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ATTUALITÀ E VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA MILITARE




               n. 24, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento euro-
               peo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone
               che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, nonché disposizioni riguardanti
               la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni norma-
               tive nazionali. L’art. 23, d.lgs. n. 24/2023, ha disposto l’abrogazione dell’art. 54-
               bis, d.lgs. n. 165/2001 (a far data dal 15 luglio 2023), per cui la disciplina del whi-
               stleblowing è confluita completamente nel d.lgs. n. 24/2023.
                    In sintesi, si tratta di una normativa che recepisce un modello di tutela già
               operativo nei Paesi anglosassoni, con il quale si apprestano tutele particolari al
               dipendente, pubblico o privato, che segnala o denuncia illeciti relativi all’integri-
               tà della propria amministrazione. Le tutele riguardano soprattutto l’anonimato
               e l’immunità da atti ritorsivi della propria amministrazione, in modo da:
                      rendere effettivo un ulteriore strumento di prevenzione della corruzio-
               ne che chiama in causa il singolo dipendente, il quale può anche non avere alcun
               obbligo  di  denuncia,  perché  non  fornito  delle  apposite  qualifiche  pubbliche
               (ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia giudiziaria militare,
               pubblico ufficiale);
                      incentivare le denunce e segnalazioni interne, garantendo uno spettro di
               tutele particolarmente incisivo (astratta connotazione di atto ritorsivo di qua-
               lunque atto gestionale che riguarda il dipendente, qualora posto in essere in
               conseguenza della denuncia/segnalazione, inversione dell’onere della prova a
               carico dell’amministrazione, misure di sostegno e di protezione, limitazioni di
               responsabilità a favore del denunciante/segnalante).
                    Il sistema di garanzia del dipendente che segnala o denuncia illeciti interni
               non era del tutto sconosciuto nel nostro ordinamento, sia in relazione all’elabo-
               razione giurisprudenziale di varie figure di illecito civile, come il mobbing e lo
               straining, sia con riguardo ad alcune fattispecie antidiscriminatorie di tutela indi-
               viduale sia con la previsione di specifici doveri .
                                                            (32)
                    La ritenuta insufficienza della normativa al tempo vigente, soprattutto in
               relazione all’incentivazione delle denunce/segnalazioni, ha indotto alla previsio-
               ne di una normativa generale, comune a differenti situazioni giuridiche sogget-
               tive.

               (32)  In ambito militare, nell’ambito dei doveri dei superiori, è particolarmente importante l’art.
                    725, comma 1, turom: “Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado
                    e l’autorità gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio
                    delle Forze armate per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari
                    e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l’esempio del rispetto della disciplina e
                    della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più elevato è
                    il suo grado”.

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