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IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
                             LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE




                    Fino alla Costituzione e anche dopo, si era soliti attribuire ad esse una
               natura  ed  una  portata  amministrativa  e,  infatti,  nella  carta  costituzionale  si
               instaura e legittima il cd. doppio binario, che contrappone le pene e le misure
               di sicurezza, secondo gli articoli 25, commi 2 e 3 e 27, ma non contempla le
               misure di prevenzione.
                    Avviate ad un loro declino le misure personali, fatta eccezione per la sor-
               veglianza speciale, si affacciano nel panorama legislativo con la legge del 1965
               le misure di prevenzione a carattere patrimoniale. È pur vero che la legge n. 575
               ancora contempla le misure di prevenzione di carattere personale, facendo rife-
               rimento agli “indiziati di appartenere alle associazioni mafiose” , ma ora si avvia la
                                                                       (70)
               stagione delle leggi che, proseguendo poi nel 1982, persegue lo scopo di aggre-
               dire i patrimoni di sospetta provenienza mafiosa. Proprio in materia di contra-
               sto alla criminalità organizzata, infatti, si è percepita l’esigenza di introdurre
               strumenti di carattere preventivo volti ad incidere, non tanto sulla libertà per-
               sonale del soggetto preposto, quanto sulla sua sfera patrimoniale.
                    La legge del 1982 si muove su due direttrici: introduce il delitto di associa-
               zione di stampo mafioso, colmando le lacune applicative del delitto di associa-
               zione semplice alle realtà criminali, e le misure di prevenzione patrimoniali, il
                                     (71)
               sequestro e la confisca .
                    La struttura del sequestro e della confisca si incentra sulla inversione del-
               l’onus probandi - del resto anche le misure di prevenzione personali sono ante o
               praeter delictum, e, dunque, non presuppongono per definizione la commissione
               di un reato; esse infatti operano a fronte, prima, dello squilibrio tra il reddito
               dichiarato e quello posseduto dal soggetto, e, dopo, della mancata dimostrazio-
               ne della legittima provenienza dei suoi beni.
                    Non manca una prospettazione in tal modo della pena del sospetto, ove
               lo squilibrio individuato fa “sospettare” la provenienza illecita del reddito non
               dichiarato. Una inversione probatoria che, se fossimo nel campo del sistema
               penale, confliggerebbe con la presunzione d’innocenza di cui all’art. 27, comma 2,


               (70)  Tuttavia, tale legge si mostrava inapplicabile proprio perché mancava ancora una definizione
                    di associazione di tipo mafioso; la lacuna fu colmata con la legge cosiddetta Rognoni-La
                    Torre, n. 646 del 1982, che costituì una reazione dello Stato avverso l’uccisione, di stampo
                    mafioso, del prefetto di Palermo, Carlo Alberto dalla Chiesa, e della moglie Emanuela Setti
                    Carraro. Peraltro, anche uno dei proponenti la legge in questione, l’On. La Torre, fu ucciso
                    dalla mafia, segno tangibile della reazione delle organizzazioni criminali.
               (71)  Anna Maria Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001;
                    ID, La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di
                    irretroattività: una sentenza “storica”?, in www.penalecontemporaneo.it, 26 luglio 2013; ID, Le
                    misure di prevenzione patrimoniali: “pene senza delitto”?, in Il “lavoro sporco” del diritto penale, coord.
                    da Manna, Milano, 2018, 75 ss.

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