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STUDI MILITARI




             degli artt. 266 c.p. e 213 c.p.m.p. qualora i casi concreti rimessi al vaglio del giu-
             dice ordinario o militare facciano emergere delle concrete e sicure evidenze di
             non conformità delle norme penali al dettato costituzionale.
                  Merita  di  essere  anche  richiamata,  da  ultimo,  la  decisione  della
             Cassazione  che, ribaltando l’orientamento espresso da precedente giurispru-
                       (15)
             denza e dottrina secondo il quale era stato ritenuto un mero «tecnicismo lingui-
             stico» e, dunque, ininfluente ai fini penali l’impiego della parola “militari” al plu-
             rale nel testo dell’art. 213 c.p.m.p. (“il militare che commette … verso militari”),
             ha affermato che non sussiste il reato in argomento qualora l’istigazione risulti
             rivolta ad un solo militare, conclusione cui la Suprema Corte è pervenuta attra-
             verso il raffronto testuale con l’art. 212 medesimo codice, ove, invece, è espres-
             samente enunciato che l’istigazione a commettere reati militari è punibile quan-
             do indirizzata ad uno o più militari. Nel solco di tale insegnamento, deve con-
             seguentemente ritenersi che l’istigazione a disobbedire alle leggi rivolta a più
             militari, anche in numero superiore a due, va valutata come un’unica condotta
             illecita, eventualmente da giudicare di maggiore o minore gravità in funzione
             del numero degli istigati, e non potrà essere inquadrata né nella figura del con-
             corso formale di reati né, salvo casi particolari, in quella del reato continuato.































             (15)  Sez. 1, n. 502, 30 marzo 2007, Pres. Silvestri, Rel. Gironi, p.m., concl. diff, imp. Lampariello.

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