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STUDI MILITARI




                  Con la sentenza n. 71 del 1978, il cui insegnamento non risulta essere suc-
             cessivamente mutato, il Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la que-
             stione di legittimità costituzionale dell’art. 266 c.p., ha fornito all’interprete la
             road map per l’applicazione costituzionalmente corretta delle norme penali in
             questione.
                  Ha affermato nella circostanza la Corte: “L’istigazione di militari all’infedeltà o
             al tradimento in tutte le forme previste dall’art. 266 c.p. (disobbedire alle leggi, violare il giu-
             ramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato) offende
             e minaccia un bene cui la Costituzione riconosce un supremo valore o accorda una tutela pri-
             vilegiata, in conformità di tutte le costituzioni moderne, da qualsiasi ideologia siano ispirate e
             da qualunque regime politico-sociale siano espresse”. “Rispetto alla norma incriminatrice del-
             l’art. 266 c.p., la libertà garantita dall’art. 21 Cost. può consentire modi di manifestazione e
             propaganda per la pace universale, la non violenza, la riduzione della ferma, l’ammissibilità
             dell’obiezione di coscienza, la riforma del regolamento di disciplina o altri, che non si concretino
             mai in una istigazione a disertare... a commettere altri reati, a violare in genere i doveri imposti
             al militare dalle leggi”. Conclude la Corte Costituzionale rimettendo “al giudice di
             merito la specifica valutazione se l’atto di cui si fa istigazione o apologia rientri o meno nelle
             ipotesi previste dall’articolo citato e se l’attività sia attuata con modalità tali da concretizzare
             un’istigazione o una apologia perseguibile penalmente”.
                  A sua volta la Corte di Cassazione , sviluppando il criterio interpretativo
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             espresso dalla giurisprudenza costituzionale, ha indicato che, per giustificare la
             compressione del diritto alla manifestazione del pensiero ed alla critica non può
             essere genericamente invocata la tutela di un interesse di rilievo costituzionale,
             quale l’obbligo della fedeltà alle leggi che tutelano la disciplina militare, giacché
             è necessario che la condotta vietata presenti anche un contenuto immediata-
             mente offensivo per il bene tutelato, in quanto solo il requisito di una concreta
             offensività per tale interesse riesce a superare e neutralizzare le garanzie poste
             dal sistema di libertà costituzionale. Ne deriva - secondo la Suprema Corte - che
             non ogni manifestazione di pensiero o di critica che può essere valutata sfavo-
             revolmente costituisce reato di istigazione - giacché in tal caso potrebbe ravvi-
             sarsi una repressione della diffusione di ideologie politiche e sociali - bensì il
             solo diretto o indiretto incitamento all’azione, la quale leda l’interesse che la
             norma intende proteggere (in quanto suscettibile di provocare uno di quei comportamen-
             ti, che la predetta norma vuole impedire, attraverso l’azione sulla psiche dei destinatari).
                  Particolarmente ampia - e forse non ancora esaurita - è stata la discussione
             sull’interpretazione di quella parte della norma ove si fa riferimento alla disobbe-
             dienza alle leggi come oggetto della condotta di istigazione ovvero di apologia.
             (5)   Sez. 1, Sentenza n. 1061 del 6 aprile 1988.

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