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STUDI MILITARI




                  Non aver tenuto conto dei contesti organizzativi relativi all’ordinamento
             militare e, in parziale analogia, all’ordinamento delle Forze di polizia, sta crean-
             do  diverse  situazioni  antinomiche,  con  soluzioni  provvedimentali  da  parte
             dell’Anac e pronunce giurisdizionali contraddittorie e perplesse .
                                                                          (33)
                  Il recente d.lgs. n. 24/2023, sembra voler superare tale dicotomia: in par-
             ticolare l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 24/2023, stabilisce che rimane ferma l’appli-
             cazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale. La difesa nazionale è
             contemplata dagli artt. 52 e 117, comma 2, lett d), Cost. ed è disciplinata dal
             codice dell’ordinamento militare (com), di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
             L’art.  1  com  stabilisce,  infatti,  che  il  medesimo  decreto  legislativo  e  le  altre
             disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l’organizzazione, le
             funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
                  D’altra parte, l’art. 625 com dispone che al personale militare si applicano
             i principi e gli indirizzi di cui all’art. 19, l. 4 novembre 2010, n. 183, nonché le
             disposizioni contenute nel presente codice, contribuendo a sancire il principio
             di  autosufficienza  dell’ordinamento  militare,  ampiamente  riconosciuto  dalla
             giurisprudenza .
                           (34)
                  La clausola dovrebbe impedire una pedissequa e acritica applicazione della
             normativa  sul  whistleblowing  all’ordinamento  militare,  laddove  tale  normativa
             venga interpretata in senso derogatorio rispetto ad alcuni principi basilari di tale
             ordinamento, come la necessaria coesione dello strumento militare, la neutralità
             e la disciplina, beni costituzionalmente garantiti in quanto funzionali all’apicale
             compito di difesa della Patria, che non può recedere di fronte ad altri interessi
             pubblicistici. A tal proposito, una granitica giurisprudenza della Corte costitu-
             zionale , la quale - da ultimo - con sentenza n. 120 del 2018, pur riconoscendo
                   (35)
             (33)  Da ultimo Tar Lazio - Roma, sez. I-quater, 19 aprile 2023, n. 6775, relativa a una sanzione
                  amministrativa irrogata dall’Anac nei confronti di un comandante di corpo, che avrebbe eser-
                  citato l’azione disciplinare di competenza in modo ritorsivo nei confronti di un militare whi-
                  stleblower dipendente.
             (34)  Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2023, n. 1462; Cons. Stato, sez. II, 1° febbraio 2023, n. 1137;
                  Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2022, n. 4741; Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8150;
                  Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4332; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489; Cons.
                  Stato, sez. IV, 14 marzo 2018, n. 1613; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5117; Cons.
                  Stato, sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993; Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2017, n. 2571; Cons.
                  Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1301; Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 887; Cons. Stato,
                  sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2113; Cons. Stato, sez. II, 4 novembre - 9 dicembre 2015, n. 3337;
                  Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2012, n. 3268; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2012, n. 1908.
             (35)  Corte cost., sent., n. 215 del 2017, in tema di legittimità del reato di ingiuria tra militari, di cui
                  all’art. 226 c.p.m.p., in quanto “Continuare a punire penalmente l’ingiuria tra militari, pur per
                  fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militare, come definiti nell’art. 199
                  cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che all’esigenza di tutela delle persone in quanto
                  tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di
                  comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque,

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