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DOTTRINA
della Costituzione, ma ciò spiega anche la ragione del tentativo, pure in sede
giurisprudenziale, di ritenere le misure di prevenzione come appartenenti al
diritto amministrativo o anche al diritto civile, evidentemente per superare lo
scoglio delle garanzie tipiche del sistema penale.
Ma la salvaguardia di tali istituti è raggiunta anche osservando che le misu-
re di prevenzione patrimoniali, incidendo su di un bene di minor rilievo, rispet-
(72)
to alla libertà personale, necessiterebbero di un minus di garanzie ; senza man-
care comunque le riflessioni secondo cui tali misure nascono soprattutto come
ulteriore strumento di lotta alla criminalità organizzata, individuato come nemi-
co di primordine da eliminare .
(73)
Si è sulla falsariga degli strumenti amministrativi per eccellenza, ovverosia
le interdittive antimafia, che costituiscono provvedimenti emessi dal Prefetto ed
eventualmente vagliati dal giudice amministrativo, emessi nei confronti di
imprese che si sospettano essere collegate con la criminalità organizzata.
Allo stesso tempo, tuttavia non può disconoscersi come il patrimonio sia
comunque collegato alla persona e, quindi, le riflessioni di salvezza relative al
bene giuridico sacrificato e sacrificabile non è oltremodo convincente, poiché a
ben vedere si realizza un terzo binario assistito da garanzie al minimo edittale.
Peraltro, in tal senso è necessario muoversi considerando le novelle anti-
mafia del 2011 e del 2017 - i codici o più propriamente Testi Unici Antimafia -
che a ben vedere estendono le misure di prevenzione a nuovi orizzonti, quali la
criminalità da stadio e i beni della persona defunta.
Nel 2017 l’istituto viene esteso ai delitti del pubblico ufficiale contro la
pubblica amministrazione e alle truffe nelle sovvenzioni e, ancora, al reato di
stalking.
Ci si chiede come possa realizzasti una tale estensione di un istituto che
già soffriva remore e dubbi di costituzionalità, solo in parte colmati o voluta-
mente superati sulla scorta dell’ambito illecito colpito.
Certamente, l’operatività in chiave applicativa della misura di prevenzione
consente una sua agevole applicazione: la non necessità della commissione e
dell’accertamento di un fatto di reato, agevolando le valutazioni richieste
all’Autorità preposta, con un rito quello camerale e la previsione di una scan-
sione di termini processuali - soltanto dieci giorni prima vi è l’avviso della
udienza - tale da comprimere fortemente la equità fra accusa e difesa.
(72) Cfr., Jean Paul De Jorio, Le interdittive antimafia ed il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali,
Napoli, 2019.
(73) Cfr. GiuseppeAmarelli, Saverio Sticchi Damiani, Le interdittive antimafia e le altre misure di con-
trasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019.
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