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STUDI MILITARI




             dell’art.  1466  com ,  tenendo  presente  che  il  contenuto  della  medesima  l.  n.
                              (26)
             46/2002 deve essere trasfuso per coordinamento normativo all’interno del com,
             ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), l. n. 46/2022.
                  È opportuno precisare che l’esercizio di un diritto, di qualsiasi diritto:
                    si svolge nei limiti segnati dalla legge, che ne riconosce forme e contenuti;
                    non può vulnerare posizioni giuridiche soggettive di terzi, degne di ana-
             loga tutela da parte dell’ordinamento giuridico;
                    non può travalicare, neanche indirettamente, i limiti funzionali sottesi al
             suo riconoscimento, potendosi sempre configurare un “abuso del diritto” .
                                                                                    (27)
                  Nondimeno, l’ordinamento militare contiene norme di chiusura che assi-
             curano una tutela essenziale dei diritti dei militari; tutela che non consente una
             indebita intromissione amministrativa o gerarchica, qualora la stessa:
                    non sia funzionale ai compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 725, comma 1,
             turom;
                    violi il principio di pari dignità, nei rapporti personali, enunciato dall’art.
             1465, comma 3, com;
                    tenda  a  vulnerare  la  promozione  dello  sviluppo  della  personalità  del
             militare o a non garantirgli un dignitoso trattamento di vita, ai sensi dell’art.
             1465, comma 2, com.
                  Per quanto sopra, è dovere dell’amministrazione in tutte le sue articolazio-
             ni organiche e di responsabilità:
                    garantire il corretto ed effettivo esercizio della libertà sindacale militare,
             senza frapporre azioni strumentali o indebite ;
                                                        (28)
                    assicurare  il  massimo  esercizio  della  libertà  sindacale  militare,  nel
             momento in cui la medesima tenda a tutelare e promuovere lo sviluppo della
             personalità del militare e un dignitoso trattamento di vita ;
                                                                    (29)
             (26)  “1. L’esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l’applica-
                  bilità di sanzioni disciplinari”.
             (27)  Corte cost., 17 dicembre 1999, n. 449; Corte cost., 27 maggio 1996, n. 171, in materia di abuso
                  del diritto di sciopero: “La salvaguardia degli spazi di libertà riservati ai singoli, e ai gruppi, che
                  ispira la prima parte della Carta costituzionale non esclude che vi siano altri valori costituzionali
                  meritevoli di tutela”; Corte cost., 24 gennaio 1989, n. 24; Corte cost., 11 febbraio 1982, n. 31.
             (28)  Art. 10, comma 5, l. n. 46/2022: “I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il
                  rispetto della presente legge, favorendo l’esercizio delle attività delle associazioni professio-
                  nali a carattere sindacale tra militari”.
             (29)  Art. 1465, comma 2, com: “Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuo-
                  vere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso tratta-
                  mento di vita”. Art. 725, comma 2, lett. d), turom: “2. Il superiore deve mantenere salda la
                  disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell’unità, ente
                  o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare: (…) d) provvedere all’istruzione mili-
                  tare del personale e attuare le misure intese a promuovere l’elevamento culturale, la forma-
                  zione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione”.

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