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ATTUALITÀ E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA MILITARE
professionali a carattere sindacale, riconosciute rappresentative a livello nazio-
nale, scegliendo sempre, nella ricerca del giusto equilibrio ove vi sia inconcilia-
bilità dei contrapposti interessi, la prevalenza di quello istituzionale finalizzato
al corretto funzionamento dello strumento militare .
(24)
In sintesi, la l. n. 46/2022, in aderenza alla pronuncia della Corte costitu-
zionale, delimita un campo di libertà garantita per i militari che svolgono fun-
zioni sindacali, all’interno del perimetro della disciplina militare, in modo da
rendere disciplinarmente intangibili comportamenti che si svolgono nei limiti
dell’esercizio dei riconosciuti diritti sindacali .
(25)
L’esimente dell’esercizio di un diritto, espressamente prevista dall’art. 14,
comma 1, lett a), l. n. 46/2022, in relazione alle opinioni espresse nello svolgi-
mento dei compiti connessi con l’esercizio delle funzioni sindacali per coloro che
ricoprono cariche elettive all’interno delle associazioni professionali a carattere
sindacale riconosciute rappresentative, deve essere coordinata con il disposto
(24) Art. 14 (Tutela e diritti): “1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni pro-
fessionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai
sensi dell’articolo 13:
a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei
compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza
formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabi-
lità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istitu-
zionale;
b) non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti
nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’associazione pro-
fessionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompati-
bilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti
obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina,
di imbarco, necessari per l’avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza,
anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze
delle unità di appartenenza;
d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a
classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge
e nelle materie di cui all’articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere
sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordina-
mento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e
con i limiti previsti dalla presente legge;
e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro compe-
tenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi
rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei
ore prima, con i comandanti competenti”.
(25) Il dirigente sindacale, seppur collocato in distacco, mantiene sempre lo stato giuridico di mili-
tare, per cui non si pone mai del tutto al di fuori del perimetro della disciplina militare. La
disciplina militare restringe il suo campo di applicazione, ai sensi dell’art. 1350 com, non solo
in relazione all’attualità della prestazione del servizio o delle condizioni formali di militarità
(uniforme, luoghi militari, relazioni), ma - ora - anche alla luce delle prerogative sindacali
espressamente riconosciute dalla l. n. 46/2022.
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