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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
La legge specifica, inoltre, che per forza maggiore si intende ogni circo-
stanza oggettiva che sia imprevedibile, inevitabile e insormontabile. Il succes-
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sivo art. 118, alla stregua dei principi UNIDROIT (art. 7.1.7, (3)) e della
Convenzione di Vienna del 1980 (di cui anche la Cina è parte ) sulla vendita
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internazionale di beni mobili (art. 79, 4.), impone alla parte che non possa
adempiere per causa di forza maggiore di avvisare tempestivamente della
sopravvenienza la controparte per mitigare le eventuali perdite, fornendo prova
dell’evento entro un lasso di tempo ragionevole. Tali regole dettagliano e svi-
luppano, in sintonia con la lex mercatoria, quanto già disposto dalla legge cinese
sui principi generali del diritto civile del 1986, il cui art. 107 esclude la respon-
sabilità per inadempimento contrattuale, così come la responsabilità per danni
a terzi, quando ciò sia causato da forza maggiore, salvo diverse disposizioni di
legge; anche in questa legge (art. 153) la forza maggiore è definita sulla base
degli elementi di oggettività, imprevedibilità, inevitabilità e insormontabilità. In
una prima fase di applicazione di questi principi, gli studiosi occidentali lamen-
tavano come la problematica di un’esecuzione della prestazione non material-
mente impossibile, ma economicamente disastrosa in ragione delle sopravve-
nienze contrattuali, sembrasse ancora carente nel discorso giuridico cinese,
tanto nei testi legislativi, dalle formule piuttosto restrittive, quanto presso gli
interpreti, quanto presso la pratica contrattuale (nei contratti internazionali,
nella misura in cui la parte cinese riuscisse a imporvi le proprie clausole stan-
dard) . La bozza della legge del 1999 aveva inizialmente previsto la possibilità
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di svincolarsi dalla propria obbligazione contrattuale in ragione della notevole
difficoltà sopravvenuta, ma tale disposizione, di esplicito allineamento sul
punto alla lex mercatoria, non fu mantenuta nel testo finale (in cui permane un
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riferimento all’hardship nella disciplina della donazione, art. 195).
La dottrina cinese è in ogni caso pervenuta abbastanza rapidamente a
valorizzare ipotesi di utilizzo estensivo e analogico da parte dei giudici, secondo
equità e ragionevolezza, delle disposizioni sulla forza maggiore, al fine di ren-
(15) Nel senso di estranea alla sfera di influenza della parte inadempiente: B. Ling, Contract Law
in China, Sweet & Maxwell Asia, 2002, p. 406.
(16) Sull’influsso del modello della Convenzione sull’evoluzione del diritto cinese dei contratti, v.
Y. C. Bennett, Chinese contract law after the UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, in J. Garrick (a cura di), Law and Policy for China’s Market Socialism, Routledge, 2012, pp.
70-84.
(17) L. Ross, Force Majeure and Related Doctrines of Excuse in Contract Law of the People’s Republic of
China, in Journal of Chinese Law, n. 1, 1991, pp. 89-91.
(18) J. H. Matheson, Convergence, Culture and Contract Law in China, in Minnesota Journal of
International Law, 2006, p. 338, nota 45; v. anche L. Qiao, People’s Republic of China: New Contract
Law Upgrades Legal Environment for Business, in International Business Lawyer, n. 1, 2001, p. 28, che
evidenzia la preoccupazione dei parlamentari per l’eccessiva discrezionalità dei giudici che
sarebbe conseguita all’introduzione di questa regola.
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