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STUDI MILITARI
L’istigazione di militari a
delinquere
Dottore
Giorgio Rolando Articoli 212 e 213 c.p.m.p.
(*)
L’istigazione a commettere reati è l’attività volta a far sorgere in altri un
proposito criminoso o a rafforzarne uno già esistente: se è accolta ed è seguita
dall’effetto voluto dall’istigatore, costituisce una forma di partecipazione psichi-
ca al reato, punibile secondo le regole del concorso di persone nel reato (artt.
110 e seg. c.p.; artt. 58 e 59 c.p.m.p.). Se, invece, non è seguita da effetto (se l’isti-
gazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il reato non è com-
messo), secondo la regola generale dettata dall’art. 115 c.p., essa non è punibile.
Detta regola della non punibilità dell’istigazione, peraltro, vale solo per il diritto
penale comune e limitatamente all’istigazione cosiddetta privata (in quanto
quella consumata “pubblicamente” costituisce comunque reato: art. 414 c.p.).
In diritto penale militare, invece, l’istigazione a commettere reati militari è sem-
pre punita (a prescindere se sia stata consumata pubblicamente o meno):
a titolo autonomo negli artt. 78, 98 e 212 (per l’art. 213 c.p.m.p. si veda
quanto si indicherà oltre), se rimasta senza effetto;
a titolo di concorso nel reato militare, se questo è stato commesso.
Sia il codice penale sia il codice penale militare di pace puniscono poi la
condotta di istigazione a disobbedire alle leggi, fattispecie che esige un’azione
volta ad indurre l’istigato alla violazione di leggi, regole di disciplina e doveri,
senza necessariamente tendere alla commissione di un reato:
nell’art. 415 c.p. la condotta è punita, purché pubblica, chiunque sia
l’istigatore o l’istigato;
nell’art. 266 c.p. - norma speciale rispetto all’art. 415 c.p. - l’istigato deve
essere un militare;
nell’art. 213 c.p.m.p. - norma a sua volta speciale rispetto all’art. 266 c.p. -
sia l’istigatore sia l’istigato devono essere militari.
(*) Procuratore Militare Vicario della Procura militare di Roma.
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