Page 192 - Rassegna 2023-2
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STUDI MILITARI




             (senza  considerare  i  reati  di  abuso  di  autorità,  di  cui  agli  artt.  195  e  196
             cpmp) , ma non può neanche non riferire ai propri superiori gerarchici, con
                   (37)
             le facoltà accordate dall’art. 735 turom, pena un evidente illecito disciplinare .
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             (37)  Art. 146 c.p.m.p.: “Il superiore che minaccia l’inferiore per costringerlo a fare un atto con-
                  trario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio
                  o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni”.
             (38)  Non  appaiono  assolutamente  convincenti  le  considerazioni  di  chi  risolve  l’antinomia  tra
                  doveri dei militari e tutele recate dal vigente art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001, propendendo per
                  una prevalenza di queste ultime in base al criterio cronologico delle fonti del diritto, per cui
                  la novella legislativa che ha introdotto l’istituto del whistleblowing deve considerarsi derogatoria
                  della normativa dell’ordinamento militare del 2010 per il principio di posteriorità, senza tener
                  conto  del  prevalente  principio  di  specialità  della  stessa  normativa  militare:  Giulia  Cossu,
                  Serena  D’Ettore,  L’applicabilità  dell’art.  54-bis  d.lgs.  165/2001  al  personale  militare,  in  Lavoro
                  Diritti Europa, n. 1, 2022.

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