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STUDI MILITARI
degli artt. 266 c.p. e 213 c.p.m.p. qualora i casi concreti rimessi al vaglio del giu-
dice ordinario o militare facciano emergere delle concrete e sicure evidenze di
non conformità delle norme penali al dettato costituzionale.
Merita di essere anche richiamata, da ultimo, la decisione della
Cassazione che, ribaltando l’orientamento espresso da precedente giurispru-
(15)
denza e dottrina secondo il quale era stato ritenuto un mero «tecnicismo lingui-
stico» e, dunque, ininfluente ai fini penali l’impiego della parola “militari” al plu-
rale nel testo dell’art. 213 c.p.m.p. (“il militare che commette … verso militari”),
ha affermato che non sussiste il reato in argomento qualora l’istigazione risulti
rivolta ad un solo militare, conclusione cui la Suprema Corte è pervenuta attra-
verso il raffronto testuale con l’art. 212 medesimo codice, ove, invece, è espres-
samente enunciato che l’istigazione a commettere reati militari è punibile quan-
do indirizzata ad uno o più militari. Nel solco di tale insegnamento, deve con-
seguentemente ritenersi che l’istigazione a disobbedire alle leggi rivolta a più
militari, anche in numero superiore a due, va valutata come un’unica condotta
illecita, eventualmente da giudicare di maggiore o minore gravità in funzione
del numero degli istigati, e non potrà essere inquadrata né nella figura del con-
corso formale di reati né, salvo casi particolari, in quella del reato continuato.
(15) Sez. 1, n. 502, 30 marzo 2007, Pres. Silvestri, Rel. Gironi, p.m., concl. diff, imp. Lampariello.
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