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DOTTRINA




                  La giurisprudenza giunge ad analoga conclusione (confiscabilità dell’intera
             azienda) anche nel caso in cui un’impresa espleti le sue attività sotto il diretto
             controllo della consorteria criminale, ad esempio “condividendone progetti e dinami-
             che operative e divenendone, pertanto, lo strumento operativo per la realizzazione del pro-
             gramma criminoso, così determinando una obiettiva commistione di interessi fra l’attività
             d’impresa e l’illecita attività mafiosa” .
                                            (68)
                  Tanto nei casi in cui è contestata la sproporzione, tanto nei casi di “prove-
             nienza illecita”, è ammessa al proposto la cosiddetta “prova liberatoria”, ossia egli
             può dimostrare (“giustifichi” secondo il testo dell’art. 24 CAM) che la provenienza
             di un certo bene sia non sproporzionata, o comunque legittima: si pensi, ad esem-
             pio, ai casi in cui un immobile sia stato acquisito per donazione o usucapione.
                  Non si parla di inversione dell’onere della prova, in quanto sul proposto
             grava esclusivamente un onere di allegazione, che si concretizza nell’allegare
             elementi da cui possa trarsi, per l’appunto, la dimostrazione della legittima pro-
             venienza del bene.
                  L’art.  24  del  CAM,  a  seguito  di  modifica  intervenuta  con  la  legge
             161/2017, pone un limite alla “prova liberatoria”, prescrivendo che “in ogni caso
             il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro uti-
             lizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”.


             5.  Conclusioni
                  Il dibattito legislativo dottrinario e giurisprudenziale richiamato evidenzia
             in maniera lampante come quello in disamina sia un istituto posto al confine
             dell’ordinamento e dei suoi ordinari principi.
                  Ma l’analisi dell’origine e della evoluzione storico-normativa delle misure
             di prevenzione consente di cogliere la radicale trasformazione da strumento di
             polizia - mirante al controllo di quelle aree del disagio sociale (gli oziosi, i men-
             dicanti, i vagabondi) e del dissenso politico (tipico strumento di epoca fascista)
             a  strumento  sempre  più  giurisdizionalizzato,  diretto  anche  alla  confisca  dei
             patrimoni illecitamente accumulati .
                                              (69)
                  Le misure di prevenzione nascono come misure a stretto carattere perso-
             nale, risalenti al confino di polizia di epoca fascista ed è così le presenta la legge
             generale n. 14231 del 1956.

             (68)  Cfr. Sez. Sesta, n. 31634 del 17 maggio 2017, Lamberti, in motivazione; Sez. Seconda, n.
                  42525 del 2 maggio 2017, Mazzaferro; Sez. Sesta, n. 27075 del 2 aprile 2015, Grizzanti.
             (69)  Cfr. Luigi Capriello, La repressione della pericolosità sociale: le misure di prevenzione tra le esigenze di
                  tutela dell’ordine sociale ed il difficile inquadramento nell’ordinamento nazionale ed europeo, in Giur. Pen.,
                  2017.

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