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DOTTRINA
Qui, curiosamente, la pena è più mite rispetto all’appropriazione indebi-
ta ordinaria.
Non appena prelevati dal sottosuolo o dai fondali marini, i reperti archeo-
logici muniti di interesse culturale, di proprietà statale, pur restando “patrimo-
nio culturale incognito”, in quanto sottratti alla fruizione pubblica e alla tutela,
di cui all’art. 2 CBC sono portati all’attenzione dei collezionisti e dei mercanti
d’arte, quando non rimangono nella disponibilità degli scopritori.
Come in passato, gli acquirenti e i recettori di beni del patrimonio culturale
incognito oggetto di impossessamento o appropriazione risponderanno di
ricettazione o riciclaggio; tuttavia, per effetto della legge n. 22 del 2022 i fatti
integreranno i delitti speciali pertinenti al nuovo titolo VIII bis: art. 518-quater
c.p. (Ricettazione di beni culturali - reclusione da quattro a dieci anni e con la
multa da euro 1.032 a euro 15.000); art. 518-quinquies c.p. (Impiego di beni cul-
turali provenienti da delitto reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da
euro 6.000 a euro 30.000); art. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali -
reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro
30.000); art. 518 -septies c.p. (Autoriciclaggio di beni culturali - reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000).
Rientra nelle disposizioni finalizzate a reprimere condotte connesse all’im-
possessamento di reperti archeologici il nuovo art. 518-octies c.p. (Falsificazione
in scrittura privata relativa a beni culturali) in base al quale “chiunque forma, in
tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge,
sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali
mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni”. Infatti una falsa scrittura privata comprovante la cessio-
ne di reperti archeologici in epoca antecedente al 1909 ovvero regolari passaggi
di proprietà potrebbe indurre il giudice a ritenere erroneamente comprovata la
legittimità del possesso ovvero la mancanza dell’elemento soggettivo all’atto
dell’acquisto o ricezione.
Nonostante il maquillage normativo residuano le tradizionali questioni relative:
a)alla rilevanza “culturale” dei reperti archeologici;
b)alla consapevolezza di tale valore culturale;
c)alla concreta individuazione della natura illecita dei reperti archeologici
(ossia allo scavo post 1909) e quindi all’appartenenza al patrimonio culturale ogget-
tivo di cui all’art. 10, comma 1-91, CBC, che costituisce il presupposto del reato.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, al di fuori dell’ipotesi più o meno di
scuola del rinvenimento del tombarolo appena dopo aver compiuto il misfatto
(ipotesi di scuola poiché costoro agiscono in aree rurali soprattutto in orari
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