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ATTUALITÀ E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA MILITARE
svolgere compiti apicali per l’esistenza della stessa Repubblica e, di conseguen-
za, per garantire l’effettività del suo impianto costituzionale .
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Il secondo gruppo di questioni attiene a un equilibrato e costituzional-
mente legittimo riparto di poteri, in un delicato bilanciamento tra esigenze di
politica istituzionale. La salvaguardia del principio democratico di separazione
dei poteri, in un gioco di pesi e contrappesi, deve consentire la funzionalità di
tutti gli organi dello Stato, senza invasioni indebite delle sfere di attribuzione
che possano comportare il rischio della paralisi istituzionale.
Le situazioni astrattamente confliggenti e antinomiche sono molte e
sarebbe necessario sviluppare una serie di considerazioni per ogni questione.
In questa sede accenniamo soltanto ad alcune recenti e particolarmente
complesse situazioni astrattamente antinomiche, come l’associazionismo sinda-
cale e l’istituto del whistleblowing.
3.2. L’associazionismo sindacale tra militari
L’associazionismo sindacale tra militari costituisce la fase più avanzata del
riconoscimento dei diritti costituzionali dei militari da parte dell’ordinamento
giuridico. Questo riconoscimento non si è dedotto direttamente dal testo costi-
tuzionale, almeno nella sua formulazione originaria, né da una precisa scelta
politico-legislativa, ma da un’interpretazione evolutiva della Corte costituziona-
le, a fronte di una sostanziale modifica del titolo V della stessa Costituzione.
L’art. 117, primo comma, Cost., nell’attribuire la potestà legislativa allo Stato e
alle Regioni, ne ha vincolato l’esercizio al rispetto della Costituzione, dell’ordi-
namento comunitario e degli obblighi internazionali. In tal modo la recezione
nel nostro ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(Cedu) e della Carta sociale europea , secondo l’interpretazione della Corte
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europea dei diritti dell’uomo , ha reso operativi, come parametri interposti di
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(18) La corte costituzionale ha interpretato esattamente questa tensione in molte pronunce
riguardanti l’ordinamento militare: tra le tante, Corte cost., n. 120/2018, cit., per la quale
“[g]ià con la sentenza n. 126 del 1985 si è affermato che la legge n. 382 del 1978, prevedendo
che spettano ai militari i diritti dei cittadini e stabilendo che, ex lege, possono essere imposte
ai militari limitazioni nell’esercizio di tali diritti e l’osservanza di particolari doveri al (solo)
fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, «rispecchia l’esigenza,
la quale promana dalla Costituzione, che la democraticità dell’ordinamento delle Forze arma-
te sia attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei pro-
pri fini istituzionali»”.
(19) La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comu-
nemente nota come Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è un trattato internazionale
firmato dagli Stati membri del Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950 ed è entrato in vigore
il 3 settembre 1953.
(20) La Carta Sociale Europea è una convenzione del Consiglio d’Europa, firmata il 18 ottobre
1961 a Torino e rivista il 3 maggio 1996 a Strasburgo.
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