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ATTUALITÀ E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA MILITARE




               il  diritto  di  associazione  sindacale  tra  militari  ha  affermato  che  la  disciplina
               costituzionale della materia sottende valori che “sono di tale rilevanza da ren-
               dere incompatibile con la disciplina stessa un riconoscimento non specifica-
               mente regolamentato del diritto di associazione sindacale”.
                    In tal senso, determinati doveri e obblighi giuridici dei militari non posso-
               no essere sacrificati alla normativa del whistleblowing, che dovrebbe trovare appli-
               cazione, compatibilmente con tali doveri funzionali, tra i quali:
                      il rispetto delle relazioni gerarchiche, di cui all’art. 715 turom, tenendo
               presente anche le motivate deroghe in presenza di particolari circostanze, ai
               sensi dell’art. 735 turom;
                      il dovere di obbedienza, condizionato dalla legalità e dalla legittimità del-
               l’ordine (artt. 1349 com e 729 turom), tenendo presente che anche i trasferimenti
               d’autorità e per incompatibilità ambientale sono ricondotti dalla giurisprudenza
               nell’alveo dell’ordine militare ;
                                           (36)
                      il dovere di comunicare superiormente ogni evento in cui sia rimasto
               coinvolto e che possa avere riflessi sul servizio, ai sensi dell’art. 748, comma 5,
               lett. b) turom;
                      l’obbligo di fare rapporto ai propri superiori in relazione a determinati
               reati  militari  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza,  ai  sensi  degli  artt.  100  e  177
               cpmp.
                    In sintesi, l’invocata tutela appresta”ta dalla normativa sul whistleblowing,
               non può far venir meno gli obblighi di informazione e relazione gerarchica, pre-
               visti e disciplinati a garanzia del corretto ed efficace svolgimento della funzione
               militare, la quale non può considerarsi recessiva rispetto ad altre esigenze che,
               pur meritevoli di considerazione, non attengono alla primaria funzione istitu-
               zionale. Il whistleblower non può sostenere legittimamente di essere esonerato da
               qualunque obbligo, qualora inoltri una segnalazione attinente all’integrità del-
               l’amministrazione, con possibile pregiudizio dell’operatività della stessa ammi-
               nistrazione che potrebbe non conoscere situazioni, anche gravi, capaci di vul-
               nerare la sicurezza o la funzionalità del sistema di difesa nazionale.
                    Il segnalante militare non può subire ritorsioni per la segnalazione di ille-
               citi interni, senza considerare che in ambito militare già esiste una norma penale
               ad hoc, l’art. 146 c.p.m.p., che tutela l’inferiore nello svolgimento dei suoi doveri


                    ad esigenze di funzionalità delle stesse”. Corte cost., sent., n. 519 del 2000. Corte cost., sent.
                    n. 449 del 1999. Corte cost., sent., n. 113 del 1997. Corte cost., sent., n. 45 del 1992. Corte
                    cost., sent., n. 203 del 1991. Corte cost., sent., n. 126 del 1985.
               (36)  Per tutte, e proprio in relazione all’applicazione della normativa sul whistleblowing, Cons. Stato,
                    sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8150.

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