Page 184 - Rassegna 2023-2
P. 184
STUDI MILITARI
costituzionalità, gli artt. 11 e 14 Cedu e 5 Carta sociale europea .
(23)
(22)
La vicenda è nota e ha portato alla declaratoria di incostituzionalità del-
l’art. 1475, comma 2, com, laddove prevedeva che i militari non potevano
costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre
associazioni sindacali, invece di prevedere che i militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fis-
sati dalla legge e che non possono aderire ad altre associazioni sindacali. La
sentenza ha, altresì, stabilito:
la previsione di condizioni e limiti all’esercizio del diritto di associazio-
nismo sindacale, doverosa nella prospettiva nazionale, anche se è facoltativa per
i parametri internazionali;
la valutazione preventiva degli statuti delle associazioni a carattere sin-
dacale tra militari, in relazione alle loro necessarie enunciazioni relative alla
democraticità, alla neutralità politica e alla trasparenza, con particolare riguardo
ai finanziamenti;
il divieto di esercizio del diritto di sciopero;
la previsione di ulteriori limiti legislativi, tra i quali l’esclusione dalla
competenza delle associazioni sindacali delle materie concernenti l’ordinamen-
to, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto
gerarchico-funzionale e l’impiego del personale.
Il quadro si è completato con la l. n. 46/2022, cit., la quale, per lo speci-
fico aspetto dell’interferenza con le regole della disciplina militare, ha previsto
una serie di tutele per i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni
(21) Art. 32 Cedu: “1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’in-
terpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a
essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide”.
(22) “Art. 11. Libertà di riunione di associazione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione
pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di
sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati,
alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il
presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti
da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato”.
“Art. 14. Divieto di discriminazione. 1. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti
nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in parti-
colare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche
o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.
(23) “Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad orga-
nizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali”.
182

