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STUDI MILITARI




             costituzionalità, gli artt. 11 e 14 Cedu  e 5 Carta sociale europea .
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                                                 (22)
                  La vicenda è nota e ha portato alla declaratoria di incostituzionalità del-
             l’art.  1475,  comma  2,  com,  laddove  prevedeva  che  i  militari  non  potevano
             costituire  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  o  aderire  ad  altre
             associazioni  sindacali,  invece  di  prevedere  che  i  militari  possono  costituire
             associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fis-
             sati dalla legge e che non possono aderire ad altre associazioni sindacali. La
             sentenza ha, altresì, stabilito:
                    la previsione di condizioni e limiti all’esercizio del diritto di associazio-
             nismo sindacale, doverosa nella prospettiva nazionale, anche se è facoltativa per
             i parametri internazionali;
                    la valutazione preventiva degli statuti delle associazioni a carattere sin-
             dacale  tra  militari,  in  relazione  alle  loro  necessarie  enunciazioni  relative  alla
             democraticità, alla neutralità politica e alla trasparenza, con particolare riguardo
             ai finanziamenti;
                    il divieto di esercizio del diritto di sciopero;
                    la  previsione  di  ulteriori  limiti  legislativi,  tra  i  quali  l’esclusione  dalla
             competenza delle associazioni sindacali delle materie concernenti l’ordinamen-
             to,  l’addestramento,  le  operazioni,  il  settore  logistico-operativo,  il  rapporto
             gerarchico-funzionale e l’impiego del personale.
                  Il quadro si è completato con la l. n. 46/2022, cit., la quale, per lo speci-
             fico aspetto dell’interferenza con le regole della disciplina militare, ha previsto
             una serie di tutele per i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni

             (21)  Art. 32 Cedu: “1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’in-
                  terpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a
                  essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
                  2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide”.
             (22)  “Art. 11. Libertà di riunione di associazione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione
                  pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di
                  sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
                  2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
                  stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla
                  sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati,
                  alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il
                  presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti
                  da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato”.
                  “Art. 14. Divieto di discriminazione. 1. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti
                  nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in parti-
                  colare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche
                  o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la
                  ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.
             (23)  “Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad orga-
                  nizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali”.

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