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DOTTRINA




             della Costituzione, ma ciò spiega anche la ragione del tentativo, pure in sede
             giurisprudenziale,  di  ritenere  le  misure  di  prevenzione  come  appartenenti  al
             diritto amministrativo o anche al diritto civile, evidentemente per superare lo
             scoglio delle garanzie tipiche del sistema penale.
                  Ma la salvaguardia di tali istituti è raggiunta anche osservando che le misu-
             re di prevenzione patrimoniali, incidendo su di un bene di minor rilievo, rispet-
                                                                          (72)
             to alla libertà personale, necessiterebbero di un minus di garanzie ; senza man-
             care comunque le riflessioni secondo cui tali misure nascono soprattutto come
             ulteriore strumento di lotta alla criminalità organizzata, individuato come nemi-
             co di primordine da eliminare .
                                         (73)
                  Si è sulla falsariga degli strumenti amministrativi per eccellenza, ovverosia
             le interdittive antimafia, che costituiscono provvedimenti emessi dal Prefetto ed
             eventualmente  vagliati  dal  giudice  amministrativo,  emessi  nei  confronti  di
             imprese che si sospettano essere collegate con la criminalità organizzata.
                  Allo stesso tempo, tuttavia non può disconoscersi come il patrimonio sia
             comunque collegato alla persona e, quindi, le riflessioni di salvezza relative al
             bene giuridico sacrificato e sacrificabile non è oltremodo convincente, poiché a
             ben vedere si realizza un terzo binario assistito da garanzie al minimo edittale.
                  Peraltro, in tal senso è necessario muoversi considerando le novelle anti-
             mafia del 2011 e del 2017 - i codici o più propriamente Testi Unici Antimafia -
             che a ben vedere estendono le misure di prevenzione a nuovi orizzonti, quali la
             criminalità da stadio e i beni della persona defunta.
                  Nel 2017 l’istituto viene esteso ai delitti del pubblico ufficiale contro la
             pubblica amministrazione e alle truffe nelle sovvenzioni e, ancora, al reato di
             stalking.
                  Ci si chiede come possa realizzasti una tale estensione di un istituto che
             già soffriva remore e dubbi di costituzionalità, solo in parte colmati o voluta-
             mente superati sulla scorta dell’ambito illecito colpito.
                  Certamente, l’operatività in chiave applicativa della misura di prevenzione
             consente una sua agevole applicazione: la non necessità della commissione e
             dell’accertamento  di  un  fatto  di  reato,  agevolando  le  valutazioni  richieste
             all’Autorità preposta, con un rito quello camerale e la previsione di una scan-
             sione  di  termini  processuali  -  soltanto  dieci  giorni  prima  vi  è  l’avviso  della
             udienza - tale da comprimere fortemente la equità fra accusa e difesa.


             (72)  Cfr., Jean Paul De Jorio, Le interdittive antimafia ed il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali,
                  Napoli, 2019.
             (73)  Cfr. GiuseppeAmarelli, Saverio Sticchi Damiani, Le interdittive antimafia e le altre misure di con-
                  trasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019.

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