vita ad una consistente produzione giurispru-
             denziale. L’art. 4, lett. a) del CAM riconduce la qualifica di “mafiosità” agli indiziati
             di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
                  Per “indiziato” si intende la “qualificata probabilità” di commissione del
             reato che, per giurisprudenza, è in parte assimilabile ai gravi indizi di reato neces-
             sari per l’applicazione della misura cautelare. “In parte” perchè gli elementi indi-
             ziari sui quali si fondano le presunzioni, sebbene devono essere caratterizzati da
             precisione, concordanza e gravità, non rispondono (necessariamente) ai limiti di
             cui all’art. 192 c.p.p. ; sono, giustappunto, “sufficienti circostanze di fatto, oggettiva-
                                (43)
             mente valutabili e controllabili, che conducano a un giudizio di ragionevole probabilità circa
             l’appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso o la commissione dei reati previsti” .
                                                                                  (44)
                  L’unico limite al giudizio di pericolosità di prevenzione è l’accertamento
             negativo di una determinata condotta contenuto in una sentenza irrevocabile di
                        (45)
             assoluzione .
                  Per il proponente vi è dunque l’onere di supportare la proposta con ele-
             menti informativi che, sebbene non destinati a provare la responsabilità per un
             fatto-reato “oltre ogni ragionevole dubbio”, comunque devono essere idonei a
             dimostrare (con ragionevole probabilità):
                  1)l’esistenza di un’associazione mafiosa che abbia le caratteristiche previste
             dall’art. 416-bis del codice penale nella quale il proposto si assume essere inserito;
                  2)l’esistenza di indizi idonei a dimostrare l’appartenenza del proposto ad
             una siffatta organizzazione criminale.
                  Il concetto di appartenenza che rileva nel procedimento di prevenzione
             “comprende anche condotte non connotate da un vincolo stabile, che si sostanzino in azioni
             funzionali a circoscritte esigenze associative, con esclusione delle sole situazioni di mera conti-
                                               (46)
             guità o di vicinanza al gruppo criminale” .
                  In  ordine  alla  perimetrazione  cronologica  della  manifestazione  di  pericolosità,
             posto il principio generale che vede il dato cronologico avere una funzione emi-
             nentemente selettiva del bene illecito da confiscare, essa opera in termini diversi a
             seconda che il proposto rientri nella categoria di pericolosità generica o qualificata:
             (43)  Cfr. Cass., Sez. Sesta, n. 49750 del 4 luglio 2019, Rv. 277438; Cass., Sez. U., n. 4880 del 26
                  giugno 2014, Rv. 262606.
             (44)  Cass. pen., Sez. Prima, 3 febbraio 2010, n. 7937; Cass. pen., Sez. Seconda, 30 aprile 2013, n. 26774.
             (45)  Sez. Quinta, n. 48090 del 8 ottobre 2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. Seconda, n. 11846 del 19 gen-
                  naio 2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. Sesta, n. 36216 del 13 luglio 2017, Schiraldo, Rv. 271372.
             (46)  Cass. pen. Sez. Sesta Sent., 6 dicembre 2019, n. 49750.

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