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STUDI MILITARI
I piani di rilevanza della disciplina militare e della libertà sindacale militare
non sono antinomici e presuppongono prassi e procedure applicative rispettose
- reciprocamente - dei legittimi spazi di pertinenza. La regolamentazione posi-
tiva non può (e neanche deve) disciplinare minutamente tutti i segmenti della
dinamica relazionale sindacale, per cui è opportuno sviluppare, al di là della
esatta conoscenza giuridica della materia, un’etica delle relazioni sindacali;
un’etica promossa ed elaborata da parte delle stesse associazioni professionali
nella loro autonomia statutaria, utile al dialogo dialettico e alla creazione di uno
spazio comune, in cui si consolidino i valori condivisi, e il reciproco riconosci-
mento possa porsi su in piano di pari dignità. D’altra parte, non può non con-
siderarsi come il riconoscimento avanzato (anche se non pieno come nel diritto
comune) dei diritti sindacali genera contestualmente doveri in capo ad altri sog-
getti, secondo una linea tendenzialmente proporzionale: a maggiori diritti cor-
rispondono correlativamente maggiori doveri.
Il carico di questi doveri, nell’ordinamento militare, si pone in capo ai
comandanti ai vari livelli che, anche volendo far ricorso alla più raffinata fictio
juris, non sono propriamente dei datori di lavoro, ma soggetti responsabili ope-
rativamente dell’attività di uno strumento particolarmente complesso, anche
solo in ragione dell’uso legale della forza. Ecco perché la libertà sindacale dei
militari non può fuoriuscire del tutto dal perimetro della disciplina militare,
pena un’irresponsabile sovraccarico di una “impropria” controparte (che tale
mai non è nell’ordinamento militare), che non ha né la “forza contrattuale” né
la posizione organizzativa né le risorse materiali di una vera e propria contro-
parte datoriale. L’etica sindacale militare dovrebbe allora sviluppare proprio
questi temi, tenendo presente che i comandanti ai vari livelli hanno una duplice
veste di responsabili organizzativi e di “lavoratori militari”.
3.3. L’istituto del whistleblowing
La previsione della figura del whistleblowing, come fattispecie positiva, appo-
sitamente regolata dal nostro ordinamento, è acquisizione recente. Nell’ambito
della normativa sulla prevenzione della corruzione, intesa quest’ultima non solo
nel senso tecnico penale, ma come cattiva amministrazione (il contrario di
quanto dispone l’art. 97 Cost., in tema di buon andamento delle pubbliche
amministrazioni), l’art. 1, comma 51, l. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta
legge Severino), ha introdotto l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165. La sistemazione definitiva è avvenuta con l’art. 1, comma 1, l. 30 novem-
bre 2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001. Il quadro nor-
mativo è destinato a cambiare con l’entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023,
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