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STUDI MILITARI
a nessun altro ambito disciplinare e non può essere ridotta a un fenomeno
deontologico puro, pur assumendone un’impronta strutturale .
(7)
Questo perché il principale soggetto della disciplina, cioè il militare, in una
moderna prospettiva personalistica, peraltro già presente in epoca romana
quando nasce il diritto militare, non è soltanto un professionista, né soltanto un
impiegato o funzionario pubblico, né esclusivamente un prestatore di lavoro (o
di servizio) .
(8)
Militare può essere anche un cittadino obbligato a prestare servizio, i cui
doveri disciplinari si radicano nel suo stesso stato giuridico che ha rilevanza
anche quando non è più in servizio attivo, e che è inquadrato in un contesto
organizzativo che non è soltanto una pubblica amministrazione .
(9)
Questi passaggi fondamentali spesso non sono ben evidenziati in alcune
ricostruzioni, quelle cosiddette omologanti, che tradiscono il principio di speci-
ficità, declamato dal legislatore e già presente nella Carta costituzionale. Solo
tenendo presente questa specificità si può apprezzare il valore, la particolarità e
l’importanza della disciplina militare che non recede del tutto neanche di fronte
all’esercizio dei diritti costituzionali, quanto di più fondamentale e inviolabile la
nostra Costituzione di impronta personalistica abbia solennemente affermato .
(10)
La disciplina militare sottende allora una complessità ontologica che ne fa
un unicum nel panorama delle discipline organizzative e professionali.
(7) L’aspetto deontologico della disciplina militare è particolarmente evidenziato da parte di chi
insiste molto sulla professionalità del militare e sulla necessità che nella accresciuta consape-
volezza individuale del ruolo e delle funzioni si possa giungere a un concetto di “autodisci-
plina” che rappresenti lo stadio avanzato della deontologia militare: Antonino Lo Torto, La
condizione militare nell’ordinamento delle Forze armate, Milano, 2010, pp. 55 ss.
(8) L’art. 893 com stabilisce che il militare in servizio permanente (non quello in servizio tem-
poraneo, né - tanto meno - quello in congedo richiamato o trattenuto in servizio) è fornito
di rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare, anche se si
tratta ormai della stragrande maggioranza del personale militare in servizio attivo. L’art. 98,
terzo comma, Cost. nel riferirsi ai militari di carriera in servizio attivo (solo quelli in servizio
permanente effettivo) individua una categoria (speciale) di pubblici impiegati, comunque di
appartenenti alla pubblica amministrazione. La locuzione di diritto del lavoro in ambito mili-
tare compare, per la prima volta, nell’art. 15, comma 3, l. 28 aprile 2022, n. 46, recante le
norme sull’esercizio della libertà sindacale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordi-
namento militare. La prestazione obbligatoria del servizio militare è ancora possibile, ai sensi
dell’art. 52, secondo comma, Cost. e degli artt. 1928 e 1929 com.
(9) Il Costituente ha parlato di ordinamento delle Forze armate non nella Sezione II, dedicata
alla pubblica amministrazione, del Titolo III, rubricato “Il Governo” della parte II
(Ordinamento della Repubblica), ma nell’art. 52 Cost., all’interno del Titolo IV, rubricato
“Rapporti politici”, della Parte I, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini.
(10) Per tutte, da ultimo, Corte cost., sent., 13 giugno 2018, n. 120, che, pur riconoscendo il diritto
di associazione sindacale tra militari ha affermato che la disciplina costituzionale della materia
sottende valori che “sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina stessa un
riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale”.
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