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STUDI MILITARI





                                                 L’istigazione di militari a

                                                 delinquere

                            Dottore
                       Giorgio Rolando           Articoli 212 e 213 c.p.m.p.
                                     (*)


                    L’istigazione a commettere reati è l’attività volta a far sorgere in altri un
               proposito criminoso o a rafforzarne uno già esistente: se è accolta ed è seguita
               dall’effetto voluto dall’istigatore, costituisce una forma di partecipazione psichi-
               ca al reato, punibile secondo le regole del concorso di persone nel reato (artt.
               110 e seg. c.p.; artt. 58 e 59 c.p.m.p.). Se, invece, non è seguita da effetto (se l’isti-
               gazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il reato non è com-
               messo), secondo la regola generale dettata dall’art. 115 c.p., essa non è punibile.
               Detta regola della non punibilità dell’istigazione, peraltro, vale solo per il diritto
               penale  comune  e  limitatamente  all’istigazione  cosiddetta  privata  (in  quanto
               quella consumata “pubblicamente” costituisce comunque reato: art. 414 c.p.).
               In diritto penale militare, invece, l’istigazione a commettere reati militari è sem-
               pre punita (a prescindere se sia stata consumata pubblicamente o meno):
                      a titolo autonomo negli artt. 78, 98 e 212 (per l’art. 213 c.p.m.p. si veda
               quanto si indicherà oltre), se rimasta senza effetto;
                      a titolo di concorso nel reato militare, se questo è stato commesso.
                    Sia il codice penale sia il codice penale militare di pace puniscono poi la
               condotta di istigazione a disobbedire alle leggi, fattispecie che esige un’azione
               volta ad indurre l’istigato alla violazione di leggi, regole di disciplina e doveri,
               senza necessariamente tendere alla commissione di un reato:
                      nell’art.  415  c.p.  la  condotta  è  punita,  purché  pubblica,  chiunque  sia
               l’istigatore o l’istigato;
                      nell’art. 266 c.p. - norma speciale rispetto all’art. 415 c.p. - l’istigato deve
               essere un militare;
                      nell’art. 213 c.p.m.p. - norma a sua volta speciale rispetto all’art. 266 c.p. -
               sia l’istigatore sia l’istigato devono essere militari.

               (*)  Procuratore Militare Vicario della Procura militare di Roma.

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