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L’ISTIGAZIONE DI MILITARI A DELINQUERE
                                           ARTICOLI 212 E 213 C.P.M.P.




               reclusione sino a un anno, in ragione del fatto che per il reato di istigazione la
               pena prevista è conseguentemente la reclusione militare fino al massimo di sei
               mesi. In tal senso, in riferimento ad una istigazione a commettere il reato di
               disobbedienza, si è pronunciata la giurisprudenza nell’unica sentenza resa sul-
               l’argomento .
                           (3)
                    Più complessa è risultata nel tempo, e lo è tuttora, la lettura della fattispe-
               cie di cui all’art. 213 c.p.m.p. La norma penale militare descrive le condotte ille-
               cite facendo completo rinvio a quelle indicate nell’art. 266 c.p. e, pertanto, per
               effetto del combinato disposto, viene ad essere la seguente:
                    “Il militare che, verso militari in servizio alle armi o in congedo:
                      istiga a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina
               militare o altri doveri inerenti al proprio stato;
                      ovvero fa l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri
               doveri militari;
                    è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione …”.
                    Anche per le pene si fa rinvio a quelle comminate nell’art. 266 c.p. salvo
               disporne l’aumento da un sesto ad un terzo, per l’evidente maggiore gravità
               delle condotte in quanto commesse da militari .
                                                            (4)
                    Sempre per effetto del rinvio all’art. 266 c.p., il reato militare è aggravato
               dalla pubblicità, con pena fissata nella fattispecie comune da due a cinque anni,
               che dunque deve essere a sua volta aumentata da un sesto ad un terzo.
                    Circa le due forme di condotta materiale sanzionate dal reato militare de
               quo può indicarsi che mentre l’istigazione, come già sopra detto, si concretizza
               nel suscitare o rafforzare in un soggetto la risoluzione a commettere una azione
               riprovevole, l’apologia - detta anche “istigazione indiretta” - è una manifestazio-
               ne di pensiero consistente nella esaltazione, nella difesa, nella lode sia di un
               fatto che del suo autore, normalmente connessa ad un intento propagandistico,
               cioè con lo scopo di spronare, di eccitare altri all’imitazione. Le due condotte,
               comunque, configurano diverse modalità di lesione di uno stesso bene giuridico
               e stanno tra loro in rapporto di equivalenza.
                    Balza agli occhi che le condotte di istigazione e di apologia sanzionate
               dalle gemelle norme penali, comune e militare, rischiano di entrare in conflitto
               con il diritto alla libera manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della
               Costituzione, tant’è che la questione è stata rimessa più volte al giudizio della
               Corte Costituzionale anche con riferimento alla analoga fattispecie di cui all’art.
               415 c.p.

               (3)   T.S.M., 8 novembre 1977, Glodio, Rass. Giust. Mil., 1978, 107.
               (4)   N. Galasso, G. Sucato, Codici penali militari di pace e di guerra commentati, 1941, 182.

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