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STUDI MILITARI




                  I piani di rilevanza della disciplina militare e della libertà sindacale militare
             non sono antinomici e presuppongono prassi e procedure applicative rispettose
             - reciprocamente - dei legittimi spazi di pertinenza. La regolamentazione posi-
             tiva non può (e neanche deve) disciplinare minutamente tutti i segmenti della
             dinamica relazionale sindacale, per cui è opportuno sviluppare, al di là della
             esatta  conoscenza  giuridica  della  materia,  un’etica  delle  relazioni  sindacali;
             un’etica promossa ed elaborata da parte delle stesse associazioni professionali
             nella loro autonomia statutaria, utile al dialogo dialettico e alla creazione di uno
             spazio comune, in cui si consolidino i valori condivisi, e il reciproco riconosci-
             mento possa porsi su in piano di pari dignità. D’altra parte, non può non con-
             siderarsi come il riconoscimento avanzato (anche se non pieno come nel diritto
             comune) dei diritti sindacali genera contestualmente doveri in capo ad altri sog-
             getti, secondo una linea tendenzialmente proporzionale: a maggiori diritti cor-
             rispondono correlativamente maggiori doveri.
                  Il  carico  di  questi  doveri,  nell’ordinamento  militare,  si  pone  in  capo  ai
             comandanti ai vari livelli che, anche volendo far ricorso alla più raffinata fictio
             juris, non sono propriamente dei datori di lavoro, ma soggetti responsabili ope-
             rativamente  dell’attività  di  uno  strumento  particolarmente  complesso,  anche
             solo in ragione dell’uso legale della forza. Ecco perché la libertà sindacale dei
             militari  non  può  fuoriuscire  del  tutto  dal  perimetro  della  disciplina  militare,
             pena un’irresponsabile sovraccarico di una “impropria” controparte (che tale
             mai non è nell’ordinamento militare), che non ha né la “forza contrattuale” né
             la posizione organizzativa né le risorse materiali di una vera e propria contro-
             parte  datoriale.  L’etica  sindacale  militare  dovrebbe  allora  sviluppare  proprio
             questi temi, tenendo presente che i comandanti ai vari livelli hanno una duplice
             veste di responsabili organizzativi e di “lavoratori militari”.

             3.3. L’istituto del whistleblowing
                  La previsione della figura del whistleblowing, come fattispecie positiva, appo-
             sitamente regolata dal nostro ordinamento, è acquisizione recente. Nell’ambito
             della normativa sulla prevenzione della corruzione, intesa quest’ultima non solo
             nel  senso  tecnico  penale,  ma  come  cattiva  amministrazione  (il  contrario  di
             quanto  dispone  l’art.  97  Cost.,  in  tema  di  buon  andamento  delle  pubbliche
             amministrazioni), l’art. 1, comma 51, l. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta
             legge Severino), ha introdotto l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001,
             n. 165. La sistemazione definitiva è avvenuta con l’art. 1, comma 1, l. 30 novem-
             bre 2017, n. 179, che ha sostituito l’art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001. Il quadro nor-
             mativo è destinato a cambiare con l’entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023,


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