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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  La legge specifica, inoltre, che per forza maggiore si intende ogni circo-
             stanza oggettiva  che sia imprevedibile, inevitabile e insormontabile. Il succes-
                            (15)
             sivo  art.  118,  alla  stregua  dei  principi  UNIDROIT  (art.  7.1.7,  (3))  e  della
             Convenzione di Vienna del 1980 (di cui anche la Cina è parte ) sulla vendita
                                                                         (16)
             internazionale  di  beni  mobili  (art.  79,  4.),  impone  alla  parte  che  non  possa
             adempiere  per  causa  di  forza  maggiore  di  avvisare  tempestivamente  della
             sopravvenienza la controparte per mitigare le eventuali perdite, fornendo prova
             dell’evento entro un lasso di tempo ragionevole. Tali regole dettagliano e svi-
             luppano, in sintonia con la lex mercatoria, quanto già disposto dalla legge cinese
             sui principi generali del diritto civile del 1986, il cui art. 107 esclude la respon-
             sabilità per inadempimento contrattuale, così come la responsabilità per danni
             a terzi, quando ciò sia causato da forza maggiore, salvo diverse disposizioni di
             legge; anche in questa legge (art. 153) la forza maggiore è definita sulla base
             degli elementi di oggettività, imprevedibilità, inevitabilità e insormontabilità. In
             una prima fase di applicazione di questi principi, gli studiosi occidentali lamen-
             tavano come la problematica di un’esecuzione della prestazione non material-
             mente impossibile, ma economicamente disastrosa in ragione delle sopravve-
             nienze  contrattuali,  sembrasse  ancora  carente  nel  discorso  giuridico  cinese,
             tanto nei testi legislativi, dalle formule piuttosto restrittive, quanto presso gli
             interpreti,  quanto  presso  la  pratica  contrattuale  (nei  contratti  internazionali,
             nella misura in cui la parte cinese riuscisse a imporvi le proprie clausole stan-
             dard) . La bozza della legge del 1999 aveva inizialmente previsto la possibilità
                 (17)
             di svincolarsi dalla propria obbligazione contrattuale in ragione della notevole
             difficoltà  sopravvenuta,  ma  tale  disposizione,  di  esplicito  allineamento  sul
             punto alla lex mercatoria, non fu mantenuta nel testo finale  (in cui permane un
                                                                    (18)
             riferimento all’hardship nella disciplina della donazione, art. 195).
                  La  dottrina  cinese  è  in  ogni  caso  pervenuta  abbastanza  rapidamente  a
             valorizzare ipotesi di utilizzo estensivo e analogico da parte dei giudici, secondo
             equità e ragionevolezza, delle disposizioni sulla forza maggiore, al fine di ren-


             (15)  Nel senso di estranea alla sfera di influenza della parte inadempiente: B. Ling, Contract Law
                  in China, Sweet & Maxwell Asia, 2002, p. 406.
             (16)  Sull’influsso del modello della Convenzione sull’evoluzione del diritto cinese dei contratti, v.
                  Y. C. Bennett, Chinese contract law after the UN Convention on Contracts for the International Sale of
                  Goods, in J. Garrick (a cura di), Law and Policy for China’s Market Socialism, Routledge, 2012, pp.
                  70-84.
             (17)  L. Ross, Force Majeure and Related Doctrines of  Excuse in Contract Law of  the People’s Republic of
                  China, in Journal of  Chinese Law, n. 1, 1991, pp. 89-91.
             (18)  J.  H.  Matheson,  Convergence,  Culture  and  Contract  Law  in  China,  in  Minnesota  Journal  of
                  International Law, 2006, p. 338, nota 45; v. anche L. Qiao, People’s Republic of  China: New Contract
                  Law Upgrades Legal Environment for Business, in International Business Lawyer, n. 1, 2001, p. 28, che
                  evidenzia la preoccupazione dei parlamentari per l’eccessiva discrezionalità dei giudici che
                  sarebbe conseguita all’introduzione di questa regola.

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