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ATTUALITÀ E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA MILITARE
In questo contesto, la disciplina militare, come insieme di regole della
comunità dei milites, ha risentito fortemente della sacralità della funzione, in una
commistione di diritto, etica e religione che ne ha caratterizzato il contenuto
prescrittivo (e sanzionatorio) .
(4)
Il lento processo di secolarizzazione della funzione, nell’ottica della laicità
dello stato, e di giuridicizzazione della materia, non più esclusivamente vincola-
ta ai precetti morali, ha condotto all’attuale configurazione del sistema discipli-
nare, che - comunque - non ha mai perso del tutto la forte componente etica .
(5)
Parlare oggi di disciplina militare, senza tener conto della sua evoluzione
storica e dei tratti caratteristici ancora presenti nella regolamentazione positiva,
ha portato ad una serie di equivoci interpretativi e a tentativi di omologazione
tesi a costruire un ipotetico diritto disciplinare comune (almeno per principi)
che non solo non esiste sul piano positivo, ma sarebbe anche inutile e contro-
producente, perché la disciplina attiene - da sempre - a settori specialistici nella
valorizzazione delle particolarità e delle differenze organizzative e funzionali .
(6)
2. Le finalità della disciplina militare
La disciplina militare, secondo un approccio fedele alla sua impostazione
tradizionale e rispettoso del suo valore semantico e assiologico, non è assimilabile
(4) L’eco della sacralità della funzione si rinviene nel primo comma dell’art. 52 Cost. che defini-
sce “sacro” il dovere di difesa della Patria. In un diverso clima politico e culturale la parola
sacro è scomparsa dai doveri dei militari e dai compiti istituzionali: il Codice dell’ordinamen-
to militare (com), di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, non contiene più alcun riferimento
alla sacralità della funzione di difesa della Patria, anche se in ben sei circostanze cita letteral-
mente quest’ultima nel suo pregnante significato accolto nella Carta costituzionale.
(5) Sulla necessità di un’analisi storica del fenomeno amministrativo militare, al fine di “sgom-
brare il campo da talune superfetazioni teoriche che ne hanno contraddistinto in passato l’in-
terpretazione, e dall’altra, di cogliere gli aspetti qualificanti della specialità del settore della
difesa rispetto al sistema amministrativo vigente”: Riccardo Ursi, L’amministrazione militare,
Torino, 2018, p. 220. L’Autore coglie esattamente il carattere spesso ideologico di alcune
ricostruzioni dottrinali basate sul dato storico dell’amministrazione militare come residuato
dello stato assoluto ed effettua una disamina puntuale dei caratteri della specialità della disci-
plina militare, compresa l’etica militare che connota in modo affatto peculiare la condizione
di ogni singolo appartenente alle Forze armate.
(6) Significativo, a tal proposito, il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare, ritenuto
applicabile anche al diritto disciplinare militare, in quanto considerato principio comune ad
ogni settore disciplinare (nel senso: Vito Tenore, Mauro Frisciotti, Vittorio Scaffa, Manuale
sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze armate e di polizia, Roma, 2010, pp. 32
ss; Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, Guida Tecnica
“Procedure disciplinari”, 7^ edizione, 2021, p. 9). Nel diritto disciplinare militare l’obbligato-
rietà dell’azione è stabilita positivamente per le infrazioni più gravi e per i comportamenti
oggetto di accertamento giudiziario, ai sensi degli artt. 1393, comma 1, 1397, comma 7, com
e 751, comma 4, turom.
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