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DOTTRINA




             artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale in qual-
             siasi  parte  del  territorio  della  Repubblica  e  sono  sotto  la  protezione  dello
             Stato),  all’Emendamento  Codignola,  recepito  anche  da  Marchesi,  Nobile  e
             altri, del 30 aprile 1947 (Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto
             la tutela dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio), al testo
             finale così come è stato approvato dall’Assemblea costituente il 27 dicembre
             1947 . L’abbandono della nozione “alta” ma parcellizzata di “monumento” in
                 (8)
             favore del più ampio sintagma “patrimonio storico e artistico” aveva un scopo
             politico ben preciso: conferire alla Repubblica il compito di tutelare ogni ogget-
             to provvisto di interesse culturale a chiunque appartenente, de jure et de facto, in
             vista dello sviluppo della cultura, poiché l’affinamento delle attività dello spirito,
             a cui la cultura è preposta , ha una ricaduta civile, ossia pubblica, è condicio sine
                                     (9)
             qua non per la conservazione e lo sviluppo del senso civico e quindi della stessa
             Repubblica democratica. In breve, non è azzardato affermare che il “patrimo-
             nio storico e artistico della Nazione” nell’intenzione dei Costituenti presentava
             un’ampia estensione, non identificandosi affatto con il complesso dei beni cul-
             turali (nel senso tecnico del termine) singolarmente considerati.
                  In tal modo la Costituzione ha recepito e valorizzato gli intenti della legisla-
             zione ordinaria pregressa, in materia, che da tempo aveva evidenziato l’interesse
             statale all’acquisizione e/o alla conoscenza di ogni bene connotato da valore sto-
             rico e artistico. La legge positiva almeno dal 1909 riconosce il diritto preminente
             dello Stato alla ricerca, catalogazione e conservazione delle cose occultate nel sot-
             tosuolo e nei fondali marini, al punto da derogare alla millenaria disciplina civili-
             stica sull’estensione spaziale della proprietà privata e in tema di ritrovamento di
             tesoro; e, dal 1939, pone limiti alla libera esportazione di cose di proprietà privata
             di interesse storico, artistico ecc., non ancora qualificate “beni culturali” (oltre che
             all’alienazione delle stesse, in pendenza del procedimento finalizzato alla dichia-
             razione dell’interesse culturale). Conformemente, dal 1939 in poi il diritto dello
             Stato alla ricerca archeologica e i limiti alla libera alienazione e esportazione, in
             vario modo, hanno trovato l’ultima ratio nella normativa penale, la quale nel sol-
             tanto nel 2022 (almeno in apparenza) è stata adeguata alla gravità delle condotte.
                  Dunque, la legislazione ordinaria orientata all’acquisizione coattiva e/o alla
             conoscenza di cose d’arte per varie ragioni non ancora offerte alla pubblica frui-
             zione consente di individuare con precisione quella parte “invisibile” del patri-
             monio storico e artistico della Nazione che costituisce oggetto di questo studio.

             (8)  Si richiama la sintesi dovuta a S. Settis in ID., Paesaggio, cit., pp. 180 ss.
             (9)   In questo senso, già M. Cantucci, La tutela giuridica delle cose d’interesse artistico e storico, Cedam,
                  Padova, 1953, pp. 102 ss.

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