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STUDI MILITARI
Corollario di questa particolare condizione è l’osservanza di alcune regole
disciplinari e l’applicazione di speciali sanzioni anche al personale in congedo
assoluto. La disciplina militare - pertanto - deve persuadere eticamente il singo-
lo della particolare importanza dello stato giuridico acquisito, che non viene a
cessare neanche quando non si ricopre più una posizione organica di servizio.
La finalità “politica” e non meramente amministrativa o professionale, rende la
disciplina militare un bene di rango costituzionale, come più volte enunciato
dalla stessa Corte costituzionale .
(15)
La disciplina come regola del “consorzio militare” è strumentale all’effi-
cienza dell’apparato militare e alla sua concreta operatività. Si tratta di regola-
mentare in modo puntuale una “comunità di servizio” che fonda la sua ragion
d’essere sugli aspetti relazionali. La stretta interdipendenza delle relazioni per-
sonali negli assetti operativi e di servizio, la convivenza necessaria secondo
parametri spazio-temporali ben delimitati, seppur non più assorbenti come in
passato, per cui l’ordinamento è solo ormai tendenzialmente un’istituzione tota-
le, postulano regole precise, semplici e di immediata esecuzione.
Per questa speciale esigenza, la disciplina militare assolve a finalità eminen-
temente pratiche, ponendo tutte quelle regole particolari che costituiscono, da
una parte, quasi un dato antropologico del militare, a causa di una loro stratifi-
cazione anche plurisecolare, dell’altra, un contesto sociologico e psicosociale
frutto di dinamiche interne che hanno sedimentato, in una incessante costru-
zione di senso, una cultura organizzativa peculiare .
(16)
(15) Corte cost., 12 ottobre 2017, n. 215; Corte cost., 15 febbraio 2002, n. 24; Corte cost., 21
novembre 2000, n. 519. In modo lapidario, Corte cost., 22 aprile 1997, n. 113: “2.1. - Il siste-
ma normativo introdotto dalla legge n. 382 del 1978 risulta intimamente connotato dalla
volontà (che emerge in modo chiaro anche dai lavori preparatori) di rendere positiva una
visione moderna del concetto di disciplina militare, in linea con le mutate esigenze della
società nel presente contesto storico ed ossequiente al disposto costituzionale, secondo cui
l’ordinamento delle Forze armate dev’essere informato allo spirito democratico della
Repubblica. Tale visione, peraltro, viene necessariamente correlata con la peculiarità della
posizione del cittadino militare, che si caratterizza tra l’altro per la stretta sottoposizione di
questo al rapporto gerarchico ed alla disciplina militare: elementi, senza i quali «sarebbe
impossibile strutturare le forze armate in modo che esse siano in grado di assolvere la fun-
zione fondamentale della difesa della Patria, loro assegnata dalla Costituzione» (Camera dei
deputati, relazione alle proposte di legge riunite nn. 407, 526 e 625/A). Trattasi della disci-
plina militare intesa come «osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare
in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano», la
quale viene teleologicamente elevata a «regola fondamentale per i cittadini alle armi in quan-
to... principale fattore di coesione ed efficienza» (art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 1986,
n. 545, recante il regolamento di disciplina militare emesso ai sensi dell’art. 5, primo comma,
della legge n. 382 del 1978). Tanto che, in caso di violazione del particolare dovere d’obbe-
dienza gravante sul cittadino inserito nell’ordinamento militare, risultano previste specifiche
«sanzioni di corpo», affatto sconosciute agli altri pubblici dipendenti”.
(16) La scienza dell’organizzazione ha sempre evidenziato l’importanza della disciplina in qualsiasi
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