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STUDI MILITARI




                  Altrettanto controverso è se nella condotta di istigazione alla disobbedien-
             za alle leggi di cui all’art. 213 c.p.m.p. rientri anche l’istigazione alla commissio-
             ne di reati comuni. In senso negativo si erano pronunciati i primi commentatori
             della norma in questione, secondo i quali “l’art. 212 limita la previsione del reato al
             caso in cui la istigazione sia diretta a commettere un reato militare. Fuori di questo caso, la
             istigazione, anche se commessa da militare verso militari, è punita a norma della legge penale
             comune e la competenza a giudicare appartiene al magistrato ordinario” .
                                                                        (11)
                  Alla stessa conclusione è giunto il Giudice militare patavino il quale, par-
             tendo dal dato che l’istigazione di cui all’art. 213 c.p.m.p. è punita più gravemen-
             te dell’istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.), ha rilevato l’in-
             congruità di una interpretazione che dovesse includere i reati comuni tra le leggi
             prese in considerazione dalla norma penale militare, poiché si determinerebbe
             la conseguenza che l’istigazione a commettere un furto comune sarebbe punita
             più gravemente che non l’istigazione a commettere un furto militare .
                                                                               (12)
                  Tale approdo ermeneutico, però, deve ritenersi contrastato da quanto ripor-
             tato  in  motivazione  della  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  139  del  1989
             emessa all’esito di un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 266 c.p. scaturi-
             to da un procedimento penale pendente davanti all’A.G.O. per istigazione di mili-
             tari alla diserzione. In esito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
             266 c.p., nella suddetta norma è stato recepito, nella particolare ipotesi dell’istiga-
             zione del militare a commettere reato militare, il meccanismo di calcolo della pena
             già considerato dall’art. 212 c.p.m.p. (fissazione del limite edittale in misura infe-
             riore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione).
                  Orbene, la Corte nel pervenire a decisione riconosce che “delle molteplici fat-
             tispecie alternativamente indicate nell’art. 266 del codice penale (istigare i militari a disobbe-
             dire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri
             inerenti al proprio stato oppure far loro apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla
             disciplina o ad altri doveri militari) viene qui in discussione soltanto la prima, con ancor più
             particolare riguardo all’ipotesi costituita dall’istigazione di militari a disobbedire alle leggi
             penali, anzi ad una singola legge penale, come, appunto, nel caso dell’istigazione a disertare:
             un’ipotesi che il giudice a quo riconduce nell’ambito dell’art. 266, secondo l’insegnamento della
             più autorevole dottrina, da sempre in linea con la Relazione ministeriale al progetto prelimi-
             nare del codice penale , senza che questa Corte abbia motivo di discostarsene ”.
                                                                             (14)
                              (13)
             (11)  N. Galasso, G. Sucato, Codici penali militari di pace e di guerra commentati, 1941, 181.
             (12)  Tribunale Militare di Padova, 30 settembre 1980, imp. Masini.
             (13)  Lavori preparatori, vol. II, p. 44.
             (14)  Vedi già la sentenza n. 16 del 1973, in risposta a più ordinanze di rimessione, una delle quali relativa pro-
                  prio ad un’ipotesi di istigazione a disertare.

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