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STUDI MILITARI




                  Dunque, l’art. 212 (Istigazione a commettere reati militari) e 213 (Istigazione di
             militari a disobbedire alle leggi) c.p.m.p., accanto alle norme contenute negli arti-
             coli 78 (Istigazione all’alto tradimento; cospirazione; banda armata) e 98 (“Istigazione
             od  offerta”  al  tradimento  o  allo  spionaggio),  configurano  il  sistema  delle  misure
             apprestate dal codice penale militare di pace per difendere la integrità e la com-
             pattezza delle Forze armate dall’opera istigatrice portata dalle persone che di
             essa fanno parte.
                  Va notato che mentre gli artt. 414 e 415 c.p. si trovano collocati sotto il
             Titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico” e mentre l’art. 266 c.p. è collocato
             sotto il Titolo I Capo I “Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato”, gli
             artt. 212 e 213 c.p.m.p. sono riportati nel Titolo III “Dei reati contro la disciplina
             militare”. Al riguardo, la dottrina ha osservato, portando a sintesi la diversa siste-
             mazione codicistica delle fattispecie comuni e militari, che la collocazione di
             quelle militari è dovuta al fatto che esse provvedono a sanzionare quei compor-
             tamenti che hanno la caratteristica di porsi come idonei a generare altri e più
             gravi reati, con conseguente lesione dell’ordine pubblico militare, sia pure per il
             tramite della offesa alla disciplina militare che di tale ordine costituisce il fonda-
             mento irrinunciabile .
                                (1)
                  Passando ad una analisi più dettagliata dei reati militari di cui agli artt. 212
             e 213 c.p.m.p., va rilevato con riferimento al primo (istigazione di militari a
             commettere reati militari) che ad oggi non sono pendenti particolari questioni
             in merito all’interpretazione della norma, data la sua chiara struttura. Sul punto,
             comunque, appare utile richiamare quell’avviso della giurisprudenza che, par-
             tendo dal particolare calcolo della pena stabilito dall’art. 212 c.p.m.p. (la reclu-
             sione militare da uno mese a cinque anni ma comunque inferiore alla metà della
             pena del reato istigato), afferma che per la sussistenza del reato la condotta isti-
             gatoria deve essersi sviluppata in modo da consentire di individuare nel fatto
             istigato un reato militare determinato e identificabile nei suoi elementi essenzia-
             li , in quanto è proprio su tale specifico “reato-scopo” che dovrà calcolarsi la
              (2)
             pena irroganda a titolo di istigazione (comunque entro il limite massimo di cin-
             que anni).
                  Deve ancora evidenziarsi che il particolare trattamento sanzionatorio sta-
             bilito dall’art. 212 c.p.m.p. ha ricadute anche sulla procedibilità del reato. Infatti,
             dal massimo della pena derivante dal calcolo su riportato e da quanto disposto
             dall’art. 260 c.p.m.p., consegue che è procedibile a richiesta del Comandante di
             corpo  l’istigazione  a  commettere  reati  militari  astrattamente  punibili  con  la

             (1)   A. Romeo, Considerazioni in tema di ordine pubblico comune e militare, in Rass. Giust. Mil., 1979, 403.
             (2)   T.S.M. 19 giugno 1970, De Giorgio; T.S.M. 2 luglio 1971, Bistacchia.

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