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ATTUALITÀ E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA MILITARE




               professionali a carattere sindacale, riconosciute rappresentative a livello nazio-
               nale, scegliendo sempre, nella ricerca del giusto equilibrio ove vi sia inconcilia-
               bilità dei contrapposti interessi, la prevalenza di quello istituzionale finalizzato
               al corretto funzionamento dello strumento militare .
                                                                 (24)
                    In sintesi, la l. n. 46/2022, in aderenza alla pronuncia della Corte costitu-
               zionale, delimita un campo di libertà garantita per i militari che svolgono fun-
               zioni sindacali, all’interno del perimetro della disciplina militare, in modo da
               rendere disciplinarmente intangibili comportamenti che si svolgono nei limiti
               dell’esercizio dei riconosciuti diritti sindacali .
                                                          (25)
                    L’esimente dell’esercizio di un diritto, espressamente prevista dall’art. 14,
               comma 1, lett a), l. n. 46/2022, in relazione alle opinioni espresse nello svolgi-
               mento dei compiti connessi con l’esercizio delle funzioni sindacali per coloro che
               ricoprono cariche elettive all’interno delle associazioni professionali a carattere
               sindacale  riconosciute  rappresentative,  deve  essere  coordinata  con  il  disposto

               (24)  Art. 14 (Tutela e diritti): “1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni pro-
                    fessionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai
                    sensi dell’articolo 13:
                    a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei
                    compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza
                    formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabi-
                    lità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istitu-
                    zionale;
                    b) non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti
                    nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’associazione pro-
                    fessionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompati-
                    bilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti
                    obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina,
                    di imbarco, necessari per l’avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza,
                    anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
                    c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze
                    delle unità di appartenenza;
                    d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a
                    classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge
                    e nelle materie di cui all’articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere
                    sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordina-
                    mento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e
                    con i limiti previsti dalla presente legge;
                    e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro compe-
                    tenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi
                    rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei
                    ore prima, con i comandanti competenti”.
               (25)  Il dirigente sindacale, seppur collocato in distacco, mantiene sempre lo stato giuridico di mili-
                    tare, per cui non si pone mai del tutto al di fuori del perimetro della disciplina militare. La
                    disciplina militare restringe il suo campo di applicazione, ai sensi dell’art. 1350 com, non solo
                    in relazione all’attualità della prestazione del servizio o delle condizioni formali di militarità
                    (uniforme, luoghi militari, relazioni), ma - ora - anche alla luce delle prerogative sindacali
                    espressamente riconosciute dalla l. n. 46/2022.

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