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DOTTRINA




                  La Suprema Corte ha, ad esempio, affermato che in tema di confisca di
             prevenzione, ai fini della valutazione in ordine alla sproporzione tra reddito
             prodotto e valore degli acquisiti effettuati, in caso di attività di impresa, non
             assume rilievo il cosiddetto «cash flow» aziendale, che consiste nell’ammontare
             delle risorse finanziarie nette prodotte in un anno, potendo essere presi in con-
                                                                         (59)
             siderazione solo i redditi dichiarati e l’attività economica svolta .
                  La presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzio-
             ne dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza,
             opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante
             ricorso al credito bancario, considerato che tale finanziamento deve essere rim-
             borsato e ha un costo, “sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata
             l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare” .
                                                                                    (60)
                  Ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli
             acquisti  effettuati,  le  spese  di  sostentamento  del  nucleo  familiare  del  proposto
             determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto; esse possono
                                                  (61)
             essere desunte anche dalle analisi ISTAT , ma non è sufficiente il semplice richia-
             mo a tali indici, in quanto il loro valore “è meramente indicativo e necessita di una lettura
             critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l’inadeguatezza
                                                                              (62)
             delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi ”.
                  Rispetto ai terzi e quindi all’intestazione fittizia, la sproporzione tra il valo-
             re di un bene o di un’attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo inte-
             statario costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione .
                                                                                    (63)
                  Ragionando, infine, sul piano investigativo, accertare i due presupposti signi-
             fica, innanzitutto, stabilire la situazione finanziaria storica del proposto ad una
             certa data; fissato il punto di partenza, l’indagine patrimoniale proseguirà nella
             ricostruzione della situazione fattuale e nella determinazione della consistenza
             patrimoniale del soggetto in un certo periodo di tempo (espressione di pericolo-
             sità). Saranno, quindi, da quantificare (per quel determinato periodo di tempo):
                  a)il reddito prodotto attraverso l’attività economica ufficialmente svolta;
                  b)il reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi;
                  c)il reddito consumato nel tempo anche in considerazione del tenore di
             vita dell’indiziato e dei suoi famigliari.


             (59)  Cfr. Cass. Sez. Seconda, n. 36833 del 28 settembre 2021, Rv. 282361.
             (60)  Cfr. Cass. Sez. Sesta, n. 21347 del 10 aprile 2018, Salanitro, Rv. 273388; cfr. Cass. Sez. Quinta,
                  n. 33038 del 8 giugno 2017, Valle, Rv. 271217.
             (61)  Cfr. Cass. Sez. Seconda, n. 36833 del 28 settembre 2021, Caroppo, Rv. 282361.
             (62)  Cass. pen. Sez. Quinta Sent., 7 aprile 2016, n. 14047.
             (63)  Cfr. Cass. Sez. Sesta, n. 45110 del 19 luglio 2017 Rv. 271382.

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