Page 169 - Rassegna 2023-2
P. 169
L’ISTIGAZIONE DI MILITARI A DELINQUERE
ARTICOLI 212 E 213 C.P.M.P.
reclusione sino a un anno, in ragione del fatto che per il reato di istigazione la
pena prevista è conseguentemente la reclusione militare fino al massimo di sei
mesi. In tal senso, in riferimento ad una istigazione a commettere il reato di
disobbedienza, si è pronunciata la giurisprudenza nell’unica sentenza resa sul-
l’argomento .
(3)
Più complessa è risultata nel tempo, e lo è tuttora, la lettura della fattispe-
cie di cui all’art. 213 c.p.m.p. La norma penale militare descrive le condotte ille-
cite facendo completo rinvio a quelle indicate nell’art. 266 c.p. e, pertanto, per
effetto del combinato disposto, viene ad essere la seguente:
“Il militare che, verso militari in servizio alle armi o in congedo:
istiga a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina
militare o altri doveri inerenti al proprio stato;
ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri
doveri militari;
è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione …”.
Anche per le pene si fa rinvio a quelle comminate nell’art. 266 c.p. salvo
disporne l’aumento da un sesto ad un terzo, per l’evidente maggiore gravità
delle condotte in quanto commesse da militari .
(4)
Sempre per effetto del rinvio all’art. 266 c.p., il reato militare è aggravato
dalla pubblicità, con pena fissata nella fattispecie comune da due a cinque anni,
che dunque deve essere a sua volta aumentata da un sesto ad un terzo.
Circa le due forme di condotta materiale sanzionate dal reato militare de
quo può indicarsi che mentre l’istigazione, come già sopra detto, si concretizza
nel suscitare o rafforzare in un soggetto la risoluzione a commettere una azione
riprovevole, l’apologia - detta anche “istigazione indiretta” - è una manifestazio-
ne di pensiero consistente nella esaltazione, nella difesa, nella lode sia di un
fatto che del suo autore, normalmente connessa ad un intento propagandistico,
cioè con lo scopo di spronare, di eccitare altri all’imitazione. Le due condotte,
comunque, configurano diverse modalità di lesione di uno stesso bene giuridico
e stanno tra loro in rapporto di equivalenza.
Balza agli occhi che le condotte di istigazione e di apologia sanzionate
dalle gemelle norme penali, comune e militare, rischiano di entrare in conflitto
con il diritto alla libera manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della
Costituzione, tant’è che la questione è stata rimessa più volte al giudizio della
Corte Costituzionale anche con riferimento alla analoga fattispecie di cui all’art.
415 c.p.
(3) T.S.M., 8 novembre 1977, Glodio, Rass. Giust. Mil., 1978, 107.
(4) N. Galasso, G. Sucato, Codici penali militari di pace e di guerra commentati, 1941, 182.
167

