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STUDI MILITARI




             dove gli illeciti e le sanzioni danno ragione dell’elevato ed equilibrato livello di
             tutela del singolo e dell’amministrazione .
                                                    (2)
                  Non è inutile, quindi, (ri)partire dai concetti generali, iniziando proprio
             con la definizione di disciplina militare; definizione che possa costituire ancora
             punto di riferimento teorico e modello concreto, per una prassi applicativa ade-
             guata al mondo militare del XXI secolo.
                  La definizione della disciplina militare risente concettualmente del conte-
             sto sociale e politico di riferimento e delle opzioni ideologiche sottese alle dif-
             ferenti prospettive con cui si guarda questo particolare mondo. Il mondo mili-
             tare ha da sempre rappresentato l’incarnazione dell’idea di comunità politico-
             territoriale,  dalle  città-stato  greche  sino  alla  edificazione  del  moderno  stato
             nazionale. La funzione di difesa militare è stata anticamente interpretata in una
             prospettiva di “sacralità politica”, perché garantiva la stessa sopravvivenza della
             comunità, sino ad ammantarla di una “sacralità teologica”, quella che ha con-
             notato l’epoca della Respublica Christiana, sino alla pace di Westfalia .
                                                                             (3)
             (2)   Il punto di passaggio dalla disciplina militare, tradizionalmente intesa, al diritto disciplinare
                  militare è particolarmente significativo per gli approcci ulteriori e per lo sdoganamento del par-
                  ticolare settore che, da materia eminentemente morale, ha assunto a “tutti gli effetti” la fisio-
                  nomia di disciplina giuridica. Il momento storico è stato fecondo di elaborazioni dottrinali che
                  hanno  posto  le  basi  della  materia  (prima  di  allora  ricordiamo  almeno  Vittorio  Bachelet,
                  Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, 1962). Non si è trattato di una semplice
                  rivisitazione della materia, ma di un cambio di prospettiva con una decisa rottura con i para-
                  digmi interpretativi del passato. Un cambio di prospettiva che si è realizzato, in parallelo, con il
                  diritto  penale  militare,  materia  considerata  centrale  sia  in  un’ottica  di  garanzia  istituzionale
                  dell’ordinamento militare, sia come sede di elaborazione teorica generale, anche oltre gli ambiti
                  penali militari (in tal senso: Giuseppe Riccio, Ordinamento militare e processo penale. Profili di teoria
                  generale, Napoli, 1983; Paolo De Lalla, Saggio sulla specialità penale militare, Napoli, 1990). La que-
                  stione merita una trattazione specifica, perché da qui nasce una corrente dottrinale ormai pre-
                  valente e la costruzione di nuovi paradigmi interpretativi. Quanto questi nuovi paradigmi siano
                  anche  frutto  di  opzioni  ideologiche  è  una  considerazione  che  andrebbe  opportunamente
                  approfondita. Possiamo per ora sottolineare come la volontà di affermazione di principi nuovi
                  (la l. n. 382/1978, reca - per la prima volta a livello primario - norme di principio sulla disciplina
                  militare), in aderenza al disposto dell’ultimo comma dell’art. 52 Cost., ha condizionato molti
                  autori nella condanna - talvolta indiscriminata - di un ordinamento disciplinare del passato,
                  asseritamente poco attento ai diritti e alla dignità della persona. Da qui i corollari della separa-
                  tezza  dell’ordinamento  militare  rispetto  alla  società  civile  (argomento  molto  sviluppato  in
                  sociologia e nelle analisi giuridiche della disciplina militare), dell’elaborazione dottrinale dell’or-
                  dinamento militare come ordinamento autonomo, secondo i precetti della teoria istituzionali-
                  stica (tema ripreso dalla stessa Corte costituzionale per diverse declaratorie di incostituzionali-
                  tà), della giustizia militare come giustizia dei capi (questione che ha condotto al radicale riordi-
                  namento dell’organizzazione giudiziaria militare), dell’insufficienza dell’etica dell’obbedienza (si
                  pensi al pensiero di Don Lorenzo Milani). Lo sviluppo di tali corollari ha radicato un orienta-
                  mento ormai predominante che ha operato una decostruzione critica di alcuni fondamenti
                  della disciplina militare e la ricostruzione del sistema su più solide basi costituzionali. Per ora
                  accenniamo soltanto a queste tendenze evolutive nel campo degli studi sulla disciplina militare.
             (3)   Per un profilo storico molto accurato: Pietro Verri, Le regole della disciplina militare in Italia nel-
                  l’epoca moderna e contemporanea, suppl. Rass. Gius. Mil., 1977.

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