Page 72 - Rassegna 2023-2
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DOTTRINA




                  Qui, curiosamente, la pena è più mite rispetto all’appropriazione indebi-
             ta ordinaria.
                  Non appena prelevati dal sottosuolo o dai fondali marini, i reperti archeo-
             logici muniti di interesse culturale, di proprietà statale, pur restando “patrimo-
             nio culturale incognito”, in quanto sottratti alla fruizione pubblica e alla tutela,
             di cui all’art. 2 CBC sono portati all’attenzione dei collezionisti e dei mercanti
             d’arte, quando non rimangono nella disponibilità degli scopritori.
                  Come in passato, gli acquirenti e i recettori di beni del patrimonio culturale
             incognito  oggetto  di  impossessamento  o  appropriazione  risponderanno  di
             ricettazione o riciclaggio; tuttavia, per effetto della legge n. 22 del 2022 i fatti
             integreranno i delitti speciali pertinenti al nuovo titolo VIII bis: art. 518-quater
             c.p. (Ricettazione di beni culturali - reclusione da quattro a dieci anni e con la
             multa da euro 1.032 a euro 15.000); art. 518-quinquies c.p. (Impiego di beni cul-
             turali provenienti da delitto reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da
             euro  6.000  a  euro  30.000);  art.  518-sexies  c.p.  (Riciclaggio  di  beni  culturali  -
             reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro
             30.000); art. 518 -septies c.p. (Autoriciclaggio di beni culturali - reclusione da tre
             a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000).
                  Rientra nelle disposizioni finalizzate a reprimere condotte connesse all’im-
             possessamento di reperti archeologici il nuovo art. 518-octies c.p. (Falsificazione
             in scrittura privata relativa a beni culturali) in base al quale “chiunque forma, in
             tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge,
             sopprime  od  occulta  una  scrittura  privata  vera,  in  relazione  a  beni  culturali
             mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione
             da uno a quattro anni”. Infatti una falsa scrittura privata comprovante la cessio-
             ne di reperti archeologici in epoca antecedente al 1909 ovvero regolari passaggi
             di proprietà potrebbe indurre il giudice a ritenere erroneamente comprovata la
             legittimità del possesso ovvero la mancanza dell’elemento soggettivo all’atto
             dell’acquisto o ricezione.
                  Nonostante il maquillage normativo residuano le tradizionali questioni relative:
                  a)alla rilevanza “culturale” dei reperti archeologici;
                  b)alla consapevolezza di tale valore culturale;
                  c)alla  concreta  individuazione  della  natura  illecita  dei  reperti  archeologici
             (ossia allo scavo post 1909) e quindi all’appartenenza al patrimonio culturale ogget-
             tivo di cui all’art. 10, comma 1-91, CBC, che costituisce il presupposto del reato.
                  Con riguardo a quest’ultimo profilo, al di fuori dell’ipotesi più o meno di
             scuola del rinvenimento del tombarolo appena dopo aver compiuto il misfatto
             (ipotesi di scuola poiché costoro agiscono in aree rurali soprattutto in orari

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