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L’ISTIGAZIONE DI MILITARI A DELINQUERE
                                           ARTICOLI 212 E 213 C.P.M.P.




                    A seguire, la Corte rileva che l’art. 213 c.p.m.p. incrimina “…il militare che
               commette alcuno dei fatti d’istigazione o di apologia indicati nell’art. 266 del codice penale
               (con l’ovvia eccezione del fatto del militare che istiga uno o più militari in servizio alle armi
               a commettere un reato militare, fattispecie oggetto di apposita, autonoma previsione ad opera
               dell’art. 212 del codice penale militare di pace)”.
                    Pur trattandosi di passaggi motivazionali sviluppati a margine delle argo-
               mentazioni che direttamente sostengono la decisione, appare evidente che la
               Corte  Costituzionale  ha  ritenuto  corretta  l’interpretazione  che  ricomprende
               nella condotta di istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui all’art. 266
               c.p. anche quella indirizzata verso la violazione delle leggi penali, interpretazio-
               ne che non può che valere, mutatis mutandis, anche per l’art. 213 c.p.m.p. attesa
               l’identità delle condotte illecite sanzionate dalle due norme.
                    È il caso di notare che, all’esito dell’intervento della Corte Costituzionale
               che ha riguardato la pena da comminare ex art. 266 c.p., la pena per il reato mili-
               tare di cui all’art. 213 c.p.m.p. - per la quale, come sopra indicato, nella norma
               penale militare si fa rinvio all’art. 266 c.p. - dovrebbe interpretarsi come segue:
               da uno a tre anni salvo il caso di istigazione a commettere un reato in cui i limiti
               di pena dovranno essere inferiori alla metà di quelli del reato istigato [pena sta-
               bilita dall’art. 266 c.p.] aumentati da un sesto a un terzo [aumento di pena sta-
               bilito dall’art. 213 c.p.m.p.].
                    Deve riconoscersi che il trattamento sanzionatorio apprestato dall’art. 213
               c.p.m.p.,  come  risultante  all’esito  dell’intervento  manipolativo  della  Corte
               Costituzionale, non appare privo di incongruenze. Non può non rilevarsi, infat-
               ti, che per effetto dell’abbattimento di pena ottenuto attraverso il sistema di cal-
               colo importato dall’art. 212 c.p.m.p. potrebbero aversi istigazioni a commettere
               reati punite con pena inferiore rispetto a quella da comminare per l’istigazione
               a  violare  i  doveri  della  disciplina  militare,  fattispecie  invece  prevedibilmente
               meno grave delle precedenti; oppure, potrebbero ricorrere fattispecie del primo
               tipo che - per effetto del ridetto abbattimento di pena e pur tenendo conto del
               massimo aumento - divengono soggette alla condizione di procedibilità della
               richiesta del Comandante di corpo ex art. 260 c.p.m.p. a fronte di istigazioni alla
               violazione di una regola della disciplina militare che risulterebbero in ogni caso
               procedibili di ufficio (in quanto punite con pena superiore a sei mesi), benché
               quest’ultime condotte in ipotesi più idonee rispetto alle precedenti ad una valu-
               tazione eventualmente circoscritta - attraverso il filtro predisposto dall’art. 260
               c.p.m.p. - all’ambito disciplinare. Tali problematiche interpretative, che come è
               intuibile interessano anche il reato comune, non fanno escludere che nel tempo
               futuro potranno essere sollevate ulteriori questioni di legittimità costituzionale


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