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STUDI MILITARI
dell’art. 1466 com , tenendo presente che il contenuto della medesima l. n.
(26)
46/2002 deve essere trasfuso per coordinamento normativo all’interno del com,
ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), l. n. 46/2022.
È opportuno precisare che l’esercizio di un diritto, di qualsiasi diritto:
si svolge nei limiti segnati dalla legge, che ne riconosce forme e contenuti;
non può vulnerare posizioni giuridiche soggettive di terzi, degne di ana-
loga tutela da parte dell’ordinamento giuridico;
non può travalicare, neanche indirettamente, i limiti funzionali sottesi al
suo riconoscimento, potendosi sempre configurare un “abuso del diritto” .
(27)
Nondimeno, l’ordinamento militare contiene norme di chiusura che assi-
curano una tutela essenziale dei diritti dei militari; tutela che non consente una
indebita intromissione amministrativa o gerarchica, qualora la stessa:
non sia funzionale ai compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 725, comma 1,
turom;
violi il principio di pari dignità, nei rapporti personali, enunciato dall’art.
1465, comma 3, com;
tenda a vulnerare la promozione dello sviluppo della personalità del
militare o a non garantirgli un dignitoso trattamento di vita, ai sensi dell’art.
1465, comma 2, com.
Per quanto sopra, è dovere dell’amministrazione in tutte le sue articolazio-
ni organiche e di responsabilità:
garantire il corretto ed effettivo esercizio della libertà sindacale militare,
senza frapporre azioni strumentali o indebite ;
(28)
assicurare il massimo esercizio della libertà sindacale militare, nel
momento in cui la medesima tenda a tutelare e promuovere lo sviluppo della
personalità del militare e un dignitoso trattamento di vita ;
(29)
(26) “1. L’esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l’applica-
bilità di sanzioni disciplinari”.
(27) Corte cost., 17 dicembre 1999, n. 449; Corte cost., 27 maggio 1996, n. 171, in materia di abuso
del diritto di sciopero: “La salvaguardia degli spazi di libertà riservati ai singoli, e ai gruppi, che
ispira la prima parte della Carta costituzionale non esclude che vi siano altri valori costituzionali
meritevoli di tutela”; Corte cost., 24 gennaio 1989, n. 24; Corte cost., 11 febbraio 1982, n. 31.
(28) Art. 10, comma 5, l. n. 46/2022: “I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il
rispetto della presente legge, favorendo l’esercizio delle attività delle associazioni professio-
nali a carattere sindacale tra militari”.
(29) Art. 1465, comma 2, com: “Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuo-
vere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso tratta-
mento di vita”. Art. 725, comma 2, lett. d), turom: “2. Il superiore deve mantenere salda la
disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell’unità, ente
o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare: (…) d) provvedere all’istruzione mili-
tare del personale e attuare le misure intese a promuovere l’elevamento culturale, la forma-
zione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione”.
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