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ATTUALITÀ E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA MILITARE
orientare il personale che svolge attività sindacale all’assoluto rispetto
delle inderogabili esigenze istituzionali che non possono essere recessive nean-
che di fronte a una libertà costituzionalmente riconosciuta; tale azione di orien-
tamento è doverosa anche nell’interesse del personale militare che deve svolge-
re un’attività consentita in serenità, con responsabilità ed efficacia .
(30)
Questa dinamica relazionale tra amministrazione militare e suoi apparte-
nenti (da sempre particolarmente incisiva e coinvolgente) rimane comunque
connotata dalla specificità della disciplina militare. Pertanto, è dovere del mili-
tare, anche nella sua attività sindacale militare:
rispettare le norme della disciplina che trovano applicazione anche al di
fuori delle condizioni elencate nell’art. 1350, comma 2, com;
mantenere il dovuto contegno anche nel confronto dialettico e di con-
trapposizione con l’amministrazione, nell’attività di tutela collettiva dei rappre-
sentati ;
(31)
non assumere atteggiamenti strumentali che provocano una distorsione
della funzione sindacale, per meri interessi privati o personali.
(30) Art. 2, comma 3, l. n. 46/2022: “L’attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi
degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività
non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi”.
(31) Art. 14, comma 1, lett. a), l. n. 46/2022: “1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livel-
lo nazionale ai sensi dell’articolo 13: a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opi-
nioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti
salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado,
dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia
del prestigio professionale”.
Da ultimo, Cons. Stato, sez. II; 6 giugno 2023, n. 5566: “Come di recente rilevato da questa
Sezione su analoga vicenda (sentenza n. 1905/2022), se, da un lato, negli ordinamenti liberali
- al novero dei quali quello italiano va ascritto, quantomeno in ragione della sua adesione alle
testé evocate organizzazioni e convenzioni internazionali - in linea di principio non è vietato
al cittadino avere opinioni personali di qualsiasi contenuto, anche dissonante dai principi
costituzionali fondanti, né esprimerle, purché continentemente e comunque sempre con
modalità non apologetiche, neppure v’è dubbio, d’altra parte, che più stringenti limiti, anche
in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad
alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, comma 3, Cost.); sicché tale oggettiva
ed astratta riconducibilità della condotta del militare all’evocato principio fondamentale non
vale ex se ad escludere la possibile rilevanza disciplinare della stessa, in considerazione dei
limiti che il suo perimetro applicativo sopporta. La Corte costituzionale ne ha, infatti, rimar-
cato, con numerose pronunce, i confini, a tutela, ad esempio, della sicurezza dello Stato,
“riferita alla tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e
della difesa militare e civile dello Stato” (sent. n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del
Governo, dell’ordine giudiziario e delle Forze armate (sent. n. 20 del 1974). La stessa Corte
di Cassazione ha riconosciuto che viene in considerazione un diritto che “non può essere
considerato senza limiti” (Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084). Ne consegue che,
a prescindere dalla dimostrazione dell’intento propagandistico che avrebbe sospinto il mili-
tare a rilasciare le suddette dichiarazioni, queste possono risultare rilevanti sul piano discipli-
nare se offensive di valori aventi medesimo rango costituzionale”.
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