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L’ISTIGAZIONE DI MILITARI A DELINQUERE
ARTICOLI 212 E 213 C.P.M.P.
A seguire, la Corte rileva che l’art. 213 c.p.m.p. incrimina “…il militare che
commette alcuno dei fatti d’istigazione o di apologia indicati nell’art. 266 del codice penale
(con l’ovvia eccezione del fatto del militare che istiga uno o più militari in servizio alle armi
a commettere un reato militare, fattispecie oggetto di apposita, autonoma previsione ad opera
dell’art. 212 del codice penale militare di pace)”.
Pur trattandosi di passaggi motivazionali sviluppati a margine delle argo-
mentazioni che direttamente sostengono la decisione, appare evidente che la
Corte Costituzionale ha ritenuto corretta l’interpretazione che ricomprende
nella condotta di istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui all’art. 266
c.p. anche quella indirizzata verso la violazione delle leggi penali, interpretazio-
ne che non può che valere, mutatis mutandis, anche per l’art. 213 c.p.m.p. attesa
l’identità delle condotte illecite sanzionate dalle due norme.
È il caso di notare che, all’esito dell’intervento della Corte Costituzionale
che ha riguardato la pena da comminare ex art. 266 c.p., la pena per il reato mili-
tare di cui all’art. 213 c.p.m.p. - per la quale, come sopra indicato, nella norma
penale militare si fa rinvio all’art. 266 c.p. - dovrebbe interpretarsi come segue:
da uno a tre anni salvo il caso di istigazione a commettere un reato in cui i limiti
di pena dovranno essere inferiori alla metà di quelli del reato istigato [pena sta-
bilita dall’art. 266 c.p.] aumentati da un sesto a un terzo [aumento di pena sta-
bilito dall’art. 213 c.p.m.p.].
Deve riconoscersi che il trattamento sanzionatorio apprestato dall’art. 213
c.p.m.p., come risultante all’esito dell’intervento manipolativo della Corte
Costituzionale, non appare privo di incongruenze. Non può non rilevarsi, infat-
ti, che per effetto dell’abbattimento di pena ottenuto attraverso il sistema di cal-
colo importato dall’art. 212 c.p.m.p. potrebbero aversi istigazioni a commettere
reati punite con pena inferiore rispetto a quella da comminare per l’istigazione
a violare i doveri della disciplina militare, fattispecie invece prevedibilmente
meno grave delle precedenti; oppure, potrebbero ricorrere fattispecie del primo
tipo che - per effetto del ridetto abbattimento di pena e pur tenendo conto del
massimo aumento - divengono soggette alla condizione di procedibilità della
richiesta del Comandante di corpo ex art. 260 c.p.m.p. a fronte di istigazioni alla
violazione di una regola della disciplina militare che risulterebbero in ogni caso
procedibili di ufficio (in quanto punite con pena superiore a sei mesi), benché
quest’ultime condotte in ipotesi più idonee rispetto alle precedenti ad una valu-
tazione eventualmente circoscritta - attraverso il filtro predisposto dall’art. 260
c.p.m.p. - all’ambito disciplinare. Tali problematiche interpretative, che come è
intuibile interessano anche il reato comune, non fanno escludere che nel tempo
futuro potranno essere sollevate ulteriori questioni di legittimità costituzionale
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