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L’ISTIGAZIONE DI MILITARI A DELINQUERE
ARTICOLI 212 E 213 C.P.M.P.
Parte della dottrina ritiene che vanno ricomprese nel concetto di “leggi”
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tutte le leggi dello Stato; altra parte ritiene che il riferimento è alle norme giuri-
diche rispetto alle quali non è riconosciuta alla volontà dei singoli alcuna potestà
dispositiva o derogatoria .
(7)
Ulteriore dottrina esclude che il concetto di legge designi l’intero corpus
normativo, rilevando che, poiché la disposizione in esame tende a preservare la
coesione delle Forze armate da possibili attacchi dovuti ad atti di istigazione o
apologia, per individuare la concreta estensione di tale concetto si dovrà fare
precipuo riferimento alle norme specificamente rivolte alla tutela del servizio e
della disciplina militare .
(8)
Deve ancora indicarsi che giurisprudenza e dottrina risalenti avevano
affrontato la questione qui esaminata con un diverso criterio. Secondo tale opi-
nione, la differenza tra il reato p. e p. dall’art. 212 c.p.m.p. e quello p. e p. dall’art.
213 c.p.m.p. non sarebbe insita nella diversa natura delle leggi da violare (penali o
extrapenali, militari o comuni), ma nella presenza ovvero nell’assenza dell’elemen-
to che caratterizza l’istigazione specifica e manca in quella generica, vale a dire, la
determinazione del fatto. Sempre secondo tale avviso, l’art. 213 punirebbe l’azio-
ne volta a creare nei militari pericolosi stati d’animo di distacco dai doveri militari,
che possono portare (evento di pericolo presunto) alla delinquenza militare, senza
che tuttavia l’istigazione sospinga a determinati reati o a determinate trasgressioni
disciplinari. Oggetto della istigazione generica potrebbe essere anche una viola-
zione di doveri militari che di per sé può anche non integrare gli estremi dell’il-
lecito penale. Non rientrerebbe, quindi, nell’art. 213, l’istigazione a commettere
una specifica trasgressione disciplinare o uno specifico reato comune .
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Altra dottrina, peraltro, ha contestato un tale inquadramento della fattispe-
cie rilevando, in primo luogo che il dato testuale parla espressamente di istiga-
zione alla violazione di doveri determinati e non di un generico sentimento di
ribellione; in secondo luogo, ha obiettato che tale applicazione della norma por-
terebbe ad incriminare non l’istigazione ad una azione, ma l’istigazione a un
sentimento, la quale, benché non estranea al sistema penale, costituisce ipotesi
criminosa del tutto eccezionale .
(10)
(6) F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano 1986, 1018; G. Maggiore, Diritto
penale, II, Zanichelli, 1950, 55.
(7) Manzini, Trattato di diritto penale, VI.
(8) P. P. Rivello, voce: Istigazione a delinquere nel diritto penale militare, in Dig. D. pen., vol. VII, UTET,
1993, 283 ss.
(9) T.S.M. 14 dicembre 1971, imp. Sighinolfi.
(10) E. Palermo Fabris, Considerazioni in tema di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, in Rass.
Giust. Mil., 1981, 321 ss.
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