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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




                    In  generale,  la  sussistenza  della  disponibilità  dev’essere  accertata  con
               un’indagine rigorosa, intensa ed approfondita in grado di esaltare, non solo cir-
               costanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi di fatto connotati da
               gravità, precisione e concordanza che siano idonei a costituire prova indiretta
               della ritenuta intestazione fittizia.
                    Chiosando sul punto, la condotta di trasferimento fraudolento di valori fina-
               lizzata ad eludere le misure di prevenzione, può rilevare penalmente ai sensi dell’art.
               512-bis c.p., “dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia […] in materia di
               prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l’ulteriore accerta-
               mento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell’operazione patrimoniale” .
                                                                                      (55)
                    In dottrina “la sproporzione patrimoniale, potendo avere molteplici spiegazioni
               eziologiche, è considerato un dato “neutro”, cioè di per sé inidoneo a provare la provenienza
               da condotte delittuose” . Nell’ottica di darne una qualificazione, la giurisprudenza
                                  (56)
               ha stabilito che il giudizio di sproporzione deve essere condotto:
                    a)in relazione a ciascun bene;
                    b)secondo il principio della “correlazione temporale”.
                    In ordine all’individuazione del bene da alienare, la sproporzione, invero,
               è riferita alla somma dei singoli beni, cosicché i termini di raffronto dello squi-
               librio vanno fissati sul reddito o sulle attività svolte al momento del singolo
               acquisto rispetto al valore del bene acquisito e non già al reddito dichiarato o
               alle attività svolte al momento della misura .
                                                         (57)
                    In tale ambito, le dimostrazioni settoriali attinenti l’acquisto di un singolo
               bene sono del tutto irrilevanti, atteso che il raffronto tra risorse legittimamente
               disponibili e singoli acquisti non può essere effettuata in modo atomistico e
               sganciato  dal  contesto  complessivo  dei  movimenti  finanziari  e  patrimoniali
               effettuati nell’ambito di un medesimo, circoscritto, periodo di tempo, ma deve
               essere compiuto alla luce di una considerazione globale dei movimenti del patri-
               monio, nel periodo sospetto, e della complessiva destinazione, di tutti i mezzi
                                        (58)
               economici a disposizione .
                    Il reddito dichiarato è il parametro di valutazione della proporzionalità; il
               riferimento  all’attività  economica  può  assumere  rilievo  purché  siano  quanto
               meno indicate le coordinate che la contraddistinguono, idonee a far emergere
               la effettiva capacità economica del soggetto.


               (55)  Cass., Sez. Seconda, 22 ottobre 2021, n. 38044.
               (56)  A. Balsamo, V. Contraffatto, G. Nicastro, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, cit.
               (57)  Cfr. Cass. pen., sez. Sesta, 17 settembre 2008, n. 37166.
               (58)  Cfr. Cass. Sez. Sesta, n. 1265 del 3 aprile 1995, Rv. 202309; cfr. Cass. Sez. Sesta, n. 31634 del
                    17 maggio 2017, Rv. 270710.

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