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STUDI MILITARI
(senza considerare i reati di abuso di autorità, di cui agli artt. 195 e 196
cpmp) , ma non può neanche non riferire ai propri superiori gerarchici, con
(37)
le facoltà accordate dall’art. 735 turom, pena un evidente illecito disciplinare .
(38)
(37) Art. 146 c.p.m.p.: “Il superiore che minaccia l’inferiore per costringerlo a fare un atto con-
trario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio
o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni”.
(38) Non appaiono assolutamente convincenti le considerazioni di chi risolve l’antinomia tra
doveri dei militari e tutele recate dal vigente art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001, propendendo per
una prevalenza di queste ultime in base al criterio cronologico delle fonti del diritto, per cui
la novella legislativa che ha introdotto l’istituto del whistleblowing deve considerarsi derogatoria
della normativa dell’ordinamento militare del 2010 per il principio di posteriorità, senza tener
conto del prevalente principio di specialità della stessa normativa militare: Giulia Cossu,
Serena D’Ettore, L’applicabilità dell’art. 54-bis d.lgs. 165/2001 al personale militare, in Lavoro
Diritti Europa, n. 1, 2022.
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