Page 180 - Rassegna 2023-2
P. 180

STUDI MILITARI




                  Corollario di questa particolare condizione è l’osservanza di alcune regole
             disciplinari e l’applicazione di speciali sanzioni anche al personale in congedo
             assoluto. La disciplina militare - pertanto - deve persuadere eticamente il singo-
             lo della particolare importanza dello stato giuridico acquisito, che non viene a
             cessare neanche quando non si ricopre più una posizione organica di servizio.
             La finalità “politica” e non meramente amministrativa o professionale, rende la
             disciplina militare un bene di rango costituzionale, come più volte enunciato
             dalla stessa Corte costituzionale .
                                           (15)
                  La disciplina come regola del “consorzio militare” è strumentale all’effi-
             cienza dell’apparato militare e alla sua concreta operatività. Si tratta di regola-
             mentare in modo puntuale una “comunità di servizio” che fonda la sua ragion
             d’essere sugli aspetti relazionali. La stretta interdipendenza delle relazioni per-
             sonali  negli  assetti  operativi  e  di  servizio,  la  convivenza  necessaria  secondo
             parametri spazio-temporali ben delimitati, seppur non più assorbenti come in
             passato, per cui l’ordinamento è solo ormai tendenzialmente un’istituzione tota-
             le, postulano regole precise, semplici e di immediata esecuzione.
                  Per questa speciale esigenza, la disciplina militare assolve a finalità eminen-
             temente pratiche, ponendo tutte quelle regole particolari che costituiscono, da
             una parte, quasi un dato antropologico del militare, a causa di una loro stratifi-
             cazione anche plurisecolare, dell’altra, un contesto sociologico e psicosociale
             frutto di dinamiche interne che hanno sedimentato, in una incessante costru-
             zione di senso, una cultura organizzativa peculiare .
                                                             (16)
             (15)  Corte cost., 12 ottobre 2017, n. 215; Corte cost., 15 febbraio 2002, n. 24; Corte cost., 21
                  novembre 2000, n. 519. In modo lapidario, Corte cost., 22 aprile 1997, n. 113: “2.1. - Il siste-
                  ma normativo introdotto dalla legge n. 382 del 1978 risulta intimamente connotato dalla
                  volontà (che emerge in modo chiaro anche dai lavori preparatori) di rendere positiva una
                  visione moderna del concetto di disciplina militare, in linea con le mutate esigenze della
                  società nel presente contesto storico ed ossequiente al disposto costituzionale, secondo cui
                  l’ordinamento  delle  Forze  armate  dev’essere  informato  allo  spirito  democratico  della
                  Repubblica. Tale visione, peraltro, viene necessariamente correlata con la peculiarità della
                  posizione del cittadino militare, che si caratterizza tra l’altro per la stretta sottoposizione di
                  questo  al  rapporto  gerarchico  ed  alla  disciplina  militare:  elementi,  senza  i  quali  «sarebbe
                  impossibile strutturare le forze armate in modo che esse siano in grado di assolvere la fun-
                  zione fondamentale della difesa della Patria, loro assegnata dalla Costituzione» (Camera dei
                  deputati, relazione alle proposte di legge riunite nn. 407, 526 e 625/A). Trattasi della disci-
                  plina militare intesa come «osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare
                  in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano», la
                  quale viene teleologicamente elevata a «regola fondamentale per i cittadini alle armi in quan-
                  to... principale fattore di coesione ed efficienza» (art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 1986,
                  n. 545, recante il regolamento di disciplina militare emesso ai sensi dell’art. 5, primo comma,
                  della legge n. 382 del 1978). Tanto che, in caso di violazione del particolare dovere d’obbe-
                  dienza gravante sul cittadino inserito nell’ordinamento militare, risultano previste specifiche
                  «sanzioni di corpo», affatto sconosciute agli altri pubblici dipendenti”.
             (16)  La scienza dell’organizzazione ha sempre evidenziato l’importanza della disciplina in qualsiasi

             178
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185