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DOTTRINA




                  a)dalle cose di interesse artistico, storico, archeologico etnoantropologico
             ecc. in quanto occultate nel sottosuolo e nei fondali marini (art. 175 CBC);
                  b)dalle cose di interesse artistico, storico, archeologico etnoantropologico
             ecc. prelevate dal sottosuolo e dai fondali marini e sottratte (art. 518-bis c.p.);
                  c)dalle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
             bibliografico,  documentale  o  archivistico  o  altre  cose  oggetto  di  specifiche
             disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali (art. 518-undecies c.p.,
             già art. 174 CBC), in quanto diversi dai “beni culturali” in senso stretto, non
             liberamente esportabili.
                  A queste tipologie devono aggiungersi le cose di interesse artistico ecc. di
             proprietà privata, in quanto oggetto del procedimento dichiarativo dell’interes-
             se particolarmente importante, nel corso di siffatto procedimento. Si tratta di
             beni in cui è in itinere la trasformazione dalla piena proprietà privata alla proprie-
             tà privata soggetta al regime vincolistico pubblicistico.

             a. Il patrimonio “archeologico” in toto incognito
                  Con riguardo alla prima categoria la disciplina amministrativa e civilistica
             volta a impedire che i resti di antiche civiltà entrino nella sfera possessoria di sog-
             getti privati si rinviene nell’art. 88 CBC (riserva statale di ricerca); nell’art. 89
             CBC (disciplina della concessione di ricerca); nell’art. 90 CBC (obbligo di denun-
             cia all’autorità di pubblica sicurezza e connessi obblighi di conservazione, in caso
             di scoperta fortuita); nell’art. 91 CBC (proprietà statale di quanto ritrovato).
                  Le norme penali poste a presidio di questo sistema sono ripartite tra il codi-
             ce penale e il Codice dei beni culturali (e la causa di tale distinzione sfugge ai più).
                  Il Codice dei beni culturali conserva la contravvenzione denominata “vio-
             lazioni in materia di ricerche archeologiche” di cui all’art. 175 CBC in cui si
             punisce la violazione degli artt. 88 e 89 CBC in forma di tutela anticipata, aven-
             do ad oggetto attività prodromiche all’impossessamento dei reperti archeologici
             e quindi alla loro dispersione .
                                         (18)
                  Con particolare riguardo alla sotto-fattispecie “ricerche abusive” si verte
             in un reato di pericolo presunto  e di mera condotta. Nonostante la natura
                                            (19)
             contravvenzionale, esso è necessariamente doloso dato che la ricerca archeolo-
             gica è condotta consapevole e diretta al ritrovamento di beni culturali.


             (18)  Cass., sez. Seconda, 17 ottobre 1986, in CP, 1988, p. 1083.
             (19)  G. Pioletti, Art. 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche, in AA.VV., Codice dei beni culturali
                  e del paesaggio, a cura di Cammelli, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 689; M. Stifano, Commento
                  all’art. 175, in Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Angiuli e Cauti
                  Imbrenghi, Giappichelli, Torino, 2004, p. 439.

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