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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
severe misure di contenimento delle autorità, il sistema cinese - che, come in
Europa, in una prima fase ha subito rallentamenti e difficoltà di funzionamento
degli organi giudiziari - ha potuto comunque giovarsi del rimedio per l’hardship
già introdotto per via pretoria, affiancatosi in tal modo all’istituto della force
majeure. A quest’ultimo proposito, si richiede alla parte impossibilitata di dare
adeguata prova della causa di forza maggiore in concreto (anche secondo il
livello di compromissione negli eventi pandemici della regione, della filiera pro-
duttiva in questione, ecc.), dimostrando l’influenza degli eventi sopravvenuti
sull’adempimento del contratto precedentemente concluso, impedendo la rea-
lizzazione dello scopo .
(28)
Comunque, nell’epidemia, entrambe le nozioni di force majeure e di hardship
sono potenzialmente utilizzabili, talora sovrapponendosi, e la scelta tra l’una e
l’altra dipende dalle circostanze del caso, come si è manifestato nei primi giudizi
pervenuti .
(29)
In una prospettiva di conservazione del contratto ogniqualvolta possibile
e di incentivo alla sua rinegoziazione, “la Corte suprema ha dato specifiche indi-
cazioni: se l’epidemia o le misure per il suo contenimento hanno comportato
direttamente l’inadempimento del contratto, si può applicare la normativa sulla
forza maggiore, e la responsabilità della parte inadempiente deve essere parzial-
mente o completamente esentata in base all’entità dell’impatto stesso; se invece
hanno comportato solo difficoltà nell’esecuzione del contratto, o comunque
l’adempimento dello stesso rimane ancora possibile, il tribunale deve tentare la
mediazione e guidare le parti a proseguire il rapporto contrattuale, e non acco-
gliere l’eventuale richiesta di risoluzione promossa dalle parti” .
(30)
Un tale ruolo di mediazione del giudice nella procedura, per risolvere le
dispute in maniera conciliativa preservando il vincolo contrattuale, si integra
(28) M. Wu, Come è stato affrontato il Covid-19 in Cina: misure adottate e risposte istituzionali, in Codice
cinese: Xi e il governo della legge, n. 1, anno XLVII, di Mondo Cinese: rivista di studi sulla Cina con-
temporanea, 2020, pp. 187-189; H. Guyader, COVID-19 et force majeure: une approche comparatiste
entre le droit chinois, le droit français et le droit anglais, in Revue Lamy droit des affaires, n. 160, 2020,
pp. 43-44; J. H. Herbots, Covid-19 and contracts in China and Europe, in China-EU Law Journal,
29 novembre 2021.
(29) Q. Liu, COVID-19 in Civil or Commercial Disputes: First Responses from Chinese Courts, in The
Chinese Journal of Comparative Law, n. 2, 2020, pp. 486-487.
(30) M. Wu, Come è stato affrontato il Covid-19 in Cina: misure adottate e risposte istituzionali, in Codice
cinese: Xi e il governo della legge, n. 1, anno XLVII, di Mondo Cinese: rivista di studi sulla Cina con-
temporanea, 2020, p. 187; v. la traduzione inglese delle linee guida della Corte Suprema del
Popolo del 16 aprile 2020, non vincolanti come le interpretazioni ma dal forte valore persua-
sivo, in M. Zou, The Supreme People’s Court of China just released its Guiding opinion on Covid-19
related civil disputes, in Codice cinese: Xi e il governo della legge, n. 1, anno XLVII, di Mondo Cinese:
rivista di studi sulla Cina contemporanea, 2020, in particolare punto 3, pp. 230-231. Ulteriori linee
guida sono poi state emanate nei mesi successivi, anche focalizzandosi sulle diverse tipologie
contrattuali: per approfondire, v. Q. Liu, COVID-19 in Civil or Commercial Disputes: First
Responses from Chinese Courts, in The Chinese Journal of Comparative Law, n. 2, 2020, pp. 485 ss.
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